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Noleggio di veicoli per il trasporto di merci

 

SINTESI DI:

Direttiva 2006/1/CE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva stabilisce le norme dell’Unione europea (Unione) sull’uso di veicoli* noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
  • La direttiva di modifica (UE) 2022/738 aggiorna tali norme allo scopo di eliminare le restrizioni rimanenti sull’utilizzo di veicoli noleggiati* nell’ambito del trasporto internazionale, stabilendo un quadro normativo uniforme per fornire ai trasportatori di tutta l’Unione un accesso più equo al mercato dei veicoli noleggiati.

PUNTI CHIAVE

UTILIZZO DI VEICOLI NOLEGGIATI DA PARTE DI IMPRESE STABILITE SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO

Ogni Stato membro dell’Unione deve consentire l’utilizzazione sul proprio territorio di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che:

  • il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di qualunque Stato membro e, se applicabile, utilizzato conformemente al regolamento (CE) n. 1071/2009 relativo alle norme operative per il trasporto su strada (si veda la sintesi) e al regolamento (CE) n. 1072/2009 relativo alle norme comuni sull’accesso al mercato del trasporto di merci su strada dell’Unione (si veda la sintesi);
  • il contratto preveda unicamente il noleggio del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
  • il veicolo noleggiato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di noleggio;
  • il veicolo noleggiato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza.

Documentazione

I documenti elencati di seguito, in formato elettronico o cartaceo, che forniscono prove in merito al rispetto dei requisiti da parte del veicolo devono trovarsi a bordo:

  • il contratto di noleggio o l’estratto autenticato del contratto contenente in particolare il nome del noleggiante, il nome del noleggiatore, la data e la durata del contratto e l’identificazione del veicolo;
  • qualora non sia il conducente a noleggiare il veicolo, il contratto di lavoro del conducente o l’estratto autenticato del contratto, contenente in particolare il nome del datore di lavoro, il nome del dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro, o un foglio paga recente.

Condizioni per l’uso di veicoli noleggiati per il trasporto di merci

  • Gli Stati membri devono garantire che le imprese stabilite sul proprio territorio possano utilizzare veicoli noleggiati per il trasporto di merci su strada alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza.
  • Tuttavia, poiché sussistono notevoli differenze tra le aliquote fiscali nazionali per i veicoli, e al fine di evitare distorsioni fiscali, gli Stati membri dispongono ancora della facoltà di limitare l’uso di veicoli che le aziende nazionali noleggiano in un altro Stato membro.
  • Le restrizioni riguardano principalmente la quota di tali veicoli noleggiati in una flotta aziendale e il periodo di noleggio, con minimi garantiti rispettivamente pari al 25 % e a trenta giorni.
  • Per migliorare l’applicazione, le autorità competenti degli Stati membri devono registrare i numeri di immatricolazione dei veicoli noleggiati da un altro Stato membro nei propri registri elettronici relativi alle imprese di trasporto su strada.

Relazioni

La Commissione europea deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea entro il 7 agosto 2027 in merito all’attuazione e agli effetti della presente direttiva.

La direttiva non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione relative:

  • all’organizzazione di mercato dei trasporti di merci su strada, effettuati per conto terzi e per conto proprio, in particolare all’accesso al mercato e al contingentamento delle capacità di trasporto su strada;
  • ai prezzi e alle condizioni di trasporto nel settore del trasporto di merci su strada;
  • alla fissazione dei prezzi di noleggio;
  • all’importazione dei veicoli;
  • alle condizioni di accesso all’attività o alla professione di noleggiatore di veicoli stradali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

Le norme aggiornate introdotte dalla direttiva (UE) 2022/738 dovevano essere recepite nel diritto nazionale entro il 6 agosto 2023.

CONTESTO

La direttiva 2006/1/CE ha codificato e sostituito la legislazione precedente: la direttiva 84/647/CEE.

TERMINI CHIAVE

Veicolo. Veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o un insieme di veicoli, destinati esclusivamente al trasporto di merci.
Veicolo noleggiato. I veicoli che, a pagamento e per un determinato periodo, sono messi a disposizione di un’impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o per conto proprio, previa conclusione di un contratto con l’impresa che fornisce i veicoli.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

Le successive modifiche alla direttiva 2006/1/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300, del 14.11.2009, pag. 51).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.07.2022

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