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Misure restrittive per combattere il terrorismo

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche rivolte contro determinate persone ed entità al fine di combattere il terrorismo

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso mira a prevenire e vietare il finanziamento di atti terroristici*.

Il regolamento è stato adottato ai sensi della Posizione Comune 2001/931/PESC.

PUNTI CHIAVE

  • I Paesi dell’UE decidono all’unanimità quali persone, gruppi ed entità rientrano nell’ambito di applicazione della normativa.
  • L’elenco include persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano, che sono sotto il controllo o agiscono per conto di uno qualsiasi di tali gruppi.
  • Tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche* appartenenti a, posseduti o detenuti da chiunque o da qualsiasi organismo nella lista proscritta sono congelati e non possono essere resi disponibili a nessun altro.
  • Cercare, consapevolmente e intenzionalmente, di evitare il congelamento di qualsiasi attività costituisce reato.
  • I Paesi dell’UE possono consentire l’utilizzo dei capitali congelati, a determinate condizioni, per:
    • fabbisogno personale fondamentale, quali i pagamenti per alimentazione, medicinali o per la dimora;
    • tasse, premi di assicurazioni e servizi di pubblica utilità come gas, acqua, elettricità e telecomunicazioni, nonché spese bancarie;
    • contratti conclusi prima che la normativa entrasse in vigore.
  • Le banche, le società di assicurazioni e le altre istituzioni finanziarie devono fornire tutte le informazioni rilevanti sui conti congelati alle autorità nazionali.
  • La normativa si applica:
    • all’interno dell’Unione, compreso il suo spazio aereo e a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di un Paese dell’UE;
    • a tutti i cittadini di un Paese dell’UE;
    • a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che abbiano la sede o l’attività principale all’interno dell’Unione.
  • Nel dicembre 2001 i governi dell’UE hanno accettato di stilare un elenco di individui, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici i cui fondi e attività finanziarie sono soggetti a congelamento (Posizione Comune 2001/931/PESC).

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 28 dicembre 2001.

CONTESTO GENERALE

Nel settembre 2001, dopo gli attacchi dell’11 settembre, i leader dei governi hanno fatto della lotta al terrorismo una delle priorità dell’UE. Un modo significativo per raggiungere quest’obiettivo è combattere il finanziamento del terrorismo. Nello stesso mese, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha dato il suo sostegno al congelamento di tutte le risorse finanziarie ed economiche utilizzate per commettere atti terroristici.

PAROLE CHIAVE

Atti terroristici: azioni intenzionali che possono danneggiare gravemente un Paese o un’organizzazione internazionale e che sono considerati un reato ai sensi della legislazione nazionale.
Fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche: beni di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 2580/2001 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 13.04.2022

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