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Sicurezza marittima: pacchetto Erika II

Con la presente direttiva, la Commissione propone dei provvedimenti per migliorare la sicurezza marittima dei trasporti di idrocarburi

ATTO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 dicembre 2000, in merito alla seconda serie di provvedimenti comunitari in tema di sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Erika [COM (2000) 802 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Il naufragio della petroliera ERIKA al largo delle coste francesi, avvenuto nel dicembre 1999, ha catalizzato tutta una serie di nuove iniziative nel campo della politica europea della sicurezza marittima.

A distanza di tre mesi dall'incidente la Commissione ha infatti adottato, il 21 marzo 2000, una "Comunicazione in materia di sicurezza marittima del trasporto di idrocarburi", che presentava varie proposte di iniziative concrete, dirette ad evitare il ripetersi di disastri di questo genere.

Il Consiglio europeo di Biarritz ha auspicato l'adozione rapida del primo "pacchetto di misure Erika" ed ha incoraggiato la Commissione a proporre senza indugio una seconda serie di provvedimenti, che vadano ad integrare le tre proposte legislative presentate il 21 marzo 2000. Tale seconda serie di misure, intese a migliorare durevolmente la protezione delle acque europee contro i rischi di incidenti e di inquinamento marino, è stata presentata il 6 dicembre 2000; comprende una proposta di direttiva e due proposte di regolamento.

1) Direttiva sull'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo e informazione sul traffico marittimo

La sicurezza del traffico marittimo nelle acque europee è una questione di importanza vitale: il 90 % del commercio tra l'Unione europea e i paesi terzi avviene per mare. I rischi di incidenti dovuti alla concentrazione del traffico lungo le principali vie marittime europee sono particolarmente acuti nelle zone dove il traffico converge, come gli stretti del Pas-de-Calais (Stretto di Dover) e di Gibilterra; inoltre le conseguenze ambientali di un incidente marittimo, anche al di fuori delle zone ad alta densità di traffico, possono avere conseguenze disastrose per l'economia e l'ambiente degli Stati membri colpiti. È quindi importante che l'Unione europea si doti degli strumenti più idonei per sorvegliare e controllare il traffico marittimo che transita al largo delle sue coste e per intervenire più incisivamente nelle situazioni critiche.

A tal fine la direttiva prevede quanto segue:

  • migliorare il monitoraggio di tutte le navi che transitano in zone ad alta densità di traffico, e obbligarle a dotarsi di un sistema che ne consenta l'identificazione automatica e il costante monitoraggio da parte delle autorità costiere;
  • ricorrere sistematicamente allo scambio elettronico dei dati, per semplificare ed armonizzare la trasmissione e l'uso dei dati sui prodotti pericolosi o inquinanti trasportati dalle navi;
  • rendere obbligatori, per le navi che fanno scalo nei porti della Comunità, i registratori dei dati di viaggio, per agevolare le indagini dopo gli eventuali incidenti;
  • rafforzare i poteri di intervento degli Stati membri, in quanto Stati costieri, in caso di rischio di incidenti o di minaccia di inquinamento dinanzi alle loro coste;
  • proibire alle navi di uscire dai porti quando condizioni meteorologiche eccezionali comportino gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente.

2) Regolamento sull'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee

La proposta di regolamento della Commissione integra il vigente regime internazionale a due livelli, fondato sulla responsabilità e il risarcimento dei danni risultanti dall'inquinamento provocato dalle petroliere, istituendo un fondo supplementare europeo ("di terzo livello"), il fondo COPE, destinato ad indennizzare le vittime di maree nere verificatesi nelle acque europee.

Il fondo COPE risarcirà esclusivamente le vittime le cui domande di risarcimento sono ammissibili, e che non possano ottenere un indennizzo completo nel quadro del regime internazionale, a causa del livello insufficiente del massimale (200 milioni di Euro). Il massimale passerebbe a un miliardo di euro. Il fondo COPE (Compensation for Oil Pollution in European water fund) sarà finanziato dai soggetti europei destinatari di oltre 150 000 tonnellate annue di petrolio greggio e/o olio combustibile pesante, proporzionalmente al quantitativo di petrolio ricevuto.

Inoltre il regolamento proposto prevede sanzioni pecuniarie per colpa grave di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti nel trasporto marittimo di idrocarburi.

3) Istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

L'Agenzia per la sicurezza marittima, la cui costituzione è prevista dalla direttiva della Commissione, sarà incaricata di sostenere la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione e nel controllo della legislazione comunitaria, nonché nella valutazione dell'efficacia delle misure in vigore. L'organico sarà costituito da una cinquantina di persone, provenienti dalle amministrazioni marittime nazionali e dall'industria.

L'Agenzia, la cui organizzazione e i cui compiti sono analoghi a quelli dell'Agenzia per la sicurezza aerea, ha il compito di fornire un'assistenza tecnica (modifica della legislazione comunitaria), di assistere gli Stati candidati all'adesione, di organizzare azioni di formazione, di raccogliere informazioni e gestire banche dati sulla sicurezza marittima, di svolgere missioni di sorveglianza della navigazione, di effettuare ispezioni e audit presso le società di classificazione, di procedere ad ispezioni in loco e di partecipare alle indagini successive a un incidente marittimo.

Ultima modifica: 25.01.2007

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