EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

 

SINTESI DI:

Direttiva 95/50/CE — procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Introduce un sistema uniforme a livello UE di controlli a campione dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada per garantire elevati livelli di sicurezza.

PUNTI CHIAVE

  • La presente direttiva si applica ai controlli che i paesi dell’UE esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati su veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese extra UE. Essa non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che si trovano sotto la responsabilità delle forze armate.
  • Tali controlli vengono effettuati nel territorio di un paese dell’UE, purché essi non siano eseguiti come controlli di frontiera alle frontiere interne dell’UE, ma come parte di normali controlli non discriminatori.
  • La direttiva ha tre allegati:
    • Allegato I — la lista di controllo che deve essere compilata durante un’ispezione;
    • Allegato II — un elenco e una categorizzazione delle infrazioni (ad esempio, la categoria I comprende il trasporto di merci non autorizzate al trasporto, la mancanza di una dichiarazione del mittente sulla conformità della materia e dell’imballaggio per il trasporto alla legislazione sui trasporti, veicolo o imballaggio inadeguato ecc.);
    • Allegato III — modello di formulario normalizzato per la stesura della relazione che il paese dell’UE deve inviare alla Commissione europea in merito alle infrazioni e alle sanzioni registrate a livello nazionale.
  • I controlli devono:
    • comprendere almeno gli elementi che figurano nella lista di controllo dell’allegato I;
    • essere effettuati in luoghi diversi, in qualsiasi momento della giornata; e
    • coprire una una parte sufficientemente estesa della rete stradale in modo da rendere difficilmente evitabili i posti di controllo.
  • Le autorità dei paesi dell’UE possono bloccare le spedizioni non conformi. Possono obbligare il vettore a metterle in regola prima di proseguire il viaggio oppure possono assoggettarle ad altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza. Ciò può includere, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell’UE.
  • Si possono eseguire controlli anche nei locali delle imprese.
  • I paesi dell’UE si promettono reciproca assistenza per la proficua applicazione della presente direttiva (segnalazione di infrazioni al paese in cui è immatricolato il veicolo, scambio di informazioni, ecc.).
  • Per ogni anno solare, ogni paese dell’UE deve trasmettere alla Commissione una relazione sull’applicazione della direttiva, comprendente le indicazioni elencate nella direttiva, come ad esempio:
    • il volume stimato di trasporti di merci pericolose su strada (in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro);
    • il numero di controlli effettuati e il numero di veicoli controllati, secondo l’immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri paesi dell’UE o di paesi extra–UE);
    • il numero e il tipo di infrazioni constatate;
    • il tipo e il numero di sanzioni comminate.
  • Ogni tre anni, la Commissione deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva da parte dei paesi dell’UE.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal 17 ottobre 1995 e doveva diventare legge nei paesi dell’UE entro il 1° gennaio 1997.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 95/50/EC del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35).

Le modifiche successive alla direttiva 95/50/CE sono state incorporate nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, sull’applicazione da parte dei paesi dell’UE della direttiva 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose [COM(2017) 112 def. del 6.3.2017].

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 03.12.2018

Top