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Riciclaggio di capitali: prevenzione dell'uso del sistema finanziario

La libera circolazione dei capitali e la libera prestazione dei servizi finanziari sono libertà fondamentali affermate nel trattato che istituisce la Comunità europea. L'Unione europea adotta questa direttiva per impedire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio senza ostacolare le libertà enunciate nel trattato CE.

ATTO

Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite [Cfr atti modificativi]

SINTESI

La presente direttiva costituisce la prima tappa a livello comunitario nella lotta contro il fenomeno del riciclaggio. A livello internazionale, i testi di riferimento in materia sono le 40 raccomandazioni (EN), (FR) del Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI), aggiornate per l'ultima volta nel giugno 2003.

La direttiva definisce le nozioni di ente creditizio, ente finanziario e riciclaggio. Per quanto riguarda più particolarmente quest'ultimo, la direttiva riprende la definizione di riciclaggio data dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1998 contro il traffico illecito di stupefacenti, elencando fra le azioni di riciclaggio commesse intenzionalmente:

  • la conversione o il trasferimento di beni di provenienza criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  • la dissimulazione o l'occultamento della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  • l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,
  • la partecipazione ad uno degli atti di cui ai trattini precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Gli Stati membri controllano l'applicazione del divieto di riciclaggio dei capitali e verificano che gli enti creditizi e gli enti finanziari accertino l'identità dei loro clienti, mediante un documento probante, salvo che il cliente sia a sua volta un ente creditizio o un ente finanziario. Sono previste deroghe per alcuni contratti d'assicurazione.

L'esigenza dell'identificazione si applica a qualsiasi transazione il cui importo ammonti a 15 000 euro o lo superi.

Gli enti creditizi e gli enti finanziari conservano la copia o gli estremi dei documenti d'identità per almeno cinque anni dalla cessazione delle relazioni con i clienti nonché le pezze giustificative e le registrazioni delle operazioni per almeno cinque anni dall'esecuzione delle stesse.

Gli enti creditizi e gli enti finanziari collaborano con le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio. Dette autorità possono dare istruzione agli enti creditizi e finanziari di non eseguire operazioni che essi sappiano o sospettino essere connesse al riciclaggio.

Gli enti creditizi e finanziari non possono comunicare a nessuno che sono state trasmesse informazioni alle autorità o che un'inchiesta è in corso. La divulgazione in buona fede di informazioni alle autorità non comporta responsabilità di nessun tipo per l'ente creditizio o l'ente finanziario.

Le autorità competenti, se scoprono fatti che possono costituire la prova di un riciclaggio di capitali, ne informano le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio.

Gli enti creditizi e finanziari instaurano procedure di comunicazione e di controllo interno per prevenire o impedire l'esecuzione di operazioni connesse al riciclaggio di capitali e prendono opportuni provvedimenti per sensibilizzare i loro dipendenti alle disposizioni della direttiva.

È istituito presso la Commissione un comitato di contatto composto di persone designate dagli Stati membri e di rappresentanti della Commissione con l'incarico di facilitare la concertazione.

Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più severe per impedire il riciclaggio di capitali.

La Commissione stila, un anno dopo il 1° gennaio 1993 e successivamente ogni qualvolta sia necessario ed almeno una volta ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il presente atto è modificato dalla sentenza C-176/03 (es de en fr) della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alla ripartizione delle competenze in materia penale tra la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 91/308/CEE

01.01.1993

01.01.1993

Gazzetta ufficiale L 166 del 28.06.1991

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2001/97/CE

28.12.2001

15.06.2003

Gazzetta ufficiale L 344 del 28.12.2001

ATTI CONNESSI

Proposte:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2004, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo [COM(2004) 448 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

Gli sforzi profusi dalle Comunità europee per lottare contro il riciclaggio dei capitali si sono concretizzati con l'adozione di due direttive nel 1991 e nel 2001. La revisione sostanziale delle raccomandazioni del FATF in materia di lotta contro il riciclaggio e finanziamento del terrorismo ha indotto la Commissione ad adottare il 30 giugno 2004 questa proposta, che contiene anche una definizione dei reati gravi. Tale punto era stato lasciato in sospeso nelle due direttive precedenti. La proposta stabilisce che il riciclaggio di capitali deve essere considerato un reato penale. Essa si applica specificatamente al finanziamento del terrorismo.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione del riciclaggio di capitali mediante la cooperazione doganale[COM(2002) 328 def. - Gazzetta ufficiale C 227 E del 24.09.2002].

La proposta è volta a completare la direttiva anti-riciclaggio del 1991, introducendo un dispositivo che prevede controlli sugli individui che attraversano la frontiera esterna della Comunità con ingenti somme di denaro contante. Inoltre intende avviare un sistema di scambio di informazioni fra gli Stati membri interessati da movimenti sospetti e la Commissione.

Decisione:

Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni. [Gazzetta ufficiale L 271 del 24.10.2000].

In seguito alla direttiva 91/308/CEE, tutti gli Stati membri hanno istituito unità di informazione finanziaria (UIF) per raccogliere e analizzare le informazioni ricevute dagli enti creditizi e dalle istituzioni finanziarie. Al fine di migliorare la collaborazione tra le UIF, la decisione fornisce una definizione comune di queste agenzie centrali ed elabora i principi da rispettare per la domanda e lo scambio di informazioni e di documenti tra di esse. Saranno istituiti mezzi di comunicazione protetti. Questa collaborazione non deve pregiudicare gli obblighi che gli Stati membri devono rispettare nei confronti di Europol.

Relazioni sull'applicazione della direttiva:

Prima relazione della Commissione, del 3 marzo 1995, sull'applicazione della direttiva 91/308/CEE [COM(95) 54 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione riguarda dodici Stati membri. Sono esclusi l'Austria, la Finlandia e la Svizzera poiché tali paesi hanno aderito all'Unione solo il 1° gennaio 1995. La loro situazione è presentata in una relazione parallela. La Commissione adotta un approccio di tipo orizzontale e descrive la maniera in cui le disposizioni essenziali della direttiva 91/308/CEE sono state attuate dagli Stati membri. Le conclusioni di tale relazione contengono proposte di azioni che dovrebbero essere intraprese a livello comunitario e a livello nazionale al fine di garantire la piena applicazione della direttiva e di rafforzare il sistema europeo di lotta contro il riciclaggio.

Seconda relazione della Commissione, del 1° luglio 1998, sull'applicazione della direttiva 91/308/CEE [COM(1998) 401 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Questa relazione attesta che la situazione relativa all'applicazione della direttiva è molto soddisfacente, dato che tutti gli Stati membri l'hanno recepita nel proprio ordinamento. Le conclusioni della relazione riguardano la necessità di aggiornare e ampliare il campo di applicazione della direttiva.

See also

Per ulteriori informazioni si consulti il sito Internet della Direzione generale «Libertà, sicurezza e giustizia »:

  • L'UE vuole arrestare il fenomeno del denaro sporco (EN)

Sito« Libertà, sicurezza e giustizia » del Parlamento europeo:

  • Scheda tematica (EN), (FR)
  • Tabella di marcia (FR)

Ultima modifica: 06.06.2005

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