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Sistemi di garanzia dei depositi

L’Unione europea intende proteggere i depositanti di tutti gli enti creditizi e garantire la stabilità del sistema bancario nel suo insieme.

ATTO

Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [Cfr.atti modificatori].

SINTESI

La garanzia dei depositi * è un elemento essenziale per il completamento del mercato interno e un complemento indispensabile del sistema di vigilanza degli enti creditizi * a motivo del vincolo di solidarietà che costituisce tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria, in caso di inadempimento di uno di essi.

Armonizzazione

L'armonizzazione deve assicurare, entro termini molto brevi, un rimborso a titolo di garanzia calcolato in base a un livello armonizzato. I sistemi di garanzia dei depositi devono intervenire nel momento in cui si verifica l’indisponibilità dei depositi.

La presente direttiva esige in linea di principio che tutti gli enti creditizi partecipino a un sistema di garanzia dei depositi.

Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi di garanzia: alcuni depositi nonché tutti i titoli che rientrano nella definizione di "fondi propri" degli enti creditizi.

La direttiva esige che sul territorio di ogni Stato membro vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi. Se alcune condizioni sono soddisfatte, fra cui una protezione equivalente ai depositanti, uno Stato membro può tuttavia esonerare un ente creditizio dall’obbligo di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi qualora tale ente appartenga ad un sistema volto a mantenere l’operatività degli enti che ne sono membri.

La direttiva precisa la procedura da seguire qualora un ente creditizio non adempia agli obblighi derivanti dall’adesione ad un sistema di garanzia dei depositi; le autorità competenti adottano le misure appropriate, comprese eventuali sanzioni che possono includere la revoca dell’autorizzazione dell’ente creditizio, al fine di garantire che quest’ultimo adempia ai suddetti obblighi.

I sistemi di garanzia dei depositi istituiti ed ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro tutelano i depositanti delle succursali * costituite dagli enti creditizi in altri Stati membri.

I depositi detenuti al momento del ritiro dell’autorizzazione di un ente creditizio autorizzato restano coperti dal sistema di garanzia.

Le succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità devono usufruire di una copertura (e informazione) equivalente a quella prescritta dalla presente direttiva. In caso contrario, gli Stati membri ospitanti possono prevedere la loro adesione a un sistema di garanzia dei depositi esistente sul loro territorio. Tali succursali devono tuttavia informare i depositanti effettivi e potenziali sulle disposizioni di garanzia che coprono i loro depositi.

Importo delle garanzie dei depositi

Gli Stati membri provvedono affinché la garanzia di tutti i depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un importo di 50 000 euro in caso di indisponibilità di depositi. La direttiva prevede che gli Stati membri fissino tale importo a 100 000 euro sino al 31 dicembre 2010, a meno che la Commissione non emetta delle riserve nella relazione che essa deve presentare alla fine del 2009.

La Commissione ha la possibilità di adattare questi importi in base all’inflazione dell’Unione europea, facendo riferimento all’indice armonizzato dei prezzi al consumo.

Beneficiario della garanzia

Quando il depositante non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzie; nel caso di una pluralità di persone che ne abbiano pieno diritto, la quota spettante a ciascuna di esse è presa in considerazione. La presente disposizione non si applica agli organismi di investimento collettivo.

Informazioni disponibili

La direttiva precisa le informazioni che devono essere fornite ai depositanti. Tali informazioni contengono le disposizioni del sistema di garanzia dei depositi o di eventuali accordi alternativi, compresi l’importo e la portata della copertura forniti dal sistema stesso. Qualora un deposito non sia garantito da un sistema di garanzia dei depositi, il depositante deve esserne informato dal suo ente creditizio. Le informazioni fornite devono essere chiare e accessibili.

Il depositante può ottenere, a richiesta, informazioni sulle condizioni di indennizzo.

Termini

I termini di pagamento dei crediti debitamente verificati sono di tre mesi (venti giorni lavorativi dalla fine del 2010) dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione di indisponibilità. Tale termine ha una durata massima di sei mesi (dieci giorni lavorativi dalla fine del 2010) e può essere prorogato in circostanze del tutto eccezionali e in casi speciali.

Vigilanza

La Commissione deve presentare entro la fine del 2009 una relazione sulle questioni seguenti:

  • gli effetti dell’assenza di armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi in caso di crisi transfrontaliera;
  • l’opportunità e le modalità per assicurare piena copertura a determinati conti con saldi temporaneamente più elevati;
  • possibili modelli per l’introduzione di contributi basati sui rischi;
  • le conseguenze pratiche di una possibile introduzione di un fondo di garanzia dei depositi della Comunità;
  • l’impatto dell’assenza di normative armonizzate in materia di compensazione, laddove il credito di un depositante è bilanciato dai suoi debiti;
  • le conseguenze dell’armonizzazione dell’ambito dei prodotti e dei depositanti coperti;
  • i legami fra i sistemi di garanzia dei depositi e gli strumenti alternativi di rimborso per i depositanti.

Contesto

La direttiva 94/19/CE permette ai risparmiatori di beneficiare di una copertura minima dei loro depositi. La crisi finanziaria iniziata nell’ottobre 2008 ha generato numerose incertezze sulla garanzia dei depositi. Occorre pertanto rafforzare questa copertura aumentando il livello minimo di garanzia e creando le basi di un quadro comunitario di garanzia dei depositi.

Termini chiave dell’atto

  • Deposito: i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i debiti rappresentati da titoli emessi dall'ente creditizio. Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare («building societies») britanniche e irlandesi, ad eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all'articolo 2. Non sono considerate depositi le obbligazioni che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).Per il calcolo dei saldi creditori, gli Stati membri applicano le norme e i regolamenti relativi alla compensazione ed ai crediti di contropartita conformemente alle condizioni legali e contrattuali applicabili al deposito.
  • Ente creditizio: un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto.
  • Succursale: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio; più sedi di attività costituite nel medesimo Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 94//19/CE

31.5.1994

1.7.1995

GU L 135 del 31.5.1994

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2005/1/CE [COD/2003/0263]

13.4.2005

13.5.2005

GU L 79 del 24.3.2005

Direttiva 2009/14/CE

16.3.2009

30.6.2009

GU L 68 del 13.3.2009

Ultima modifica: 08.06.2009

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