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Disposizioni generali per il diritto di soggiorno

La direttiva mira ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e a consentire a qualsiasi cittadino europeo di soggiornare in un paese diverso dal proprio.

ATTO

Direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno.

Abrogata dal seguente atto:

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento CEE n° 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

SINTESI

Gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini degli Stati membri che non ne beneficiano a norma di altre disposizioni del diritto comunitario, sempreché dispongano, per se stessi e per i membri della loro famiglia (il coniuge, i discendenti a carico, nonché gli ascendenti a loro carico o a carico del coniuge) di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospite, oltre che di risorse sufficienti affinché non diventino un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il loro soggiorno.

Gli Stati membri rilasciano una carta di soggiorno la cui validità può essere limitata a cinque anni e che è rinnovabile. Tuttavia, ove lo reputino necessario, gli Stati membri possono chiedere la riconvalida della carta allo scadere dei primi due anni di soggiorno. Inoltre, il diritto di soggiorno è acquisito finché i beneficiari rispondono alle condizioni stabilite. Qualora un membro della famiglia non sia cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione, gli viene rilasciato un titolo di soggiorno avente la stessa validità di quello rilasciato al cittadino alla cui famiglia appartiene.

Il coniuge e i figli a carico di un cittadino dell'Unione, che beneficia del diritto di soggiorno sul territorio di uno Stato membro, possono accedere a qualsiasi attività lavorativa dipendente sull'intero territorio di tale Stato membro (anche se non dispongono della nazionalità di uno Stato membro).

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della direttiva solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità. La direttiva lascia impregiudicata la legislazione vigente in materia di acquisizione di residenze secondarie.

Al massimo tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, quindi ogni tre anni, la Commissione stila un rapporto sull'applicazione della direttiva e lo presenta al Consiglio e al Parlamento europeo.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 90/364/CEE

-

30.06.1992

GU L 180 del 13.07.1990

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 18 marzo 1999, sull'applicazione delle direttive 90/364, 90/365 e 93/96 - (Diritto di soggiorno) [COM(99) 127 def.]

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 18 marzo 1999, sull'applicazione delle direttive 90/364, 90/365 e 93/96 - (diritto di soggiorno) [COM(99) 127 def.].

Limitato originariamente alle persone che esercitano un'attività economica, il diritto alla libera circolazione è stato esteso a tutti i cittadini degli Stati membri, anche se non esercitano attività economiche. Questa estensione del diritto di soggiorno, a determinate condizioni, è stata solennemente confermata dall'introduzione dell'ex-articolo 8A del trattato di Maastricht nel trattato CE consolidato (nuovo articolo 18). Tale articolo conferisce a ogni cittadino un diritto fondamentale e personale a circolare e soggiornare sul territorio degli Stati membri.

Il recepimento delle direttive 90/364, 90/365 e 93/96 ha dato luogo a procedimenti per infrazione contro quasi tutti gli Stati membri. Solo tre paesi avevano infatti attuato alla data prevista le direttive nella legislazione nazionale. A mano a mano che i provvedimenti di recepimento sono stati adottati, tuttavia, i procedimenti sono stati archiviati.

Alla valutazione della concreta applicazione delle direttive si è proceduto mediante l'esame di un'abbondante corrispondenza, di denunce e petizioni al Parlamento europeo, nonché attraverso un'inchiesta condotta presso ex-funzionari della Commissione i quali, all'atto del loro pensionamento, si sono insediati in uno Stato diverso dal loro paese di origine o da quello dell'ultima sede di servizio. A queste informazioni si sono aggiunte le constatazioni della rete dei consiglieri di Eurojust e del servizio di orientamento ai cittadini (cittadini d'Europa). Queste valutazioni hanno messo in evidenza le difficoltà riscontrate dai cittadini, dovute in particolare alla complessità dei passi da compiere per ottenere un titolo di soggiorno, nonché all'incertezza e alle lungaggini delle procedure da seguire. Le amministrazioni incontrano difficoltà a loro volta, soprattutto per valutare il rispetto dei requisiti stabiliti in materia di risorse e di assicurazione malattia.

Le prime conclusioni insistono sulla necessità di

  • migliorare lo sforzo per informare i cittadini;
  • continuare a garantire saldamente il rispetto del diritto comunitario vigente;
  • rendere più leggibile il diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone e riorganizzarlo in funzione del concetto di cittadinanza dell'Unione;
  • avviare la riflessione su cambiamenti sostanziali nell'ordinamento vigente.

Seconda relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione delle direttive 90/364, 90/365 e 93/96 (diritto di soggiorno) [COM(2003) 101 def.].

Si tratta della seconda relazione sull'applicazione delle tre direttive in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie, a prescindere dalla rispettiva nazionalità, che non esercitano attività economiche nello Stato membro ospitante ("inattivi"), relativa al periodo 1999-2002.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 5 aprile 2006, sull'applicazione delle direttive 90/364, 90/365 e 93/96 - (diritto di soggiorno) [COM(2006) 156 def.].

Quindici anni dopo l'adozione delle direttive sul diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione inattivi, il recepimento di questi testi risulta globalmente soddisfacente, come si evince dal numero in calo di inadempienze constatate. I provvedimenti di attuazione nella legislazione di sei Stati membri formano però tuttora oggetto di procedimenti per infrazione, dovuti ad applicazione non conforme o scorretta dei testi, sostanzialmente per l'interpretazione restrittiva che ne viene data.

Per esempio, in data 18 ottobre 2004, la Commissione ha trasmesso alle autorità francesi una costituzione in mora, per via dell'obbligo che esse impongono ai cittadini dell'Unione di presentare una serie di documenti comprovanti il loro stato di famiglia e il loro domicilio, onde ottenere un titolo di soggiorno. Una lettera complementare di costituzione in mora è stata inviata un anno dopo in quanto il testo nazionale continuava a restare in vigore, seppure le pratiche contestate erano state sospese.

La nuova direttiva 2004/38 migliora la legislazione attuale e offre per molti versi una soluzione a un gran numero di problemi specifici incontrati nell'attuazione delle tre direttive: essa costituisce uno strumento giuridico semplice e unico. La Commissione precisa che darà la massima priorità al controllo del corretto recepimento del testo nelle legislazioni nazionali.

Ultima modifica: 09.07.2007

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