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Additivi alimentari

L'evoluzione della normativa europea in materia di additivi prevede una procedura unica di autorizzazione e di valutazione di questi ultimi che tenga conto delle ultime misure di valutazione riguardanti i prodotti alimentari. La futura normativa riunisce in un unico elenco gli elenchi comunitari di prodotti autorizzati. Potranno essere aggiunti agli alimenti soltanto i prodotti figuranti in tale elenco.

PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2006, sugli additivi alimentari.

SINTESI

Il futuro regolamento riunirà in un unico atto legislativo tutti i tipi di additivi alimentari *, compresi i coloranti, gli edulcoranti ed altri.

Gli enzimi alimentari verranno presi in considerazione in un'altra nuova normativa (cfr. in appresso: "Contesto").

Gli additivi verranno riuniti in un elenco di additivi autorizzati a livello comunitario, con le loro condizioni di utilizzazione (cfr. allegato II).

Inoltre, il futuro regolamento prevede un elenco degli additivi alimentari destinati ad essere inseriti in altri additivi e negli enzimi alimentari, con le loro condizioni di utilizzazione (cfr. allegato III).

La proposta di regolamento elenca e definisce varie categorie di additivi alimentari: ivi compresi gli edulcoranti, i coloranti, i conservanti, gli antiossidanti, i coadiuvanti, gli acidi, i regolatori di acidità, gli antiagglomeranti, gli agenti antischiumogeni e gli agenti di carica (cfr. allegato I).

Sull'etichetta degli additivi autorizzati devono figurare:

  • le informazioni necessarie alla loro identificazione (fra l'altro, va indicata l'origine);
  • la descrizione dei criteri di purezza.

Tali indicazioni saranno oggetto, in base alla proposta, di uno o più regolamenti successivi. In attesa di tali regolamenti, i criteri di purezza specifici per gli additivi continuano ad essere quelli previsti dalla direttiva 96/77/CE (es de en fr), al pari dei criteri specifici previsti per gli edulcoranti e per i coloranti (es de en fr).

Tutti gli additivi aggiunti ai prodotti alimentari devono essere indicati nell'etichetta, in base alle condizioni generali di etichettatura (direttiva 2000/13/CE).

OGM

Gli additivi che sono organismi geneticamente modificati (OGM) devono innanzitutto ottemperare alle norme di controllo riguardanti i prodotti alimentari OGM per le persone e per gli animali (es de en fr). Al tempo stesso essi devono risultare in regola con le norme del futuro regolamento sugli additivi.

Procedura d'autorizzazione uniforme e valutazione dei rischi

Le domande di autorizzazione verranno esaminate secondo una procedura di autorizzazione armonizzata per gli additivi, gli enzimi e gli aromi [proposta di regolamento COM(2006) 423 def. (es de en fr)].

Nuova valutazione e revisione

Una volta adottato il presente regolamento, la Commissione riesaminerà tutti gli additivi già autorizzati con l'aiuto del Comitato permanente della catena alimentare e per la sicurezza animale.

Al tempo stesso, l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) effettuerà una valutazione dei rischi per tutti gli additivi alimentari attualmente autorizzati. Dopo aver consultato tale autorità, la Commissione elaborerà un programma di valutazione in vista di definire i bisogni e l'ordine delle priorità in materia di valutazione dei rischi.

Periodo transitorio

Il presente regolamento sarà applicabile 1 anno dopo la sua adozione.

Peraltro, alcune parti del regolamento riguardanti gli additivi alimentari destinati ad essere utilizzati negli additivi e negli enzimi alimentari (allegato III) saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Contesto

La presente proposta fa parte di una grande riforma avviata dalla Commissione europea il 18 luglio 2006 per semplificare la normativa esistente in materia di additivi alimentari, aromi e enzimi, tramite tre proposte distinte:

  • la procedura unica di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi [COM(2006) 4263 (es de en fr)];
  • gli enzimi alimentari [COM (2006) 425 def. (es de en fr)];
  • la presente proposta sugli additivi.

Per una visione generale sulla sicurezza chimica dei prodotti alimentari, si consulti il sito della Direzione generale Sanità e protezione dei consumatori.

Termini chiave dell'atto

  • Additivi: sostanze che non sono normalmente utilizzate come alimenti, ma che vengono deliberatamente aggiunte a prodotti alimentari per fini tecnologici, come ad esempio ai fini della loro conservazione.

Riferimenti e procedura

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM (2006) 428 def.

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Codecisione COD/2003/0262

Ultima modifica: 09.02.2007

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