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Vitamine e sali minerali

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1925/2006 — Regole sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento:

  • fissa le regole dell’UE sull’aggiunta di vitamine, minerali e talune altre sostanze agli alimenti;
  • armonizza le differenti norme in vigore negli Stati membri per facilitare la libera circolazione degli alimenti all'interno dell'UE e migliorare la protezione del consumatore;
  • stabilisce un elenco di vitamine e minerali la cui aggiunta agli alimenti è consentita;
  • prevede norme supplementari di etichettatura per informare meglio i consumatori sulle sostanze nutritive aggiunte agli alimenti.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda vitamine, minerali e talune altre sostanze che vengono aggiunte agli alimenti. Esso si applica a:

Non si applica agli integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE.

Elenca vitamine e minerali la cui aggiunta agli alimenti è consentita.

Solo le vitamine e/o i minerali elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II, possono essere aggiunti agli alimenti, in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

Le modifiche agli elenchi sono adottate tenendo conto del parere emesso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Etichettatura

L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Essa deve riportare le seguenti informazioni:

  • le quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all'alimento;
  • la quantità di proteine, glucidi, zuccheri, lipidi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio, conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla etichettatura dei prodotti alimentari;
  • il valore energetico del prodotto.

L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali:

  • non devono trarre in errore o ingannare il consumatore riguardo al valore nutrizionale dell'alimento;
  • non devono contenere diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare adeguate quantità di sostanze nutritive.

Limiti minimi e massimi

L’aggiunta volontaria di vitamine e minerali agli alimenti, può aiutare a garantire un apporto adeguato di queste sostanze e quindi a ridurre il rischio di carenze.

Tuttavia, un'assunzione eccessiva di vitamine e minerali può dar luogo a reazioni avverse per la salute. Per questo motivo, il regolamento prevede la fissazione dei livelli massimi di vitamine e minerali aggiunti agli alimenti.

Le quantità massime tengono conto di:

  • livelli più elevati di sicurezza stabiliti per le vitamine e i minerali in seguito ad una valutazione scientifica dei rischi;
  • dell'apporto potenziale di vitamine e minerali da altre fonti alimentari; e
  • delle assunzioni di riferimento di vitamine e minerali raccomandate per la popolazione.

Se necessario, si tiene altresì conto del contributo dei singoli prodotti al regime alimentare globale della popolazione e del profilo nutrizionale del prodotto, stabilito ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.

L'aggiunta di una vitamina o di un minerale all'alimento risulta nella presenza della vitamina o del minerale in questione nell'alimento almeno in una quantità significativa, ove definita, in conformità dell'allegato del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Divieti e restrizioni d'uso

L'aggiunta di vitamine e minerali è vietato per:

  • prodotti alimentari non trasformati, in particolare frutta, verdura, carne, pollame e pesce;
  • salvo eccezioni, bevande con tenore alcolico superiore all'1,2 % in volume, e a condizione che non vi siano indicazioni a carattere nutrizionale o sanitario.

Il presente regolamento prevede una procedura per vietare o limitare l'uso di sostanze diverse dalle vitamine o dai minerali che hanno un effetto nutrizionale o fisiologico*. Per alcune di queste sostanze, queste procedure si accompagnano ad altre misure di controllo specifiche europee. Gli Stati membri possono presentare una richiesta alla Commissione europea, fornendo prove scientifiche che le permettano di classificare uno specifico prodotto nell'allegato III del regolamento (sostanze il cui impiego negli alimenti è vietato, soggetto a restrizioni o sottoposto alla sorveglianza della Comunità). Il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 chiarisce le condizioni per la presentazione di tale richiesta e definisce la natura delle evidenze da produrre in accompagnamento alla richiesta.

Il Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF) assiste la Commissione.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stata applicata dal 1 luglio 2007.

TERMINI CHIAVE

Effetto fisiologico: effetto sul corpo umano.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 30.12.2006, pagg. 26-38).

Le successive modifiche Regolamento (CE) n. 1925/2006 sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181, 29.6.2013, pagg. 35-56).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell’11 aprile 2012, recante norme d’esecuzione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (GU L 102, 12.4.2012, pagg. 2-4).

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304, 22.11.2011, pagg. 18-63).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354, 31.12.2008, pagg. 34-50).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sugli additivi alimentari (GU L 354, 31.12.2008, pagg. 16-33).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, 30.12.2006, pagg. 9-25).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 18.10.2003, pagg. 1-23).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno, 2002 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183, 12.7.2002, pag. 51-57).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43, 14.2.1997, pagg. 1-6).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.09.2017

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