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Eliminazione degli oli usati (fino al 12 dicembre 2010)

La presente direttiva mira a promuovere la raccolta e l'eliminazione degli oli usati.

ATTO

Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva si applica a qualsiasi olio industriale o lubrificante a base minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato.

Gli Stati membri provvedono alla raccolta e all'eliminazione (trattamento o distruzione, immagazzinamento e deposito su o nel terreno) degli oli usati.

Danno priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, ovvero alla raffinazione.

Qualora tale procedimento non sia utilizzato, le opzioni da considerare sono la combustione, la distruzione, l'immagazzinamento o il deposito. La direttiva stabilisce in quali condizioni tali metodi possono essere realizzati; autorizza altresì le imprese che effettueranno la raccolta e/o l'eliminazione.

Sono vietati:

  • lo scarico nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;
  • il deposito e/o lo scarico che abbia effetti nocivi per il suolo, nonché lo scarico incontrollato di residui risultanti dal trattamento degli oli;
  • il trattamento che provochi inquinamento dell'aria superiore ai livelli prescritti dalle disposizioni vigenti.

Per tale ragione:

  • qualsiasi impresa che si occupa della raccolta degli oli usati è soggetta a registrazione e ad ispezione nazionale, ed eventualmente ad un sistema di autorizzazione;
  • qualsiasi impresa che si occupa di eliminazione di oli usati deve avere un'autorizzazione.

La direttiva vieta la miscelazione di oli usati con policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB e PCT) o con rifiuti tossici pericolosi. Qualsiasi olio contenente:

  • PCB o PCT, deve, senza alcuna eccezione, essere distrutto;
  • sostanze tossiche pericolose deve essere distrutto.

La Commissione stabilisce il metodo di riferimento per la misurazione del contenuto di PCB/PCT degli oli usati.

Gli Stati membri possono attuare programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento volti a promuovere un'efficace raccolta e immagazzinamento.

Gli Stati membri possono adottare disposizioni più restrittive di quelle previste dalle presenti direttive.

Ogni tre anni gli Stati membri redigono una relazione sull'attuazione della presente direttiva che la Commissione utilizzerà per elaborare una relazione comunitaria.

La direttiva 75/439/CEE è abrogata a decorrere dal 12 dicembre 2010.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 75/439/CEE

18.6.1975

18. 6.1977

GU L 194 del 25.1.1975

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 1987/101/CEE

13.1.1987

1.1.1990

GU L 42 del 12.2.1987

Direttiva 91/692/CEE

23.12.1991

1.1.1993

GU L 377 del 31.12.1991

Direttiva 2000/76/CE

28.12.2000

-

GU L 332 del 28.12.2000

Direttiva 2008/98/CE

12.12.2008

-

GU L 312 del 22.11.2008

ATTI COLLEGATI

Applicazione della legislazione

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 luglio 2006, sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa ai rifiuti - Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati, direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione, direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti nel periodo 2001-2003 [COM(2006) 406 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. In questa relazione la Commissione sottolinea che nel 2003 sono stati raccolti circa 2 milioni di tonnellate di oli usati, ovvero una percentuale di raccolta pari all'81%, e che il 44 % di questi oli raccolti è stato rigenerato mentre il 46 % è stato trattato mediante combustione. Nel periodo compreso tra il 1995 e il 2003, la quantità complessiva di oli usati immessi sul mercato o venduti è diminuita dell'11%. Tutti gli Stati membri hanno recepito le disposizioni comunitarie sull'eliminazione degli oli usati. La maggior parte dei paesi ha dichiarato di aver adottato misure più rigorose per la tutela dell'ambiente. Diversi Stati membri hanno dichiarato di non disporre di impianti di rigenerazione sul loro territorio. Altri paesi hanno segnalato la presenza di vincoli che impediscono di privilegiare la rigenerazione degli oli, in particolare la scarsa quantità di oli usati prodotti e la possibilità di una combustione a basso costo in altri Stati membri.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 maggio 2003, sull'attuazione della legislazione comunitaria - Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati, direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione e direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - Nel periodo 1998-2000 [COM(2003) 250 def. - Gazzetta ufficiale C 76 del 25.3.2004].

Secondo la relazione, la gerarchia dei principi per la gestione degli oli usati (rigenerazione, combustione e distruzione innocua o deposito controllato) non trova sufficiente attuazione. L'opzione più utilizzata resta la combustione, mentre la rigenerazione è ancora poco utilizzata nell'Unione. Undici Stati membri applicano deroghe ai diritti di accise per gli oli usati utilizzati come combustibile. Tale pratica è contraria alla priorità data alla rigenerazione, poiché incoraggia la combustione. La percentuale di raccolta media degli oli usati è aumentata durante il periodo di riferimento. Tuttavia il 20% di questi oli viene ancora smaltito in discariche abusive o incenerito illegalmente.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 gennaio 2000, relativa all'attuazione della legislazione comunitaria sui rifiuti per il periodo 1995-1997 (direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE, 86/278/CEE) [COM(1999) 752 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La Commissione constata che la gerarchia dei principi per la gestione degli oli usati (rigenerazione, combustione e distruzione innocua/deposito controllato) non è rispettata. Sugli undici paesi che hanno presentato una relazione, solo Germania, Lussemburgo e Francia rispettano il principio della rigenerazione. Complessivamente si registra un utilizzo crescente della tecnica di rigenerazione.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 23 febbraio 1997, relativa all'applicazione delle direttive 75/439/CEE, 75/442/CEE, 78/319/CEE e 86/278/CEE sulla politica in materia di rifiuti [COM(97) 23 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La Commissione prende atto che la direttiva 75/439/CEE è stata applicata solo parzialmente negli Stati membri e che questi ultimi non hanno voluto dare priorità alla rigenerazione degli oli usati rispetto alla loro combustione.

Ultima modifica: 11.05.2009

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