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Alimenti e mangimi geneticamente modificati

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1829/2003 sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati

SINTESI

CHE COSA FA QUESTO REGOLAMENTO?

  • Stabilisce le norme relative alle modalità secondo le quali gli organismi geneticamente modificati (OGM) vengono autorizzati e sottoposti a vigilanza, nonché all’etichettatura degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.
  • Esso intende tutelare:
    • la vita e la salute delle persone;
    • la salute e il benessere degli animali;
    • gli interessi ambientali e quelli dei consumatori.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica:

  • agli OGM utilizzati negli alimenti e nei mangimi per animali;
  • agli alimenti e ai mangimi per animali che contengono OGM;
  • agli alimenti e ai mangimi realizzati con oppure contenentiingredienti preparati utilizzando OGM.

Presentazione della domanda di autorizzazione

  • 1.

    I produttori presentano un’unica domanda che copre tutti gli utilizzi: alimenti, mangimi per animali e coltivazione.

  • 2.

    Entro due settimane l’autorità competente nel paese dell’Unione europea (UE) interessato conferma la ricezione e informa l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

  • 3.

    L’EFSA ha sei mesi per valutare la domanda.

Gestione del rischio

  • La Commissione europea è responsabile per la gestione del rischio.
  • Sulla base della valutazione dell’EFSA, la Commissione redige una proposta di accettazione o di respingimento della domanda.
  • La proposta viene quindi inviata al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
  • Se il comitato accoglie la proposta, la Commissione la adotterà . In caso contrario, il Consiglio valuterà il progetto di decisione e deciderà se la Commissione debba o meno adottarla.

Etichettatura

  • Gli alimenti e i mangimi per animali che contengono OGM devono essere etichettati chiaramente.
  • Tuttavia, se un alimento o un mangime contiene una concentrazione di OGM inferiore allo 0,9 %, non è necessario etichettarlo, a condizione che l’OGM contenuto risulti tecnicamente inevitabile.

CONTESTO

TERMINE CHIAVE

* Organismo geneticamente modificato: un organismo il cui materiale genetico sia stato alterato attraverso l’ingegneria genetica al fine di introdurre geni normalmente assenti.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pagg. 1-23)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1829/2003 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006 (GU L 157 dell’8.6.2013, pagg. 1-48)

Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GU L 68 del 13.3.2015, pagg. 1-8)

Ultimo aggiornamento: 24.11.2015

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