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Nuovi prodotti e ingredienti alimentari

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento intende armonizzare le norme per l'autorizzazione di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari a livello europeo.
  • Richiede che i controlli svolti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare dimostrino che tali prodotti siano innocui per la salute e per l'ambiente.

PUNTI CHIAVE

I nuovi prodotti o ingredienti a cui si applica il presente regolamento sono quelli non ancora utilizzati per il consumo umano.

I nuovi prodotti o ingredienti alimentari

Il regolamento si applica ai prodotti e agli ingredienti alimentari che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • i prodotti e gli ingredienti alimentari che presentano una struttura molecolare primaria nuova o modificata;
  • i prodotti e gli ingredienti alimentari costituiti da microrganismi, funghi o alghe;
  • i prodotti e gli ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da suddetti vegetali, e gli ingredienti alimentari isolati a partire da animali;
  • i prodotti e gli ingredienti alimentari il cui valore nutritivo, metabolismo o tenore di sostanze indesiderabili è stato modificato in maniera significativa dal processo di produzione.

Il regolamento non si applica agli additivi alimentari, agli aromi alimentari, ai solventi da estrazione né agli enzimi alimentari. Gli organismi geneticamente modificati (OGM) non sono più disciplinati dal presente regolamento, bensì dal regolamento (CE) n. 1823/2003.

Inoltre, i prodotti o gli ingredienti alimentari di cui al presente regolamento, non devono:

  • presentare rischi per il consumatore;
  • indurre in errore il consumatore;
  • comportare svantaggi per il consumatore.

Procedura di valutazione

I prodotti e gli ingredienti alimentari cui si applica il presente regolamento sono sottoposti ad una procedura di valutazione a livello europeo, prima di essere immessi sul mercato.

Secondo questa procedura, l'autorità competente del paese dell'UE al quale la domanda è stata presentata deve effettuare una valutazione iniziale e determinare eventualmente la necessità di una valutazione complementare. Se la Commissione europea e gli altri paesi dell'UE non sollevano osservazioni e non è necessaria una valutazione complementare, il paese dell'UE comunica al richiedente che può procedere all'immissione sul mercato del prodotto. In caso contrario, è necessaria una decisione di autorizzazione. Questa decisione viene adottata sulla base delle misure proposte dalla Commissione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

La decisione definisce la portata dell'autorizzazione e precisa, se del caso, le condizioni di utilizzazione, la denominazione, le specifiche e i requisiti in materia di etichettatura del prodotto o ingrediente alimentare in oggetto.

Qualsiasi decisione o norma riguardante un nuovo prodotto o ingrediente alimentare che potrebbe avere ripercussioni sulla salute pubblica deve essere comunicata all'EFSA.

Etichettatura

Il regolamento fissa requisiti specifici di etichettatura per questi nuovi prodotti o ingredienti alimentari, che vanno ad aggiungersi ai requisiti generali europei in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Fatti salvi gli altri requisiti generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari previsti dalla legislazione comunitaria, l’etichetta dei nuovi prodotti e ingredienti alimentari dovrà riportare:

  • tutte le caratteristiche quali la composizione, il valore nutritivo e l’uso al quale il prodotto è destinato;
  • la presenza di sostanze che possono avere ripercussioni sulla salute di determinate persone;
  • la presenza di sostanze che possono dare luogo a riserve di carattere etico.

Procedura di sospensione

Un paese dell'UE è autorizzato a sospendere o limitare temporaneamente la commercializzazione e l’utilizzazione sul proprio territorio di un nuovo prodotto o ingrediente alimentare, qualora ritenga che la sua utilizzazione presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente. Esso ne informa immediatamente la Commissione, la quale adotta misure al riguardo conformemente alla procedura prevista per l’autorizzazione all’immissione in commercio.

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2015/2283 abroga il regolamento (CE) n. 258/97 a decorrere dal 1o gennaio 2018.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 14 maggio 1997.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni si consulti il sito internet della Commissione europea sui Nuovi prodotti

ATTO

Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari(GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1-6).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 258/97 sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata è a solo scopo di riferimento.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1-22)

Ultimo aggiornamento: 18.04.2016

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