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Alimenti per lattanti

I preparati per lattanti e di proseguimento per bambini di età più giovane sono regolamentati in maniera particolarmente rigorosa per quanto riguarda la composizione ed il tenore massimo di pesticidi, nonché per quanto attiene all'etichettatura, alla pubblicità ed alla commercializzazione.

ATTO

Direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Direttiva 91/321/CEE - Abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2008

La direttiva 91/321/CEE è una direttiva specifica ai sensi della direttiva 89/398/CEE.

Essa fissa le norme per la commercializzazione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati ai lattanti in buona salute nella Comunità. Permette inoltre agli Stati membri di applicare i principi e gli obiettivi fissati dal Codice internazionale dei sostituti del latte materno.

Nell'ambito delle norme di commercializzazione, la direttiva specifica gli ingredienti autorizzati, gli elementi della composizione, le sostanze che possono essere utilizzate per la fabbricazione di questo tipo di alimenti, la presentazione alla vendita, le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sull'etichetta, che si aggiungono a quelle fissate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa all' etichettatura dei prodotti alimentari, ecc.

La pubblicità relativa agli alimenti per lattanti deve limitarsi alle pubblicazioni scientifiche e a quelle specializzate nel settore della puericultura. Gli Stati membri dovranno garantire un'informazione oggettiva e coerente sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.

LIMITI MASSIMI DI ANTIPARASSITARI

Direttiva 1999/50/CE

La direttiva 1999/50/CE fissa a 0,01 mg/kg il livello massimo autorizzato di residui di antiparassitari negli alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento. Detto limite corrisponde alla concentrazione minima rilevabile per i metodi "pluriresiduo" che controllano in una sola volta il livello di oltre un centinaio di sostanze.

Direttiva 91/321/CE

La direttiva elenca (nell'allegato IX) gli antiparassitari che non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla fabbricazione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

Il divieto non garantisce purtroppo l'assenza di questi antiparassitari nei prodotti in questione perché l'ambiente può essere ancora contaminato da centinaia di antiparassitari a lento degrado.

Direttiva 2006/141CE 7. Questa direttiva abroga la direttiva 91/321/CEE con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Direttiva 2006/82/CE 8. Essa adatta la direttiva 91/321/CEE relativa agli alementi dietetici destinati a fini speciali in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania.

Regolamento (CE) n° 1609/2006 9. Autorizza la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di latte vaccino per un periodo di due anni.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 91/321/CEE

30.05.1991

-

G.U. L 175 del 04.07.1991, parere rettificativo: G.U. L 101 del 04.05.1995

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 1999/50/CE

22.6.1999

30.6.2000

G.U. L 139 del 2.6.1999

Direttiva 2003/5/CE

1/11/2003

30/4.2004

G.U. L 008 del 14.1.2003

Atti di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all'UE.

1.05.2004

-

G.U. L 236 del 23.9.2003

Direttiva 2006/141/CE

-

-

G.U. L 401 del 30.12.2006

Direttiva 2006/82/CE

-

-

-

Regolamento (CE) n° 1609/2006

-

-

G.U. L 28 del 28.10.2006

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari [Gazzetta ufficiale L 364 del 20.12.2006].Direttiva 92/52/CEE, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso paesi terzi [Gazzetta ufficiale L 179 del 01.07.1992]. Questa direttiva mira a rendere alcune disposizioni della direttiva 91/321/CEE della Commissione applicabili agli stessi prodotti esportati verso paesi terzi.

See also

Per ulteriori informazioni sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, consultare la scheda SCADplus sui preparati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini (es de en fr).

Ultima modifica: 09.04.2008

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