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Restrizione dei derivati epossidici in materiali a contatto con gli alimenti

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1895/2005: restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Vieta l’uso e/o la presenza di due sostanze (BFDGE* e NOGE*) in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari* composti da plastica o coperti da rivestimenti di superficie, oppure adesivi a contatto con gli alimenti.
  • Limita l’uso di una sostanza conosciuta come BADGE* e dei suoi derivati, tramite limiti di migrazione specifica.
  • Richiede che i materiali contenenti BADGE siano accompagnati da una dichiarazione scritta e da documentazione adeguata attestanti il rispetto delle norme. Anche il metodo per verificare il rispetto delle norme è specificato nel regolamento.
  • Abroga e sostituisce la direttiva 2002/16/CE.

PUNTI CHIAVE

Limitazione di BADGE

  • In seguito a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) [istituita a norma del regolamento (CE) n. 178/2002], la Commissione europea limita l’uso del gruppo di sostanze conosciuto come BADGE usato o presente in materiali plastici, coperti da rivestimenti di superficie o adesivi a contatto con gli alimenti. L’uso e/o la presenza di BADGE doveva essere vietato a partire dal 31 dicembre 2005 dalla direttiva 2002/16/CE ma, dopo aver analizzato i dati tossicologici, l’EFSA ritiene che i dati non dèstino preoccupazioni di cancerogenicità e genotossicità negli organismi viventi.
  • Il limite di migrazione specifica per tale sostanza è di:
    • 9 mg/kg nei prodotti o simulanti alimentari;
    • 9 mg/6 dm2 per i contenitori con capacità inferiore ai 500 ml o superiore ai 10 l, ma anche per le pellicole.
  • Inoltre, dal 1° gennaio 2007, i materiali e gli oggetti contenenti BADGE devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che ne comprovi il rispetto delle norme.

Divieto di BFDGE e NOGE

  • Altre due sostanze usate o presenti in materiali plastici, coperti da rivestimenti di superficie o adesivi a contatto con gli alimenti sono state vietate: BFDGE e NOGE.
  • NOGE e BFDGE sono vietate dal 31 dicembre 2004, ai sensi della direttiva 2002/16/CE, abrogata dal presente regolamento. L’attuale regolamento mantiene il divieto, che si applica a partire dal 1° gennaio 2005, sebbene sia permesso l’esaurimento degli stock esistenti di tali prodotti per un periodo transitorio.

Eccezioni per grandi contenitori

I grandi contenitori (con una capacità superiore ai 10 000 litri) o le tubature ad essi appartenenti o collegate ricoperte da rivestimenti speciali denominati «rivestimenti super resistenti» sono esenti dai requisiti del regolamento.

Disposizioni transitorie

  • I materiali e gli oggetti coperti da rivestimenti di superficie e gli adesivi che non rispettavano i limiti di migrazione specifica di BADGE o i divieti imposti su NOGE e BFDGE e immessi nel mercato prima del 1° marzo 2003 potevano continuare a essere commercializzati se indicavano la data di riempimento.
  • La presenza e/o l’uso di NOGE e BFDGE era permessa se gli oggetti rispettavano la precedente direttiva 2002/16/CE ed erano entrati in contatto con i prodotti alimentari prima del 1° gennaio 2005.
  • Le dichiarazioni scritte allo scopo di confermare il rispetto delle norme relative a BADGE non erano richieste fino al 1° gennaio 2007.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2006.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

BFDGE: bis(-idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil)etere.
NOGE: glicidil-eteri del Novolac.
Materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari:
  • materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di plastica,
  • materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie,
  • adesivi.
BADGE: 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere, BADGE.H2O (n. CAS = 076002-91-0) e BADGE.2H2O (n. CAS = 005581-32-8).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 28).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 10/2011 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 09.06.2020

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