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Impianti a fune adibiti al trasporto di persone

 

SINTESI DI:

Direttiva 2000/9/CE — Impianti a fune adibiti al trasporto di persone

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Definisce una serie di requisiti essenziali di sicurezza a livello dell’Unione europea (UE) e le procedure di ispezione e di controllo da applicare agli impianti a fune che trasportano persone.

PUNTI CHIAVE

Gli impianti a fune che trasportano persone sono beni strumentali (ossia attrezzature pesanti che richiedono investimenti importanti). Sono costituiti da diversi componenti e sono progettati, costruiti, assemblati e messi in servizio allo scopo di trasportare persone.

Ambito di applicazione

  • Gli impianti interessati dalla direttiva sono:
    • funicolari e altri impianti trainati da una o più funi;
    • funivie portate e/o trainate da funi, comprese cabinovie e seggiovie;
    • sciovie.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva:

  • gli ascensori ai sensi della direttiva 95/16/CE;
  • le tranvie a funi di tipo tradizionale;
  • gli impianti utilizzati per scopi agricoli;
  • attrezzature per il divertimento usate nei luna park o nei parchi di divertimenti;
  • gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali;
  • i traghetti fluviali a fune, le ferrovie a cremagliera e gli impianti trainati mediante catene.

Definizioni

  • La direttiva fornisce definizioni per impianto*, componente di sicurezza*, committente dell’esercizio’’esercizioimpianto*, requisiti tecnici per l’esercizio* e requisiti relativi alla manutenzione tecnica*.
  • Definisce gli obiettivi o i requisiti essenziali in materia di sicurezza, tutela dell’ambiente e dei consumatori che le attrezzature devono soddisfare durante la fabbricazione e prima di essere messe in servizio.

Normazione

  • Le specifiche europee (specifiche tecniche comuni, omologazioni tecniche europee o norme nazionali che recepiscono norme europee) sono elaborate sulla base dei requisiti essenziali. Sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.
  • Le norme europee armonizzate sono redatte da organizzazioni di normazione europee.
  • Qualsiasi sistema prodotto in conformità con le specifiche europee si presume soddisfi i requisiti essenziali.

Procedure di valutazione

  • Le procedure di valutazione della conformità dei componenti e dei sistemi di sicurezza con i requisiti essenziali si basano su un approccio modulare stabilito dalle norme UE sulla marcatura CE di conformità . La valutazione della loro conformità è responsabilità degli organismi designati dai paesi dell’UE, in base a criteri di valutazione comuni, che poi notificheranno alla Commissione europea e agli altri paesi dell’UE. La procedura di valutazione è avviata su richiesta da parte del fabbricante o di un suo rappresentante all’interno dell’UE nel caso di componenti di sicurezza, o dal principale cliente o dal suo rappresentante in caso di impianti.
  • Prima di essere immessa sul mercato l’attrezzatura deve aver ricevuto la dichiarazione di conformità CE, che attesta la conformità alla presente direttiva. Viene redatta su richiesta da parte del fabbricante o di un suo rappresentante all’interno dell’UE nel caso di componenti di sicurezza, o dal principale cliente o dal suo rappresentante in caso di impianti.
  • Se i componenti di sicurezza sono coperti da altre direttive UE, la dichiarazione di conformità CE precisa che i componenti di sicurezza soddisfano i requisiti di tali direttive.
  • I paesi dell’UE non possono, sul loro territorio e in base alla presente direttiva, vietare, limitare o ostacolare:
    • l’immissione sul mercato dei componenti di sicurezza per utilizzarli in un sistema;
    • la costruzione e la messa in servizio di impianti che soddisfano i requisiti stabiliti nella direttiva esistente.
  • Un paese dell’UE deve accertare se un componente di sicurezza recante la marcatura CE di conformità o un impianto autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione rischiano di pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni. Se il paese UE ritiene di sì, deve adottare tutte le misure appropriate per limitare le condizioni di impiego del componente o dell’impianto. La direttiva definisce le procedure da seguire nei casi in cui la mancata conformità deriva:
    • dall’inosservanza dei requisiti essenziali;
    • da una errata applicazione delle specifiche europee;
    • da una lacuna delle specifiche europee.

Abrogazione

La direttiva 2000/9/CE è abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/424 a partire dal 21 aprile 2018.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 3 maggio 2000. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 3 maggio 2002.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

* TERMINI CHIAVE

Impianto: nel contesto di questa sintesi, è costituito da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e messi in servizio con lo scopo di trasportare persone.

Componente di sicurezza: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, insieme completo di materiale e qualsiasi dispositivo incorporato nell’impianto allo scopo di garantire la sicurezza o la salute delle persone, siano essi utenti, personale operativo o terzi.

Committente dell’impianto: qualsiasi persona fisica o giuridica che appalta la realizzazione dell’impianto.

Requisiti tecnici per l’esercizio: l’insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla sicurezza dell’esercizio.

Requisiti relativi alla manutenzione tecnica: l’insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla manutenzione per garantire la sicurezza del servizio.

ATTO

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21-48)

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81, del 31.3.2016, pag. 1-50)

Ultimo aggiornamento: 12.09.2016

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