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Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1896/2006: istituzione di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento per crediti non contestati dal convenuto. Ciò semplifica, accelera e riduce i costi dei procedimenti per le controversie che riguardano più di un paese dell’UE.
  • Consente inoltre la libera circolazione di ingiunzioni di pagamento europee, riconosciute e rese esecutive in tutti i paesi dell’UE.
  • Si applica a tutti i paesi dell’UE tranne la Danimarca.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento si applica a tutte le decisioni in materia civile e commerciale nelle controversie in cui almeno una delle parti risiede in un paese dell’UE diverso da quello dove viene presentata la domanda d’ingiunzione.

Il procedimento non si applica a determinate questioni:

  • in materia fiscale, doganale ed amministrativa;
  • la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri;
  • i regimi patrimoniali tra coniugi;
  • i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
  • la sicurezza sociale;
  • i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito, oppure riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

Procedura per la domanda

  • Il regolamento prevede un modulo standard per presentare una domanda di ingiunzione di pagamento europea.
  • Il credito deve essere di importo specifico, dovuto al momento di presentazione della domanda.
  • La competenza giurisdizionale dei giudici è stabilita dalle norme previste nel regolamento (CE) n. 1215/2012.
  • Il giudice cui viene presentata una domanda d’ingiunzione valuta quanto prima se siano soddisfatte le diverse condizioni (la natura transfrontaliera della controversia nelle decisioni in materia civile e commerciale, la competenza giurisdizionale del giudice stesso ecc.), nonché se la domanda risulti fondata.
  • Il giudice deve informare il richiedente delle motivazioni di rigetto di una domanda. In tal caso, non vi è diritto di appello, ma il richiedente può presentare una nuova domanda d’ingiunzione di pagamento europea, oppure utilizzare un’altra procedura disponibile ai sensi della legge di un paese dell’UE.

Emissione di un’ingiunzione di pagamento europea

  • Se le condizioni sono soddisfatte, il giudice emette un’ingiunzione di pagamento europea quanto prima, normalmente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
  • Un’ingiunzione di pagamento europea viene emessa esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, nel caso in cui la domanda risulti fondata.
  • L’ingiunzione di pagamento viene automaticamente riconosciuta e resa esecutiva negli altri paesi dell’UE senza ulteriori possibilità di opporsi al suo riconoscimento, salvo se il convenuto presenta opposizione al giudice che l’ha emessa.
  • Le procedure di esecuzione sono regolate dalla legge nazionale del paese dell’UE dove viene richiesta l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea.

Notifica di un’ingiunzione di pagamento europea al convenuto

Un’ingiunzione di pagamento europea viene notificata al convenuto ai sensi della legge nazionale del paese in cui viene notificata. Le possibili modalità di notifica dell’ingiunzione di pagamento europea, con o senza prova di ricevimento da parte del convenuto, sono stabilite nel regolamento.

Opposizione a un’ingiunzione di pagamento europea

  • Il convenuto può presentare opposizione al giudice che ha emesso l’ingiunzione di pagamento entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
  • Qualora il convenuto presenti opposizione, il procedimento civile ordinario continua dinnanzi ai giudici competenti del paese dell’UE in cui è stata emessa l’ingiunzione di pagamento europea, salvo se il richiedente non desidera continuare il procedimento.

Il convenuto può richiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinnanzi al giudice competente dopo la scadenza del limite di 30 giorni per la presentazione di opposizione, nel caso in cui:

  • l’ingiunzione di pagamento sia stata notificata senza prova di ricevimento da parte del convenuto e non in tempo sufficiente per preparare la difesa;
  • al convenuto sia stato impedito di presentare opposizione alla controversia per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
  • l’ingiunzione di pagamento sia stata chiaramente emessa per errore.

Se il giudice rigetta l’opposizione del convenuto, l’ingiunzione di pagamento europea resta in vigore. Se, al contrario, il giudice decide che il riesame è giustificato, l’ingiunzione di pagamento europea è nulla.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore il 12 dicembre 2008.

CONTESTO

Procedimento d’ingiunzione di pagamento

Moduli relativi all'ingiunzione di pagamento europea (Portale europeo della giustizia elettronica)

ATTO

Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1-32)

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 1896/2006 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento [COM(2015) 495 final del 13.10.2015]

Ultimo aggiornamento: 25.01.2016

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