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Provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio: riconoscimento all’estero

SINTESI DI:

Decisione quadro 2003/577/GAI: esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni all’estero

SINTESI

CHE COSA FA LA PRESENTE DECISIONE QUADRO?

  • Stabilisce le norme per il riconoscimento e l’esecuzione da parte di un paese dell’UE di un provvedimento di blocco dei beni rilasciato dall’autorità giudiziaria di un altro paese dell’UE in un procedimento penale. Concerne altresì il sequestro probatorio.
  • Si affianca alla decisione quadro 2006/783/GAI sul reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca che privano i criminali dei loro beni anche se detenuti in un altro paese dell’UE.
  • A partire da maggio 2017, le norme della presente decisione quadro che riguardano il sequestro probatorio saranno sostituite dalla direttiva 2014/41 relativa all’ordine europeo d’indagine penale.

PUNTI CHIAVE

Che cosè un provvedimento di blocco dei beni?

Si tratta di un provvedimento temporaneo emesso da un’autorità giudiziaria per evitare che i criminali nascondano, vendano o utilizzino beni, documenti o dati in attività criminali.

Tale decisione si applica ai provvedimenti di blocco dei beni emessi:

  • a fini probatori, ovvero che potrebbero essere utilizzati come prova in un procedimento penale;
  • successivamente ad un provvedimento di confisca dei beni, in modo da vietare permanentemente ai trasgressori di trarre beneficio dalla loro condotta criminale, impedendo che i beni criminali siano riciclati o reinvestiti, con il rischio di alimentare ulteriori attività criminali.

Reati

Diversi reati gravi non richiedono il controllo della doppia incriminabilità, ossia se sono punibili sia nel paese dell’UE di emissione del provvedimento (Stato di emissione) che in quello di esecuzione (Stato di esecuzione). Il reato deve essere comunque punibile nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà per un periodo massimo di almeno tre anni. Fra tali reati figurano:

  • partecipazione a un’organizzazione criminale;
  • terrorismo;
  • corruzione e frode;
  • tratta di esseri umani;
  • razzismo;
  • stupro.

Riconoscimento ed esecuzione

L’autorità giudiziaria dello Stato di emissione invia un certificato all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione per richiedere l’esecuzione del provvedimento. Lo Stato di esecuzione deve:

  • riconoscere il provvedimento senza che siano necessarie altre formalità e adottare senza indugio le misure necessarie alla sua esecuzione immediata;
  • osservare le formalità e le procedure indicate dallo Stato di emissione per l’esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, a meno che non siano in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

Non riconoscimento o non esecuzione

Lo Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento se:

  • il certificato non è prodotto, è incompleto o non corrisponde manifestamente al provvedimento in questione;
  • sussistono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che rendono impossibile l’esecuzione dello stesso;
  • dalle informazioni contenute nel certificato risulta immediatamente evidente che l’assistenza giudiziaria violerebbe il principio legale secondo cui non può essere avviato un nuovo procedimento, se una sentenza definitiva è già stata emessa per gli stessi fatti;
  • il fatto che è alla base del provvedimento di blocco o di sequestro non costituisce un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, a meno che:
    • il fatto figuri nell’elenco dei reati per i quali l’esecuzione è automatica;
    • si riferisca a tasse o imposte, dogana e cambio.

Rinvio dell’esecuzione

L’esecuzione del provvedimento può essere rinviata se:

  • potrebbe pregiudicare un’indagine penale in corso;
  • i beni o la prova interessati hanno già formato oggetto di un provvedimento di blocco o di sequestro nell’ambito di procedimenti penali;
  • tale bene è già oggetto di un provvedimento preso nel corso di altri procedimenti nello Stato di esecuzione. Tuttavia, tale provvedimento deve avere la precedenza su altri successivi provvedimenti di blocco o di sequestro nell’ambito di procedimenti penali a livello nazionale ai sensi del diritto interno.

Le parti interessate

I paesi dell’UE adottano le disposizioni necessarie per consentire a ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione senza effetto sospensivo contro i provvedimenti di blocco o di sequestro.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

La decisione è entrata in vigore il 2 agosto 2003. I paesi dell’UE dovevano recepirla nella legislazione nazionale entro il 2 agosto 2005.

CONTESTO

Confisca e blocco dei beni

ATTO

Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45-55)

Rettifica alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 20)

ATTI COLLEGATI

Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59-78)

Relazione della Commissione a norma dell’articolo 14 della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, COM(2008) 885 def. del 22.12.2008

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell’1.5.2014, pag. 1-36)

Ultimo aggiornamento: 25.01.2016

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