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Regolamento interno del Consiglio dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Decisione 2009/937/UE relativa all’adozione del regolamento interno del Consiglio

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO INTERNO?

  • Il regolamento interno fornisce le disposizioni che regolano i procedimenti del Consiglio dell’Unione europea (il Consiglio).
  • Il potere di adottare il proprio regolamento interno gli è conferito dall’articolo 240, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  • L’allegato III viene modificato ogni anno, da ultimo nel dicembre 2022, per riflettere le variazioni della popolazione degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) e della popolazione di ciascuno Stato membro per l’attuazione della procedura di voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio.
  • Il regolamento interno è stato inoltre modificato in modo più sostanziale due volte: nel 2014 (decisione 2014/692/UE, Euratom), per quanto riguarda le votazioni a maggioranza qualificata, e nel 2022 [decisione (UE) 2022/1242], per quanto riguarda la regola di voto che consente di ricorrere alla procedura scritta ordinaria per le decisioni del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper).

PUNTI CHIAVE

Il Consiglio è l’istituzione dell’Unione in cui si incontrano i rappresentanti degli Stati membri. Ciascuno Stato membro è rappresentato da un rappresentante a livello ministeriale che può impegnare il governo di quello Stato. Insieme al Parlamento europeo, il Consiglio esercita funzioni legislative. Adotta gli atti legislativi, secondo la procedura legislativa ordinaria o speciale. Il Consiglio, insieme al Parlamento, esercita funzioni di bilancio. Infine, il Consiglio esegue funzioni politiche e di coordinamento.

Le formazioni del Consiglio

La presidenza del Consiglio

  • La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione Affari esteri, è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di diciotto mesi. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione Affari esteri, per un periodo di sei mesi. Il gruppo di tre Stati membri prepara un progetto di programma delle attività del Consiglio per detto periodo, che viene approvato dal Consiglio Affari generali dopo aver tenuto un dibattito pubblico su di esso.
  • Il Consiglio Affari esteri ha un presidente permanente: l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. L’alto rappresentante può farsi sostituire dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. Normalmente è il caso in cui il Consiglio è convocato per discutere questioni di politica commerciale comune.
  • La presidenza è la forza trainante nello svolgimento dei lavori del Consiglio.

Coreper, comitati e gruppi di lavoro

  • Il Consiglio è sostenuto dal Coreper e da oltre 150 gruppi di lavoro e comitati specializzati che formano gli organi preparatori del Consiglio.
  • Il Coreper prepara i lavori per tutte le riunioni del Consiglio e svolge i compiti assegnatigli dal Consiglio. Il Coreper 2 è composto dai rappresentanti permanenti, mentre il Coreper 1 è composto dai rappresentanti permanenti aggiunti.
  • Il Coreper:
    • vigila sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell’Unione e sul rispetto dei principi di legalità, sussidiarietà, proporzionalità e delle norme che fissano i poteri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, nonché delle norme procedurali, di trasparenza e di qualità redazionale;
    • esamina in anticipo tutti i punti all’ordine del giorno di una riunione del Consiglio e gli compete la preparazione di ciascun fascicolo per il Consiglio;
    • cerca di trovare un accordo al proprio livello per ciascun fascicolo, che sarà sottoposto all’adozione del Consiglio;
    • può istituire comitati o gruppi di lavoro per assolvere compiti di preparazione o di studio;
    • può adottare una serie di decisioni di procedura, ad esempio la decisione di tenere una sessione del Consiglio in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo, la decisione di ricorrere alla procedura scritta, ecc.

Funzionamento del Consiglio

  • Il Consiglio ha sede a Bruxelles, ma tiene le sessioni a Lussemburgo in aprile, giugno e ottobre.
  • Le sessioni del Consiglio sono convocate dal presidente su sua iniziativa, o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione europea. Il presidente definisce l’ordine del giorno per ciascuna delle riunioni del Consiglio.
  • Il quorum deve essere verificato prima di una votazione. Viene raggiunto se la maggioranza dei membri del Consiglio è fisicamente presente. Il Consiglio vota su iniziativa del suo presidente. Inoltre, il presidente apre una procedura di voto su iniziativa di un membro o della Commissione, a condizione che la maggioranza dei membri del Consiglio lo decida.

Voto a maggioranza qualificata

Il 1° novembre 2014 è stata introdotta una nuova procedura per il sistema di votazione a maggioranza qualificata, la regola della doppia maggioranza.

  • Quando il Consiglio vota su una proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, viene raggiunta la maggioranza qualificata se sono soddisfatte due condizioni:
    • il 55% dei membri del Consiglio vota a favore, vale a dire 15 su 27 (dal momento del ritiro del Regno Unito dall’Unione);
    • la proposta è sostenuta dai membri del Consiglio che rappresentano almeno il 65% della popolazione dell’Unione.
  • Quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante, viene adottata una decisione se:
    • vota a favore il 72% dei membri del Consiglio; e
    • i membri che votano a favore rappresentano almeno il 65% della popolazione dell’Unione.

Votazioni scritte (procedura scritta ordinaria)

  • Gli atti del Consiglio relativi a una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto qualora il Consiglio decida all’unanimità di ricorrere a tale procedura o qualora il Coreper decida di ricorrere a tale procedura ai sensi del regolamento di voto applicabile per l’adozione degli atti del Consiglio interessati.
  • In circostanze particolari, anche il presidente può proporre il ricorso a tale procedura; in tal caso, si può ricorrere alla votazione scritta qualora tutti i membri del Consiglio siano d’accordo su tale procedura.

Trasparenza e pubblicazione degli atti del Consiglio

  • Le deliberazioni e le votazioni sono sempre pubbliche
  • La prima deliberazione del Consiglio su importanti nuove proposte non legislative contenenti norme giuridicamente vincolanti in o per gli Stati membri è aperta al pubblico.
  • Il Consiglio tiene dibattiti pubblici concernenti questioni importanti che riguardano gli interessi dell’Unione e dei suoi cittadini, su decisione del Consiglio o del Coreper. Il Consiglio tiene inoltre numerosi dibattiti pubblici sulle politiche.
  • Gli atti legislativi devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale, così come i regolamenti e le direttive rivolti a tutti gli Stati membri, le decisioni che non specificano a chi sono indirizzate e gli accordi internazionali conclusi dall’Unione. L’articolo 17 del regolamento interno elenca altri atti che devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale, compresi i casi in cui il Consiglio o il Coreper lo decidono.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO INTERNO?

Si applica dal 1 dicembre 2009.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1 dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

Le successive modifiche alla decisione 2009/937/UE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 01.01.2023

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