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Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (2007-2013)

Il presente regolamento istituisce uno strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani che contribuisce allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo.

SINTESI

Il presente regolamento stabilisce uno strumento finanziario volto a promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi terzi e subentra a quello precedente concernente l’Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR).

Natura dello strumento

L’assistenza fornita nell’ambito di questo strumento si prefigge i seguenti obiettivi:

  • maggior rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei paesi e nelle regioni dove sono più minacciati;
  • sostegno alla società civile nel suo ruolo di promozione dei diritti umani e della democrazia, nella sua azione a favore della conciliazione pacifica di interessi particolari e nella sua funzione di rappresentanza e di partecipazione politica;
  • sostegno alle azioni legate ai diritti dell’uomo e alla democrazia nei settori previsti dagli orientamenti comunitari;
  • rafforzamento del contesto internazionale e regionale per la protezione dei diritti umani, della giustizia, dello Stato di diritto e della promozione della democrazia;
  • maggiore fiducia nei processi elettorali democratici potenziandone l’affidabilità e la trasparenza, in particolare mediante missioni di osservazione elettorale.

Per perseguire tali obiettivi, l’assistenza comunitaria sostiene le azioni seguenti:

  • la promozione della democrazia partecipativa e rappresentativa e dei processi di democratizzazione mediante le organizzazioni della società civile, soprattutto promuovendo la libertà di associazione e di assemblea, la libertà di opinione e di espressione; rafforzando lo Stato di diritto e promuovendo l'indipendenza del potere giudiziario; promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica; promuovendo la pari partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, economica e politica; il sostegno a misure volte a facilitare la conciliazione pacifica dei gruppi di interesse;
  • la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali

Per assicurare l'efficacia e la coerenza degli interventi di aiuto, la Commissione garantisce uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri. Inoltre, l’assistenza prevista dal presente regolamento è coerente con la politica comunitaria sulla cooperazione allo sviluppo e con la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea nel suo complesso e complementare a quella erogata nell’ambito dei relativi strumenti comunitari di assistenza esterna e dell’accordo di partenariato con i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

Gestione e attuazione

In base al presente regolamento, l’assistenza è attuata attraverso i seguenti strumenti:

  • i documenti di strategia e le relative revisioni che definiscono le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei principali partner;
  • i programmi annuali di azione tratti dai documenti relativi alle strategie e dalle loro eventuali revisioni;
  • i provvedimenti speciali (che non sono previsti nei documenti di strategia e che possono essere adottati dalla Commissione);
  • le misure ad hoc, con le quali la Commissione può destinare piccole sovvenzioni a difensori dei diritti umani che necessitino di protezione urgente.

Le entità che possono beneficiare di un finanziamento sono le seguenti:

  • le organizzazioni della società civile;
  • enti, istituzioni e organizzazioni pubblici non a scopo di lucro;
  • organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale a condizione che la misura proposta possa essere finanziata nel quadro di un pertinente strumento comunitario di assistenza esterna;
  • organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;
  • persone fisiche per la realizzazione degli obiettivi del regolamento che istituisce lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani.

Se necessario, per la realizzazione degli obiettivi del regolamento possono beneficiare del finanziamento, a titolo eccezionale, altri organismi o interlocutori non elencati.

I finanziamenti erogati a titolo di tale strumento possono assumere le forme seguenti:

  • progetti e programmi;
  • sovvenzioni finalizzate al finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;
  • piccole sovvenzioni destinate a sostenere i difensori dei diritti umani;
  • sovvenzioni destinate a sostenere i costi operativi dell'Ufficio dell'Alto commissario ONU per i diritti dell'uomo e del Centro interuniversitario europeo per i diritti dell’uomo e la democratizzazione (EIUC),
  • contributi a fondi internazionali;
  • risorse per le missioni di osservazione elettorale dell'UE;
  • appalti pubblici.

Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione sono ammesse, fra l’altro, tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza dell’Unione o residenti in uno Stato membro, in un paese in via di adesione o ufficialmente candidato all’adesione, in uno Stato membro dello spazio economico europeo, in un paese in via di sviluppo (come definito dal comitato di assistenza allo sviluppo dell’OCSE (EN) (FR)), nonché le organizzazioni internazionali.

La Commissione è assistita da un comitato dei diritti umani e della democrazia.

La Commissione presenta in una relazione annuale i progressi realizzati nell’attuazione degli interventi di aiuto contemplati dal presente regolamento.

Lo strumento ha una dotazione finanziaria di 1,104 miliardi di euro nel periodo 2007-2013.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1889/2006

30.12.2006 -31.12.2013

-

GU L 386 del 29.12.2006

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo [COM(2009) 194 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. È necessario migliorare la corretta esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati dallo Strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani. A tal fine, il Parlamento e il Consiglio propongono di rendere più flessibili i criteri di ammissibilità ai finanziamenti, per quanto riguarda i costi relativi a imposte, tasse e dazi dovuti nei paesi beneficiari dello strumento. Infatti, non in tutti gli Stati interessati esistono meccanismi di esenzione fiscale o di recupero delle tasse, il che rappresenta un ostacolo per i partecipanti al programma.

Procedura di codecisione: (COD/2009/0060)

Ultima modifica: 15.10.2009

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