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Europol: Ufficio europeo di polizia (fino al 31.12.2009)

Mediante l’atto indicato in appresso, il Consiglio istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol). Il mandato dell’Europol è migliorare la cooperazione tra le forze di polizia degli Stati membri, allo scopo di combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e le altre forme gravi di criminalità organizzata internazionale. Gli Stati membri istituiscono a loro volta unità di collegamento tra l’Europol ed i servizi nazionali competenti per la lotta contro la criminalità.

ATTO

Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Con il summenzionato atto è stato istituito un Ufficio europeo di polizia denominato “Europol”. Europol ha sede all’Aia, Paesi Bassi, e ha personalità giuridica. Il mandato dell’Europol consiste nel migliorare l’efficienza dei servizi competenti degli Stati membri e la cooperazione tra di loro, allo scopo di prevenire e combattere efficacemente la criminalità internazionale organizzata.

Assicurare un’efficace cooperazione tra gli Stati membri: il ruolo dell’Europol

L’ Ufficio europeo di polizia (Europol) non ha poteri esecutivi come i servizi di polizia degli Stati membri: non può procedere a interrogatori né perquisire abitazioni. L’Europol è incaricato di facilitare lo scambio d’informazioni, di analizzare l’intelligence e di coordinare le operazioni tra gli Stati membri.

Nell’ambito della cooperazione tra le forze di polizia degli Stati membri, l’Europol:

  • facilita lo scambio d’informazioni tra gli Stati membri;
  • raccoglie e analizza le informazioni e segnalazioni;
  • tramite le unità nazionali, trasmette ai servizi competenti degli Stati membri le informazioni che le riguardano e segnala loro immediatamente i nessi constatati tra fatti delittuosi;
  • facilita le indagini che si effettuano negli Stati membri;
  • gestisce raccolte computerizzate d’informazioni;
  • assiste gli Stati membri nella formazione delle autorità competenti;
  • facilita il supporto tecnico tra gli Stati membri;
  • funge da punto di contatto per la repressione della contraffazione dell’euro.

L’Europol entra in azione quando in uno o due Stati membri si manifesta una grave forma di criminalità organizzata internazionale. I settori interessati sono sempre più numerosi:

  • la prevenzione e la lotta contro il terrorismo;
  • il traffico illecito di stupefacenti;
  • la tratta di esseri umani;
  • le reti d'immigrazione clandestina;
  • il traffico illecito di materie radioattive e nucleari;
  • il traffico di autoveicoli rubati;
  • la lotta contro la contraffazione dell'euro e la falsificazione dei mezzi di pagamento;
  • il riciclaggio di denaro (salvo le infrazioni primarie).

La competenza dell’Europol comprende le infrazioni correlate alle suddette forme di criminalità.

Costituire un unico punto di contatto negli Stati membri: le unità nazionali

Ogni Stato membro costituisce o designa un’unità nazionale Europol (UNE), che è l’unico organo di collegamento fra l’Europol e i servizi nazionali competenti. Ogni unità invia all’Europol almeno un ufficiale di collegamento, incaricato di difendere gli interessi della propria unità nazionale presso l’Europol. I capi delle unità nazionali si riuniscono periodicamente.

L’unità nazionale è incaricata, tra l’altro, di:

  • fornire all’Europol le informazioni e segnalazioni necessarie per adempiere al suo mandato, e in particolare per assicurare l’alimentazione del sistema d’informazione dell’Europol;
  • rispondere a richieste d’informazione dell’Europol e rivolgergli simili richieste;
  • diffondere presso i servizi competenti le informazioni fornite dall’Europol.

L’UNE costituisce l’unico punto di accesso dell’Europol negli Stati membri. Tuttavia, le modifiche apportate alla Convenzione Europol dal protocollo del novembre 2003 consentiranno contatti diretti tra i servizi competenti di uno Stato membro e l’Europol, ma contemporaneamente se ne dovrà informare l’UNE.

Amministrare e finanziare l’Europol

Vari organi compongono l’Europol e sono preposti alla sua amministrazione:

  • il consiglio di amministrazione, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione in qualità di osservatore. Il consiglio di amministrazione partecipa, tra l’altro, a determinare le priorità dell’Europol, definisce all’unanimità i diritti e doveri dei funzionari di collegamento, stabilisce le condizioni relative al trattamento dei dati, elabora le regole da applicare agli archivi di lavoro, esamina i problemi sui quali l’autorità comune di controllo richiama la sua attenzione ecc. Il consiglio si riunisce almeno due volte all’anno. Ogni anno esso adotta all’unanimità una relazione sulle attività dell’Europol e una relazione previsionale, nella quale tiene conto delle esigenze operative degli Stati membri e della loro incidenza sul bilancio dell’Europol. Queste relazioni vengono presentate al Consiglio dell’Unione europea per approvazione. Il Parlamento europeo ne viene informato. La presidenza del consiglio di amministrazione è affidata al rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio;
  • il direttore, nominato all’unanimità dal Consiglio, previo parere del consiglio di amministrazione, per un mandato di quattro anni rinnovabile una volta. Il direttore è assistito da tre vicedirettori, nominati dal Consiglio anch’essi per un mandato quadriennale rinnovabile una volta. I loro compiti sono determinati dal direttore, il quale, dal canto suo, è responsabile dell’esecuzione dei compiti affidati all’Europol, dell’amministrazione corrente, della gestione del personale ecc. Il direttore risponde della sua gestione al consiglio di amministrazione ed è legalmente il rappresentante dell’Europol;
  • il controllore finanziario, nominato all'unanimità dal consiglio di amministrazione e responsabile dinanzi ad esso;
  • il comitato finanziario, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro.

L’Europol è finanziato dai contributi degli Stati membri. I conti riguardanti tutte le entrate e le spese iscritte nel bilancio e il bilancio stesso degli attivi e passivi dell'Europol sono sottoposti a controllo annuale. Il bilancio di previsione e l’esecuzione del bilancio sono soggetti all’esame del Consiglio.

Raccogliere informazioni: il sistema computerizzato di raccolta d’informazioni

Per svolgere le sue funzioni, l'Europol gestisce un sistema computerizzato di raccolta d’informazioni. Tale sistema non può in nessun caso essere collegato ad altri sistemi automatizzati di trattamento di dati, salvo quelli delle unità nazionali. Ogni unità nazionale è responsabile della sicurezza delle proprie infrastrutture e del controllo sulla conservazione e la cancellazione degli archivi. Il sistema comprende tre elementi: il sistema computerizzato di raccolta d’informazioni, gli archivi di lavoro e il sistema di repertorio.

Nel sistema computerizzato d’informazioni, l’Europol può immettere modificare e utilizzare unicamente i dati necessari per adempiere le proprie funzioni. Non figurano nel sistema i dati riguardanti le infrazioni correlate. I dati del sistema riguardano le persone sospette di aver commesso un’infrazione al diritto nazionale di uno Stato membro o che sono state condannate per una simile infrazione o che si sospetta abbiano partecipato a un’infrazione di competenza dell’Europol. Nel sistema figurano anche i dati riguardanti le persone sospettate di pianificare infrazioni di competenza dell’Europol.

I dati personali possono comprendere soltanto le seguenti indicazioni:

  • nome e cognome, eventualmente lo pseudonimo o altre identità assunte;
  • data e luogo di nascita;
  • cittadinanza;
  • sesso;
  • altri elementi che consentano di stabilire l’identità, quali segni fisici particolari, che devono essere obiettivi e inalterabili.

Nel sistema computerizzato d’informazioni figurano inoltre i seguenti dati:

  • le infrazioni e la loro natura, con le date e i luoghi;
  • i mezzi utilizzati o che potrebbero essere utilizzati;
  • i servizi incaricati e il numero di riferimento dei dossier;
  • la sospetta appartenenza a un’organizzazione criminale;
  • le condanne, se riguardano infrazioni di competenza dell’Europol;
  • l’indicazione dell’Europol o dell’unità nazionale che ha immesso i dati.

Il sistema computerizzato d’informazioni è accessibile alle unità nazionali, agli ufficiali di collegamento, al direttore, ai vicedirettori e agli agenti dell’Europol debitamente autorizzati. I servizi competenti designati dagli Stati membri hanno un accesso limitato a tale sistema. Altre informazioni si possono ottenere unicamente tramite le unità nazionali. Soltanto l’unità che ha immesso i dati è autorizzata a modificarli, correggerli o cancellarli.

L’Europol può immettere, modificare e utilizzare in altri archivi (gli “archivi di lavoro”) dati riguardanti le infrazioni di sua competenza, compresi i dati relativi alle infrazioni correlate. Gli archivi, che devono servire per analisi di supporto a un’indagine in materia penale, comprendono i dati riguardanti i seguenti soggetti:

  • le persone sospette di aver commesso un’infrazione al diritto nazionale di uno Stato membro o che sono state condannate per una simile infrazione o che si sospetta abbiano partecipato a un’infrazione di competenza dell’Europol;
  • le persone che, ai sensi del diritto nazionale di uno Stato membro, sono sospettate di pianificare infrazioni di competenza dell’Europol;
  • gli eventuali testimoni nell’ambito delle indagini relative alle infrazioni o dei procedimenti penali;
  • le persone lese da un’infrazione in esame o che potrebbero esserne lese;
  • le persone che servono da contatto o come accompagnatrici;
  • le persone che possono fornire informazioni sulle infrazioni in esame.

In tutti gli archivi automatizzati di dati personali si devono indicare, tra l’altro:

  • l’oggetto e la denominazione dell’archivio;
  • il tipo di dati da immettervi;
  • i termini temporali per la verifica dei dati e per la memorizzazione dei dati ecc.

Ogni progetto di analisi comporta la formazione di un gruppo di analisi, comprendente analisti e altri agenti dell’Europol e gli ufficiali di collegamento e/o gli esperti degli Stati membri. Soltanto gli analisti sono autorizzati a immettere dati in un archivio di lavoro, mentre tutti i partecipanti possono cercarvi dati. La raccolta, l’immissione e l’elaborazione dei dati avvengono nel rigoroso rispetto della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati personali.

I dati non possono restare memorizzati in un archivio per più di tre anni. Tuttavia, l’Europol verifica annualmente la necessità di continuare a conservarli, in base alla finalità dell’archivio. Eventualmente, il direttore dell’Europol può decidere di conservare i dati per un nuovo periodo triennale.

L’Europol costituisce un sistema di repertorio dei dati memorizzati negli archivi di lavoro. Hanno il diritto di consultare tale sistema il direttore, i vicedirettori, gli agenti dell’Europol debitamente autorizzati e gli ufficiali di collegamento.

Proteggere i dati: il trattamento delle informazioni

L’Europol trasmette alle unità nazionali e, a loro richiesta, agli ufficiali di collegamento le informazioni riguardanti il rispettivo Stato membro. Gli Stati membri assicurano nel loro ordinamento giuridico interno un grado di protezione dei dati almeno rispondente alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 Ogni Stato membro è responsabile della liceità, esattezza, attualità e controllo del termine per la conservazione dei dati da essi trasmessi all’Europol. La responsabilità spetta all’Europol per i dati trasmessigli da terzi o risultanti dai suoi lavori d’analisi.

Chi desidera accedere ai dati che lo riguardano, memorizzati presso l’Europol, può presentarne gratuitamente la domanda, in uno Stato membro di sua scelta, all'autorità nazionale competente. Questa la sottopone all’Europol e avvisa il richiedente che esso gli risponderà direttamente. La domanda deve essere espletata dall’Europol entro tre mesi dalla data alla quale l’ha ricevuta l’autorità nazionale. Il diritto di ogni persona di accedere ai suoi dati o di farli verificare si esercita nel rispetto del diritto dello Stato membro nel quale la domanda è stata presentata. Si può rifiutare la comunicazione dei dati se è necessario per i seguenti fini:

  • far sì che l’Europol possa svolgere adeguatamente le proprie funzioni;
  • salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico degli Stati membri;
  • combattere la criminalità;
  • tutelare i diritti e le libertà dei terzi.

Ogni persona ha il diritto di chiedere all’Europol la rettifica o la cancellazione di dati errati che lo riguardano. Quando i dati errati o contrari alla Convenzione Europol sono stati immessi direttamente dagli Stati membri, è loro compito procedere alla rettifica o cancellazione, di concerto con l’Europol. L’Europol informa il richiedente di aver corretto o cancellato tali dati. Se il richiedente non è soddisfatto della risposta dell’Europol o non ha avuto risposta entro tre mesi, può rivolgersi all’autorità comune di controllo. Si tratta di un’autorità indipendente, incaricata di vigilare sull’attività dell’Europol per assicurare che la memorizzazione, il trattamento e l’impiego dei dati di cui dispongono i servizi dell’Europol non ledano i diritti delle persone.

Accanto all’autorità comune di controllo, ogni Stato membro designa un’autorità nazionale di controllo incaricata di controllare, nell’applicazione del diritto nazionale, la liceità dell’immissione, consultazione e trasmissione all’Europol dei dati personali da parte del rispettivo Stato membro. Ogni autorità nazionale assicura che non siano lesi i diritti delle persone. Ogni persona ha il diritto di chiedere all’autorità nazionale di accertare la liceità dell’immissione, trasmissione e consultazione dei dati che la riguardano. Tale diritto è disciplinato dalla legge nazionale dello Stato membro al quale appartiene l’autorità nazionale cui è stata rivolta la richiesta.

Ogni Stato membro è responsabile dei danni causati a una persona in seguito a dati contenenti errori di diritto o di fatto, memorizzati o trattati presso l'Europol. La persona lesa può chiedere un risarcimento intentando un’azione legale esclusivamente nei confronti dello Stato membro nel quale si è verificato il danno, rivolgendosi a questo scopo alle giurisdizioni competenti a norma del diritto nazionale di tale Stato membro.

Assicurare l’efficacia: la cooperazione con le istituzioni europee e internazionali e con i paesi terzi

Sulla base di un atto del suo consiglio di amministrazione, l’Europol ha concluso accordi con le seguenti istituzioni europee attraverso le sue relazioni internazionali – Accordi di cooperazione:

  • la Banca centrale europea (BCE);
  • Eurojust;
  • la Commissione europea;
  • l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze;
  • l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

La Convenzione Europol prevede che questo ha la possibilità di concludere con paesi terzi e con organizzazioni internazionali accordi di cooperazione strategica o di cooperazione operativa (soltanto gli accordi operativi consentono la trasmissione di dati personali).

Contesto

Gli Stati membri ratificano la Convenzione Europol secondo le rispettive norme costituzionali. In seguito all'entrata in vigore della Convenzione, per consentire il costituirsi dell’Ufficio europeo di polizia sono state adottate varie misure riguardanti i diritti e doveri degli ufficiali di collegamento, le regole relative agli archivi, il regolamento interno dell’autorità comune di controllo, lo statuto del personale, la normativa per la salvaguardia della segretezza, il regolamento finanziario, l’accordo relativo alla sede, il protocollo sui privilegi e sulle immunità e gli accordi sui privilegi e sulle immunità degli ufficiali di collegamento. In tal modo, l’Europol ha potuto iniziare le proprie attività il 1° luglio 1999, sostituendo da quella data l’unità “Droghe” dell’Europol (UDE), costituita provvisoriamente nel 1995.

La Convenzione Europol è aperta all’adesione di ogni Stato che divenga membro dell’UE. Essa non può formare oggetto di nessuna riserva.

Il Consiglio ha adottato nel novembre 2002 e nel novembre 2003 due protocolli di tale Convenzione. Questi protocolli rafforzano i poteri dell’Europol nella sua attività di sostegno agli Stati membri, consentendogli in particolare di coordinare squadre investigative comuni, chiedere l’avvio d’indagini, permettere a paesi terzi (con i quali l’Europol abbia concluso accordi operativi) di partecipare ai gruppi di analisi.

A partire dal 1° gennaio 2010, la Convenzione è sostituita dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio che istituisce l’Europol. In futuro sarà pertanto più facile apportare eventuali modifiche all’Europol. La decisione istituisce Europol come un’entità dell’Unione, sottoponendolo alle stesse norme e procedure generali di organismi simili, semplificando in tal modo la sua amministrazione. Allo stesso tempo, l’Europol sarà finanziato dal bilancio generale dell’UE e sottoposto al controllo finanziario del Parlamento europeo.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Atto del Consiglio del 26.7.1995

26.7.1995

-

GU C 316 del 27.11.1995

Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)

1.10.1998

-

GU C 316 del 27.11.1995

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Atto del Consiglio, del 27.11.2003(protocollo)

18.4.2007

-

GU C 2 del 6.1.2004

Atto del Consiglio, del 28.11.2002(protocollo relativo alle squadre investigative comuni)

29.3.2007

-

GU C 312 del 16.12.2002

Atto del Consiglio, del 30.11.2000(protocollo sul riciclaggio di denaro)

29.3.2007

-

GU C 358 del 13.12.2000

Decisione del Consiglio, del 3.12.1998(tratta di esseri umani)

1.1.1999

-

GU C 26 del 30.1.1999

Decisione del Consiglio, del 3.12.1998(terrorismo)

1.1.1999

-

GU C 26 del 30.1.1999

ATTI CORRELATI

Decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell’Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro [Gazzetta ufficiale L 185 del 16.7.2005].

Decisione del Consiglio del 6 dicembre 2001 che estende il mandato dell’Europol alle forme gravi di criminalità internazionale enumerate nell’allegato della convenzione Europol [Gazzetta ufficiale C 362 del 18.12.2001].

See also

Ultima modifica: 09.10.2009

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