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Protezione animale: vitelli

1) OBIETTIVO

Stabilire le norme minime per la protezione dei vitelli ai fini del loro benessere ed evitare disparità di concorrenza tra i produttori dei vari Stati membri.

2) ATTO

Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli [Gazzetta ufficiale L 340 dell'11.12.1991].

Modificata dai seguenti provvedimenti:

direttiva 97/2/CE del Consiglio, del 20 gennaio 1997 [Gazzetta ufficiale L 25 del 28.01.1997].

decisione 97/182/CE della Commissione, del 24 febbraio 1997 [Gazzetta ufficiale L 76 del 18.03.1997].

Regolamento (CE) n° 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003 [Gazzetta ufficiale L 122 del 16.05.2003]

3) SINTESI

La presente direttiva stabilisce le norme minime di protezione dei vitelli in isolamento per fini di allevamento e ingrasso. Si intende con vitello ogni bovino di età inferiore a sei mesi.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, le installazioni di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in servizio per la prima volta, devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • nessun vitello può essere chiuso in un recinto individuale a decorrere dall'età di otto settimane, tranne nel caso in cui un veterinario certifichi che il suo stato di salute o il suo comportamento richieda il suo isolamento in vista di un trattamento idoneo;
  • per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero previsto per ogni animale è almeno pari a 1,5 m² per ogni vitello di peso superiore a 220 kg.Tali disposizioni non si applicano alle aziende che hanno meno di sei vitelli, né ai vitelli mantenuti presso la loro madre per l'allattamento.

Queste disposizioni si applicano a tutte le aziende a partire dal 2006.

La Commissione e gli Stati membri verificano in loco l'applicazione delle direttive. In collaborazione con l'autorità competente, esperti della Commissione possono effettuare controllo in loco. L'autorità competente adotta tutti i provvedimenti necessari in base ai risultati di tali interventi.

Entro il 1° gennaio 2006, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui sistemi di allevamento intensivo che rispettano i requisiti di benessere dei vitelli e presenta proposte tenendo conto delle conclusioni di questa relazione.

Per importare gli animali dai paesi terzi, è necessario un certificato in cui si attesti che agli animali è stato riservato un trattamento equivalente a quello previsto dalle direttive.

Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, anche per quanto riguarda le sanzioni, per conformarsi alla presente direttiva. Essi possono mantenere o applicare misure più severe informandone la Commissione.

Atto

Datadi entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Direttiva 91/629/CEE

31.12.1991

31.12.1993

Decisione 97/182/CE

01.01.1998

-

Direttiva 97/2/CE

17.02.1997

31.12.1997

Regolamento (CE) n° 806/2003

05.06.2003

-

4) disposizioni d'applicazione

5) altri lavori

Il 15 dicembre 1995, la Commissione ha presentato una comunicazione sulla base della relazione redatta dal Comitato scientifico veterinario, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/629/CEE, sui sistemi di allevamento intensivo che rispettano i requisiti di benessere dei vitelli [COM(95) 711 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 04.05.2006

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