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Notifica delle malattie degli animali

 

SINTESI DI:

Direttiva 82/894/CEE: notifica delle malattie degli animali nell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce un elenco di malattie contagiose degli animali (animali terrestri e d’acquacoltura*) che devono essere notificate a causa del pericolo di diffusione come conseguenza degli scambi fra paesi dell’Unione europea (UE).
  • Stabilisce il metodo per la notifica tempestiva di tali malattie, in modo che il loro sviluppo possa essere monitorato.
  • Tale notifica consente l’applicazione tempestiva delle varie misure di protezione stabilite nella normativa dell’UE.

PUNTI CHIAVE

  • Per evitare la diffusione di determinate malattie contagiose degli animali, i paesi dell’UE devono notificare alla Commissione europea:
    • i focolai* di una delle malattie elencate nell’allegato I alla direttiva;
    • la soppressione delle restrizioni introdotte in seguito alla comparsa di una di tali malattie, dopo l’estinzione dell’ultimo focolaio.
  • I paesi dell'UE devono:
    • entro 24 ore, notificare alla Commissione e agli altri paesi dell’UE sia l’insorgenza del focolaio primario*, sia la soppressione delle restrizioni introdotte dopo l’estinzione dell’ultimo focolaio;
    • notificare alla Commissione i focolai secondari* constatati sul suo territorio il primo giorno lavorativo di ogni settimana. Tali informazioni vengono poi trasmesse dalla Commissione alle amministrazioni centrali dei servizi veterinari in ciascun paese dell’UE.
  • La Commissione è assistita nel proprio lavoro dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Abrogazione

La direttiva sarà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/429 a partire dal 21 aprile 2021.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È entrata in vigore il 23 dicembre 1982 I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 1o gennaio 1984.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

* TERMINI CHIAVE

Acquacoltura: l’allevamento di pesci, molluschi, piante acquatiche, alghe ecc.

Focolaio: l’azienda o il luogo, situato sul territorio dell’UE, dove gli animali vengono tenuti insieme e dove uno o più casi sono stati ufficialmente confermati.

Focolaio primario: focolaio non collegato con un focolaio precedente nella stessa regione di un paese dell’UE, oppure il primo focolaio in una regione diversa dello stesso paese dell’UE.

Focolaio secondario: un focolaio che segue un focolaio primario in una regione già infetta.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pagg. 58-62)

Modifiche successive alla direttiva 82/894/CEE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione 2007/142/CE della Commissione, del 28 febbraio 2007, che istituisce un gruppo veterinario comunitario d’emergenza per aiutare la Commissione ad assistere Stati membri e paesi terzi in questioni a carattere veterinario relative a talune malattie degli animali (GU L 62 dell’1.3.2007, pagg. 27-29)

Decisione 2005/176/EC della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE (GU L 59 del 5.3.2005, pagg. 40-41)

Ultimo aggiornamento: 06.12.2016

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