EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Scambi intraunionali di ovini e caprini

SINTESI DI:

Direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

  • Stabilisce le norme da applicare alle pecore (ovini) e alle capre (caprini), che vengono spostate da un paese dell’Unione europea (UE) a un altro per la macellazione, l’ingrasso o l’allevamento, al fine di garantire che siano sani e che non si facciano vettori di alcuna malattia.

PUNTI CHIAVE

  • Gli animali devono soddisfare le seguenti condizioni:
    • essere identificati e registrati in base alla normativa UE;
    • essere ispezionati entro le 24 ore precedenti il loro spostamento;
    • non devono provenire da una fattoria o essere venuti a contatto con animali nei quali è stata rilevata una malattia, fino a quando non è trascorso un dato periodo di tempo (42 giorni per la brucellosi, 30 per la rabbia e 15 per il carbonchio ematico);
    • essere nati e allevati nell’UE o importati dall’estero, in linea con la normativa comunitaria;
    • essere nella loro fattoria di origine in maniera continuativa per almeno 30 giorni o, per gli animali più giovani, sin dalla nascita;
    • non essere lontano dalla loro fattoria di origine per più di 6 giorni prima di ricevere l’autorizzazione definitiva al loro commercio;
    • non essere entrati in contatto con altri ovini o caprini durante i precedenti 21 giorni o, nel caso di ungulati, importati nell’UE nei precedenti 30 giorni.
  • Gli animali da allevamento e da ingrasso devono soddisfare requisiti supplementari per garantire che siano indenni da brucellosi.
  • Gli animali non possono essere spostati in un altro paese dell’UE se:
    • devono essere macellati nell’ambito di un programma di eradicazione della malattia;
    • non possono essere venduti sul proprio territorio a causa di timori sanitari.
  • I centri di raccolta, dove gli animali provenienti da diverse aziende agricole sono raggruppati insieme prima di essere trasportati, devono essere:
    • posti sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
    • puliti e disinfettati prima dell’uso;
    • periodicamente ispezionati dalle autorità competenti.
  • I centri devono:
    • avere capacità e strutture sufficienti per gli animali che ospitano;
    • ammettere solo gli animali che soddisfano le condizioni sanitarie comunitarie;
    • mantenere un registro per almeno tre anni, contenente informazioni quali le date di ingresso e di uscita degli animali, il nome del proprietario e il numero di immatricolazione del trasportatore.
  • Ai centri viene assegnato un numero di riconoscimento personale e la loro licenza può essere sospesa o revocata per eventuali violazioni della normativa.
  • I negozianti e i trasportatori coinvolti negli spostamenti di animali da un paese all’altro dell’UE devono essere registrati e mantenere una banca dati delle loro attività per almeno tre anni. Entrambi devono soddisfare rigorosi standard di igiene.

La direttiva va a integrare:

  • il regolamento (CE) n. 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina;
  • la direttiva 2003/85/CE del Consiglio sulle misure contro l’afta epizootica;
  • la decisione 93/52/CEE della Commissione sul rispetto da parte di taluni paesi o regioni dell’UE delle condizioni relative alla brucellosi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 4 febbraio 1991. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 31 dicembre 1992.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti «Scambi intracomunitari di ovini e caprini» sul sito Internet della Commissione europea.

ATTO

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pagg. 19-36)

Le successive modifiche alla direttiva 91/68/CEE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pagg. 8-17). Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pagg. 1-87). Si veda la versione consolidata.

Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pagg. 14-15). Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 18.04.2016

Top