EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

 

SINTESI DI:

Direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce le norme per gli scambi all’interno dell’Unione europea (UE) di animali della specie bovina* o suina* per l’allevamento, la produzione di latte o carne, il macello o l’esposizione.
  • Non si applica agli animali utilizzati per eventi sportivi o culturali.

PUNTI CHIAVE

  • Il trasporto di animali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva verso un altro paese dell’UE è autorizzato soltanto se gli animali:
    • non presentano segni clinici di malattia;
    • non sono stati acquistati da una fonte vietata o limitata ai sensi delle legislazioni nazionali o dell’UE;
    • sono identificati ufficialmente, conformemente alle direttive e ai regolamenti dell’UE;
    • sono scortati da un certificato sanitario durante il trasporto;
    • provengono da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi o leucosi bovina enzootica (si applica solo agli animali della specie bovina);
    • non entrano in contatto con animali in condizioni di salute più precarie durante il trasporto.
  • I veicoli utilizzati per trasportare gli animali devono rispettare il loro benessere e devono:
    • essere costruiti in modo che i rifiuti animali, le lettiere e i mangimi non fuoriescano dal veicolo;
    • essere puliti e disinfettati prima dell’uso e, se necessario, prima di ogni carico di animali, utilizzando metodi autorizzati;
    • essere muniti di un registro di localizzazione, contenente la data e l’ora del movimento degli animali, i dettagli degli animali trasportati e le informazioni sulla pulizia e la disinfenzione del veicolo, da conservare per almeno tre anni.
  • Gli animali da macello devono essere macellati entro 72 ore se trasportati direttamente verso un macello o entro tre giorni lavorativi se arrivano da un centro di raccolta autorizzato.
  • Qualora vi sia il sospetto che nell’azienda siano presenti delle malattie, si dovrà comunicarlo all’autorità competente.
  • I certificati sanitari devono essere redatti dal veterinario ufficiale a seguito di un’ispezione.
  • Tutti i commercianti, le loro stalle e le loro aziende, devono essere registrati e autorizzati, e i paesi dell’UE devono introdurre un sistema di vigilanza, con delle sanzioni al fine di garantire conformità.

Abrogazione

La direttiva 64/432/CEE sarà abrogata dal regolamento (UE) n. 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Doveva essere recepita nella normativa nazionale dei sei paesi originali della Comunità economica europea (ora UE) entro il 30 giugno 1965.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

* TERMINI CHIAVE

Bovina: una sottofamiglia di animali che comprende i bovini, gli zebù, gli yak, i bisonti e i bufali.
Suina: una sottofamiglia di animali che comprende i suini e i cinghiali.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977).

Le successive modifiche alla direttiva 64/432/CEE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84, del 31.3.2016, pag. 1-208).

Ultimo aggiornamento: 04.05.2020

Top