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Cotone
Gli aiuti alla produzione di cotone sono stati notevolmente modificati con il passaggio parziale dal sostegno comunitario alle imprese di sgranatura (65%) al regime di pagamento unico per azienda. Il 35% degli aiuti è mantenuto come pagamento per ettaro per proteggere la produzione in alcune zone. Il nuovo sistema si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006. Il cotone non è disciplinato da un'organizzazione comune di mercato (OCM).
ATTO
Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
SINTESI
Disaccoppiamento:
Gli aiuti al cotone hanno subito notevoli modificazioni con il passaggio parziale al regime di pagamento unico per azienda. Questo passaggio è parziale perché il 35% degli aiuti è mantenuto come pagamento per ettaro (aiuti diretti) e il rimanente 65% è destinato ai pagamenti unici.
Il passaggio al nuovo sistema di aiuti è effettuato parzialmente per proteggere alcune zone di produzione che rischierebbero di scomparire se il nuovo regime di aiuti fosse applicato integralmente.
Il cotone non beneficia direttamente degli aiuti diretti ai produttori, ma di quelli indiretti concessi alle imprese di sgranatura. L'aiuto totale disponibile per ettaro per ciascuno Stato membro è fissato al 35% della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.
Aiuti diretti:
Come per gli altri aiuti diretti destinati ai produttori, gli agricoltori devono soddisfare alcune condizioni: condizionalità, modulazione e disciplina finanziaria.
Superficie di base nazionale
Superficie massima (totale) 440 000 ha |
Grecia |
Spagna |
Portogallo |
Superficie di base nazionale |
370 000 ha |
70 000 ha |
360 ha |
Aiuti in euro da versare per ettaro ammissibile |
300 000 ha - 594/ha70 000 ha -342,85/ha |
1 039/ha |
556/ha |
Sostegno supplementare: ristrutturazione
Per adeguare il settore in vista della riforma occorre un sostegno finanziario di 22 milioni di euro. Queste spese saranno inserite nell'esercizio finanziario 2007.
L'aiuto in questione, destinato a programmi di ristrutturazione nelle regioni produttrici, sarà finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", nell'ambito della politica di sviluppo rurale.
Contesto:
Per cotone, tabacco (es de en fr), luppolo, olio d'oliva e olive da tavola si è proceduto alla riforma degli aiuti agricoli congiuntamente e con lo stesso regolamento, nell'ambito di quello che è stato denominato "pacchetto mediterraneo".
In un secondo tempo (aprile 2004) questi prodotti sono stati inclusi nella grande riforma della politica agricola comune (PAC) del giugno 2003, con l'approvazione del passaggio dal sistema degli aiuti diretti (in cui gli aiuti sono versati per ettaro o per unità di quantità o di bestiame) al sistema di aiuto unico per azienda.
Il cotone, il tabacco e l'olio di oliva sono prodotti in alcune regioni che presentano ritardi di sviluppo. La riforma cerca di mantenere le colture esistenti in queste regioni, dando la priorità al reddito degli agricoltori piuttosto che all'aiuto al prodotto. In questo contesto, il tabacco e il cotone beneficeranno di un sostegno accoppiato finalizzato all'adattamento al nuovo sistema. Per tener conto di particolari situazioni di mercato o di situazioni strutturali a livello regionale anche il luppolo potrà beneficiare di un aiuto accoppiato.
L'attuale riforma dei «prodotti mediterranei» si basa sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Realizzazione di un modello agricolo sostenibile per l'Europa mediante la riforma della PAC: settori del tabacco, dell'olio d'oliva, del cotone e dello zucchero (es de en fr)".
Gli aiuti in vigore, relativi al cotone, saranno abrogati dal 1° gennaio 2006.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 864/2004 |
1.5.2004 |
1.1.2006 (per il cotone) |
GU L 161 del 30.4.2004 |
Per ulteriori informazioni, si consulti la legislazione relativa agli aiuti al cotone.
Ultima modifica: 05.02.2008