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Sospensione di dazi doganali su talune armi e attrezzature militari

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 150/2003 che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Lo scopo del regolamento è quello di sospendere i dazi all’importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari per consentire alle autorità degli Stati membri incaricate della difesa nazionale di dotarsi delle migliori attrezzature militari disponibili a livello mondiale.

Esso è applicabile solo alle merci importate dalle autorità incaricate della difesa militare degli Stati membri o per loro conto.

PUNTI CHIAVE

Sospensione dei dazi

Il regolamento sospende i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle armi e alla attrezzature militari a condizione che le merci siano utilizzate da (o per conto di) le forze armate dello Stato membro, ad esempio:

  • nella difesa territoriale degli Stati membri,
  • nella partecipazione a operazioni internazionali di mantenimento della pace,
  • o altre missioni quali la protezione dei cittadini della Comunità europea.

L’allegato I del regolamento stabilisce l’elenco delle merci ammissibili a questa sospensione. I materiali non elencati nel regolamento e nei relativi allegati sono soggetti ai dazi, anche se vengono importati all’interno di uno Stato membro dalle forze armate.

Prodotti interessati

I prodotti su cui i dazi vengono sospesi sono armi e munizioni, compresi loro componenti e accessori, alcuni gas rari, esplosivi, detonatori, alcuni materiali fotografici e alcune sostanze chimiche.

Il regolamento applica inoltre la sospensione dei dazi doganali alle parti, ai componenti e alle sottounità destinate a essere incorporate o adattate alle merci elencate nell’allegato nonché le merci destinate a essere utilizzate per la formazione e per il collaudo.

Società private

Le società private con sede nell’Unione europea (UE) potranno importare esclusivamente le merci esenti da dazi purché esse producano le attrezzature militari relative e che forniscano i prodotti finiti alle autorità degli Stati membri incaricate della difesa. Tutti gli altri utilizzi saranno soggetti ai dazi doganali.

PROCEDURE E CONTROLLI

Certificato

La richiesta di entrata per l’immissione in libera pratica di tali merci è accompagnata da un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro alle cui forze militari sono destinate le merci.

Il modello di tale certificato è riprodotto nell’allegato III del regolamento. Il certificato va presentato alle autorità doganali dello Stato membro d’importazione unitamente alle merci a cui si riferisce.

Riservatezza militare

Per tenere conto della tutela della riservatezza militare vi sono specifiche procedure amministrative per la concessione del beneficio della sospensione dei dazi: le autorità incaricate della difesa possono rilasciare il certificato in luogo dei normali servizi doganali. Le autorità devono essere notificate di conseguenza.

Controllo doganale

Le merci in questione sono soggette alle condizioni in materia di utilizzazione finale stabilite dal codice doganale dell’Unione europea, cioè il loro utilizzo verrà controllato. Il controllo doganale dell’utilizzazione finale termina tre anni dopo la data dell’immissione in libera pratica.

Ai fini del controllo doganale, l’autorità competente che rilascia il certificato o che utilizza le merci notifica alle autorità doganali del suo Stato membro qualsiasi diversione di merci dall’uso specificato nel regolamento.

Scambio di informazioni

Gli Stati membri devono comunicare i nomi dei soggetti autorizzati a rilasciare il certificato. La Commissione europea trasmette tali informazioni alle autorità doganali degli altri Stati membri.

Ogni Stato membro informa la Commissione sull’attuazione del presente regolamento e trasmette ogni anno alla Commissione il numero totale di certificati rilasciati, insieme al valore totale e peso lordo delle merci importate a norma del presente regolamento.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal 1 gennaio 2003.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25 del 30.1.2003, pagg. 1—6)

Ultimo aggiornamento: 10.11.2017

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