EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Conservazione degli uccelli selvatici

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Si prefigge la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici stabilendo regole per la loro protezione, conservazione, gestione e regolazione.
  • Si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.
  • Codifica la legislazione adottata originariamente nel 1979 (Direttiva 79/409/CEE).
  • La direttiva 2009/147/CE è stata modificata nel 2019 dal regolamento (UE) 2019/1010 che armonizza e semplifica gli obblighi di comunicazione in materia di diritto ambientale.

PUNTI CHIAVE

Misure per le specie minacciate di estinzione

I paesi dell’Unione europea (Unione) adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione delle specie di uccelli a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Misure per tutte le specie di uccelli

Vanno messe in atto misure per preservare, mantenere o ristabilire una sufficiente varietà e superficie di habitat* per tutte le specie di uccelli.

Tali misure riguardano principalmente:

  • l’istituzione di zone di protezione;
  • il mantenimento e la gestione degli habitat all’interno e all’esterno delle zone di protezione; e
  • il ripristino dei biotopi* distrutti e la creazione di nuovi.

Misure speciali

  • Per le specie elencate nell’allegato I e per le specie migratrici che ritornano regolarmente sono previste misure speciali per quanto riguarda l’habitat, per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nelle aree di distribuzione.
  • I paesi dell’Unione classificano come zone di protezione speciale (ZPS) i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva. Particolare attenzione è rivolta alle zone umide. Le ZPS fanno parte della rete Natura 2000 dei siti ecologici protetti, insieme alle zone speciali di conservazione istituite dalla direttiva sugli habitat.
  • I paesi dell’Unione adottano misure idonee a prevenire:
    • il deterioramento degli habitat delle specie; e
    • perturbazioni dannose alle specie per le quali le ZPS sono state classificate, in cui le perturbazioni potrebbero avere conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva.
  • I paesi dell’Unione sono tenuti a concordare piani o progetti solo dopo essersi accertati che non influenzeranno negativamente le ZPS interessate, sulla base di una valutazione adeguata di eventuali implicazioni per gli obiettivi di conservazione dei siti.

Misure di protezione generale

  • La direttiva istituisce inoltre una protezione generale per tutte le specie di uccelli selvatici nell’Unione. In particolare è vietato:
    • uccidere o catturare deliberatamente gli uccelli selvatici;
    • distruggere o danneggiare i nidi e le uova;
    • raccogliere o detenere le uova;
    • disturbarli deliberatamente quando ciò metta a rischio la conservazione; e
    • detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura;
  • in determinate condizioni sono previste eccezioni alle disposizioni di cui sopra.

Caccia di uccelli

  • Alcune specie, il cui numero lo consenta, elencate nell’allegato II possono essere cacciate se si rispettano alcuni principi:
    • il numero di uccelli presi non deve pregiudicare i livelli soddisfacenti di popolazione;
    • le specie non devono essere cacciate durante i periodi di riproduzione o di dipendenza;
    • le specie migratorie non devono essere cacciate durante il ritorno alle aree di riproduzione; e
    • i metodi di uccisione su larga scala o non selettivi sono vietati.
  • in determinate condizioni sono previste eccezioni alle disposizioni di cui sopra.

Ricerca

I paesi dell’Unione devono promuovere la ricerca ai fini della gestione, protezione e saggio uso (ad esempio, per fissare l’elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione) degli uccelli selvatici in Europa

Relazioni

  • Il regolamento (UE) 2019/1010, che si applica dal 26 giugno 2019, impone I paesi dell’Unione di presentare una relazione alla Commissione europea ogni 6 anni sulle misure adottate per attuare la direttiva 2009/147 / CE e sulle loro conseguenze principali.
  • Tale relazione deve essere resa accessibile al pubblico e contiene, in particolare:
    • informazioni sullo stato e le tendenze delle specie di uccelli selvatici protette dalla direttiva;
    • le minacce e le pressioni su di esse;
    • le misure di conservazione adottate per loro; e
    • il contributo della rete di ZPS agli obiettivi della direttiva.
  • La Commissione stabilisce il formato della relazione mediante atti di esecuzione.
  • Ogni 6 anni, la Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, elabora e pubblica un rapporto composito basato sulle informazioni ricevute dai paesi dell’Unione.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva si applica dal 15 febbraio 2010. La direttiva 2009/147/CE ha codificato e sostituito la direttiva 79/409/CEE e i successivi emendamenti.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Habitat: un’area naturale o il tipo di ambiente in cui un particolare tipo di animale o vegetale vive normalmente.
Biotopo: un’area dalle condizioni ambientali uniformi che fornisce uno spazio vitale per una specifica combinazione di animali e piante.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Le successive modifiche della direttiva 2009/147/CE sono state incluse nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).

Ultimo aggiornamento: 28.05.2020

Top