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Un’aria più pulita in Europa

Per tutelare la salute dell’uomo e l’ambiente, l’aria che respiriamo dovrebbe essere il più pulita possibile. Ciò significa intraprendere misure concrete per monitorare la purezza dell’aria ambiente (o esterna) ed eliminare qualsiasi inquinante.

ATTO

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

SINTESI

Per tutelare la salute dell’uomo e l’ambiente, l’aria che respiriamo dovrebbe essere il più pulita possibile. Ciò significa intraprendere misure concrete per monitorare la purezza dell’aria ambiente (o esterna) ed eliminare qualsiasi inquinante.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Stabilisce obiettivi di qualità dell’aria, ambiziosi ed economicamente vantaggiosi, per migliorare la salute dell’uomo e la qualità dell’ambiente fino al 2020. Specifica inoltre le modalità per valutare tali obiettivi e assumere eventuali azioni correttive in caso di mancato rispetto delle norme. Prevede che il pubblico venga informato in proposito.

PUNTI CHIAVE

La presente direttiva fonde la maggior parte della legislazione esistente sulla qualità dell’aria in un’unica direttiva e comprende i seguenti elementi chiave:

  • vengono stabiliti soglie, valori limite e valori-obiettivo per la valutazione di ogni inquinante compreso nella direttiva: biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio;
  • le autorità nazionali assegnano tali compiti di valutazione a organismi specifici che utilizzano dati raccolti in punti di campionamento selezionati;
  • laddove i livelli di inquinamento in una determinata area siano superiori alle soglie, devono essere introdotti piani per la qualità dell’aria che correggano la situazione. Tali piani possono comprendere misure specifiche a tutela di gruppi sensibili di popolazione, quali i bambini;
  • se esiste il rischio che i livelli di inquinamento possano superare le soglie, devono essere attuati piani d’azione a breve termine per arrestare il pericolo, volti ad esempio a ridurre il traffico stradale, le opere di costruzione o determinate attività industriali;
  • le autorità nazionali devono garantire che non solo il pubblico, ma anche le organizzazioni ambientali, dei consumatori e di altro tipo, fra cui organismi di assistenza sanitaria e federazioni industriali, vengano informati sulla qualità dell’aria ambiente (ossia dell’aria esterna) nella loro zona;
  • i governi dell’Unione europea (UE) devono pubblicare relazioni annuali sugli inquinanti compresi nella normativa.

Per ulteriori informazioni consultare:

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2008/50/CE

11.6.2008

10.6.2010

GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1-44

Varie correzioni alla direttiva 2008/50/CE sono state incorporate nel testo originario. La presente versione consolidata è da intendersi esclusivamente come strumento documentale.

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un programma Aria pulita per l’Europa», COM(2013) 918 final del 18.12.2013.

Ultimo aggiornamento: 30.06.2015

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