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Scambi transfrontalieri di energia elettrica
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Il regolamento stabilisce le regole gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di migliorare la concorrenza e di armonizzare il mercato unico dell’energia elettrica.
PUNTI CHIAVE
Certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione (GST)
Le autorità nazionali di regolamentazione fanno pervenire alla Commissione europea la notifica delle decisioni riguardanti la certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione*. Entro due mesi dalla ricezione di detta notifica, la Commissione fornisce il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione. L’autorità adotta quindi la decisione finale relativa alla certificazione del GST.
Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (REGST)
La REGST ha il compito di garantire la gestione della rete di trasmissione di energia elettrica e di permettere gli scambi e l’approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nell’Unione europea.
Compiti della REGST
La REGST dell’energia elettrica ha il compito di predisporre e/o adottare:
L’Agenzia esamina tutti i codici di rete sviluppati dalla REGST. Se li ritiene soddisfacenti e aderenti agli orientamenti, l’Agenzia li sottopone alla Commissione raccomandandone l’adozione.
Cooperazione regionale tra gestori dei sistemi di trasmissione
I gestori dei sistemi di trasmissione devono instaurare una cooperazione regionale nell’ambito della REGST e pubblicare ogni due anni un piano regionale di investimenti sulla base del quale si possono prendere decisioni in materia di investimenti.
meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione per l’accesso alle reti.
I GST ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica. La compensazione è versata dai gestori dei sistemi nazionali di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri. I costi sono stabiliti in base a costi previsionali. I gestori delle reti applicano inoltre dei corrispettivi di accesso alle reti.
Principi generali di gestione della congestione
I problemi di congestione* di rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su meccanismi che forniscano segnali economici ai soggetti partecipanti al mercato e ai GST. Una volta assegnata la capacità, essa può essere «decurtata» da un GST solo in situazioni di emergenza, dopo che sono state esaurite tutte le alternative ragionevoli per affrontare il problema. In caso di decurtazione della capacità assegnata, i soggetti partecipanti al mercato vengono compensati, salvo in caso di forza maggiore.
Regole per i nuovi interconnettori
I nuovi interconnettori* possono richiedere una esenzione temporanea dalle disposizioni generali che regolamentano l’utilizzo delle entrate dalla gestione della congestione, la separazione* tra i sistemi di distribuzione e i GST e l’accesso di terzi. L’esenzione può avvenire a condizione che:
Sussiste l’obbligo generale di rendere disponibile ai partecipanti al mercato la massima capacità possibile di interconnettori per i flussi transfrontalieri, nel rispetto degli standard di sicurezza connessi al funzionamento sicuro della rete.
Le autorità nazionali di regolamentazione fanno pervenire alla Commissione la il progetto delle decisioni riguardanti l’esenzione dei nuovi interconnettori da tutte o parte delle seguenti disposizioni:
La Commissione ha due mesi di tempo per richiedere all’autorità nazionale di regolamentazione di modificare o ritirare l’esenzione. L’autorità adotta quindi la decisione finale relativa all’esenzione.
DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?
È stato applicato dal 3 marzo 2011. Esso abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 con effetto a decorrere dal 2 marzo 2011.
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 714/2009 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un’imposizione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (GU L 250 del 24.9.2010, pag. 5).
Ultimo aggiornamento: 08.05.2018