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Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/28/CE - promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

QUAL È LO SCOPO DELLA PRESENTE DIRETTIVA?

  • Questa direttiva, che modifica e abroga le precedenti direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, crea un insieme di norme comuni per l’utilizzo di energie rinnovabili nell’UE in modo da ridurre le emissioni di gas serra e promuovere trasporti più puliti.
  • Essa fissa obiettivi nazionali vincolanti per tutti i paesi dell’UE, allo scopo di portare la quota di energia da fonti energetiche rinnovabili al 20 % di tutta l’energia dell’UE entro il 2020 e al 10 % di energia specificatamente per il settore dei trasporti (entrambe misurate in termini di consumo finale lordo di energia, ossia l'energia totale consumata da tutte le fonti, incluso quelle rinnovabili).

PUNTI CHIAVE

  • Ogni paese dell’UE deve approntare un piano d’azione nazionale per il 2020, stabilendo in che modo raggiungere l'obiettivo nazionale per le rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nonché l'obiettivo del 10 % per le fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti.
  • Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in maniera efficiente sotto il profilo dei costi, i paesi dell’UE possono scambiare energia da fonti rinnovabili*. Per il computo connesso ai propri piani d’azione, i paesi dell’UE possono anche ricevere energia rinnovabile da paesi non appartenenti all’UE, a condizione che l’energia sia consumata nell’Unione europea e che sia prodotta da impianti moderni ed efficienti.
  • Ciascun paese dell’UE deve essere in grado di garantire l’origine dell’energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento prodotta da fonti rinnovabili.
  • I paesi dell’UE devono costruire le infrastrutture necessarie per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti.

La direttiva (UE) 2015/1513 modifica le direttive 2009/28/CE e 98/70/CE, la legge relativa alla qualità della benzina e dei combustibili diesel. Fra l'altro, essa mira ad avviare la transizione da biocarburanti convenzionali* (di prima generazione) a biocarburanti avanzati* (di seconda generazione) che realizzano sostanziali riduzioni dei GES. Essa introduce un limite massimo del 7 % sui biocarburanti convenzionali ai fini del raggiungimento degli obiettivi della direttiva in materia di energie rinnovabili per il consumo finale di energia nei trasporti entro il 2020.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 25 giugno 2009. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 5 dicembre 2010.

CONTESTO

  • La presente direttiva attua uno degli obiettivi 20-20-20 del Pacchetto Energia e cambiamenti climatici dell’UE. Gli altri due obiettivi sono:
    • ridurre le emissioni di gas serra del 20 % rispetto ai livelli del 1990 e
    • migliorare l’efficienza energetica del 20 % entro il 2020.

Per ulteriori informazioni, si consulti:

* TERMINI CHIAVE

Energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti non fossili, vale a dire energia eolica, solare, geotermica, idrotermica, biomassa, gas residuati dai processi di depurazione (ad esempio metano).

Biocarburanti convenzionali: provenienti da colture alimentari, come zucchero, amido e oli vegetali prodotti da terreni utilizzando materie prime che possono essere utilizzate anche per l'alimentazione umana e animale.

Biocarburanti avanzati: provenienti da fonti che non sono in concorrenza diretta con colture alimentari e foraggere, come i rifiuti e i residui agricoli.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16-62)

Modifiche e correzioni successive alla direttiva 2009/28/CE sono state incorporate nel testo di base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e dei combustibili diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58-68)

Si veda la versione consolidata

Ultimo aggiornamento: 21.02.2017

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