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Malta

1) RIFERIMENTI

Relazione della Commissione [COM (1999) 69 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM (1999) 508 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(2000) 708 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [SEC(2001) 1751 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(2002) 700 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1206 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

Secondo la relazione del febbraio 1999, Malta avrebbe dovuto compiere sforzi considerevoli per trasporre l'acquis comunitario nel settore della politica dei consumatori.

Nella sua relazione dell'ottobre 1999, la Commissione ha ricordato che la legislazione maltese in materia di protezione dei consumatori non era ancora conforme all'acquis comunitario. Nonostante fossero stati realizzati miglioramenti sul piano istituzionale e, in misura più modesta, sul piano legislativo, restava ancora da compiere un lavoro consistente.

Secondo la relazione dell'ottobre 2002, la normativa maltese risultava in gran parte conforme all'acquis comunitario in materia di protezione dei consumatori e i negoziati su questo capitolo sono stati provvisoriamente sospesi. Malta non ha richiesto disposizioni transitorie.

La relazione dell'ottobre 2003 rileva che Malta ha recepito la maggior parte dell'acquis comunitario con riguardo alle misure connesse alla sicurezza (ad esempio, la sorveglianza del mercato) e alle misure non connesse alla sicurezza (ad esempio, le associazioni dei consumatori). Restano da compiere tuttavia degli sforzi nei settori indicati, segnatamente in merito alla sicurezza generale dei prodotti e ad alcuni aspetti delle misure non connesse alla sicurezza.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

Le acquisizioni comunitarie coprono la protezione degli interessi economici dei consumatori (segnatamente il controllo della pubblicità ingannevole, l'indicazione dei prezzi, il credito al consumo, le condizioni contrattuali sleali, la vendita a distanza, i viaggi tutto-compreso, le televendite e la multiproprietà), la sicurezza generale dei prodotti, nonché i settori dei cosmetici, delle denominazioni dei prodotti tessili e dei giocattoli.

La nuova legislazione comunitaria recentemente adottata (vendita a distanza, pubblicità comparativa e indicazione dei prezzi), dovrà del pari essere presa in considerazione.

VALUTAZIONE

Misure connesse alla sicurezza

L'acquis in materia di misure connesse alla sicurezza è stato recepito, fatta eccezione per la direttiva riveduta sulla sicurezza generale dei prodotti. Resta inoltre da attuare la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

La sorveglianza del mercato sotto il profilo della sicurezza generale dei prodotti è garantita.

Grazie al lavoro di coordinamento svolto dal dipartimento di sorveglianza del mercato del ministero degli Affari economici e dalla direzione generale dei consumatori dello stesso ministero, nel corso del 2002 è stato introdotto un meccanismo di sorveglianza del funzionamento del mercato. Alcune misure sono state del pari adottate per istituire un Comitato di sorveglianza del mercato. Tali organismi devono tuttavia essere dotati di maggiori risorse finanziarie e umane.

Misure non connesse alla sicurezza

L'acquis è stato recepito con riguardo alle misure non connesse alla sicurezza, ma restano da apportare alcune lievi modifiche in merito all'attuazione dell'acquis per quanto riguarda l'indicazione dei prezzi e il credito al consumo.

È necessario inoltre che siano potenziati gli organi arbitrali che rivestono grande importanza ai fini della composizione di contenziosi riguardanti i consumatori.

Associazioni dei consumatori

Restano da compiere ulteriori progressi per quanto riguarda il sostegno alle associazioni dei consumatori e l'attuazione di progetti volti a far conoscere meglio ai consumatori i loro diritti e a sviluppare il senso di responsabilità delle imprese. A questo fine Malta sta incoraggiando le organizzazioni non governative a partecipare allo sviluppo della politica dei consumatori. Per il momento a Malta esiste una sola associazione dei consumatori che appare inadeguata sia per la limitatezza delle risorse finanziarie di cui dispone, sia per la mancanza di margini di manovra.

Ultima modifica: 23.01.2004

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