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Lituania

1) RIFERIMENTI

Parere della Commissione [COM(97) 2007 def. - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(98) 706 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(1999) 507 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(2000) 707 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [SEC(2001) 1750 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(2002) 700 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1204- Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

Nel suo parere del luglio 1997, la Commissione europea riteneva che la legislazione lituana in materia di protezione dei consumatori presentasse importanti lacune rispetto alle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la sicurezza generale dei prodotti. Si riteneva infatti che la Lituania incontrasse gravi difficoltà nel far rispettare la legislazione esistente, malgrado la creazione di strutture istituzionali necessarie all'attuazione della legislazione relativa alla protezione dei consumatori. La Commissione concludeva, tuttavia, che la Lituania dovesse essere in grado di introdurre l' "acquis" comunitario in materia di protezione dei consumatori a medio termine, a condizione di proseguire gli sforzi di armonizzazione.

La relazione del novembre 1998 constatava che i progressi in questo settore fossero molto limitati e insisteva inoltre sulla necessità di compiere grandi sforzi, in particolare per quanto riguarda il recepimento dell' "acquis" comunitario.

Nella sua relazione dell'ottobre 1999, la Commissione la Commissione constatava che nonostante alcuni sviluppi positivi restava ancora molto da fare per l'attuazione di una politica dei consumatori, tanto a livello istituzionale quanto a livello della sensibilizzazione del pubblico lituano nei confronti della politica di protezione dei consumatori.

La relazione dell'ottobre constatava che la Lituania aveva continuato a progredire nonostante le difficoltà incontrate nella messa in funzione della struttura incaricata della protezione dei consumatori. La Lituania aveva raggiunto un buon livello di allineamento all'acquis comunitario, segnatamente nel settore della sicurezza, anche se restavano necessarie misure complementari con un potenziamento della capacità di applicazione.

La relazione dell'ottobre 2003 conferma che la Lituania è per lo più in linea con l'acquis comunitario per quanto riguarda la legislazione in materia di sicurezza, sorveglianza del mercato e organizzazioni dei consumatori. Tuttavia la Lituania deve ancora migliorare tali settori, in particolare ultimando la trasposizione delle misure non riguardanti la sicurezza e migliorando la sorveglianza del mercato.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

L' "acquis" comunitario regolamenta la protezione degli interessi economici dei consumatori (in particolare il controllo della pubblicità ingannevole, l'indicazione dei prezzi, i crediti al consumo, le clausole contrattuali abusive, le vendite a distanza, i viaggi "tutto compreso", le vendite televisive e la multiproprietà), la sicurezza generale dei prodotti, nonché i settori dei cosmetici, delle denominazioni dei prodotti tessili e dei giocattoli.

L'accordo europeo di associazione prevede l'armonizzazione della legislazione con il diritto comunitario e una cooperazione volta a rendere pienamente compatibili i regimi di protezione dei consumatori della Lituania e della Comunità europea. Le misure relative alla prima fase del Libro bianco sui paesi dell'Europa centrale e orientale e il mercato interno (1995) puntano al miglioramento della sicurezza dei prodotti, segnatamente dei cosmetici, dei prodotti tessili e dei giocattoli, nonché sulla protezione degli interessi economici dei consumatori, in particolare attraverso misure concernenti la pubblicità ingannevole, i crediti al consumo, le clausole contrattuali abusive e l'indicazione dei prezzi. Le misure della seconda fase si incentrano sui viaggi "tutto compreso", sulle vendite televisive e sulle multiproprietà. Si dovrà inoltre tenere conto della nuova legislazione comunitaria adottata di recente (vendite a distanza, pubblicità comparativa e indicazione dei prezzi).

VALUTAZIONE

Misure connesse alla sicurezza

La legislazione lituana è conforme all'acquis comunitario per quanto riguarda le misure connesse alla sicurezza, tuttavia la nuova direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti non è stata ancora trasposta. Per quanto attiene al meccanismo di sorveglianza del mercato, necessario per l'applicazione, rimane ancora da mettere in funzione il necessario sistema di informazione e vanno del pari potenziate le risorse umane e finanziarie degli organismi incaricati di svolgere tale compito.

La cooperazione fra gli organismi incaricati di tali attività dovrebbe essere potenziata ed estesa ad altri organismi, segnatamente alle dogane, il cui ruolo nella realizzazione dei controlli sulla sicurezza dei prodotti importati dovrà essere fortemente potenziato. Dovrebbe essere aumentato il numero dei prodotti controllati da parte delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato.

Misure non connesse alla sicurezza

L'acquis comunitario in materia di protezione degli intessi dei consumatori non è stato completamente trasposto. Rimane da sviluppare del pari una base di dati nazionali sul mercato dei beni di consumo e dei servizi. D'altra parte, è necessario potenziare gli organi di composizione delle controversie, che svolgono un ruolo particolarmente importante per quanto riguarda le denunce presentate dai consumatori.

Associazioni di consumatori

La Lituania deve anche impegnarsi nel sostegno alle associazioni di consumatori, segnatamente poiché queste partecipano all'attuazione della nuova strategia nazionale di protezione dei consumatori, nonché all'attuazione del programma nazionale di educazione dei consumatori.

È necessario del pari promuovere le attività della commissione di protezione dei consumatori, organo consultivo del Consiglio nazionale di protezione dei diritti dei consumatori.

Ultima modifica: 21.01.2004

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