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Malta

1) RIFERIMENTI

Relazione della Commissione [COM(1999) 69 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM (1999) 508 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]&²Relazione della Commissione [COM(2000) 708 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2001) 700 def. - SEC (2001) 1751 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2002) 700 def. - SEC (2002) 1407 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2003) 67500 def. - SEC(2003) 1200 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

La relazione del febbraio 1999 constata che, successivamente all'emissione del parere del 1993, sono stati compiuti progressi in materia di antitrust in seguito all'adozione del "Competition Act" (Legge sulla concorrenza) nel 1995. In altri settori, quali il controllo delle concentrazioni, gli aiuti di Stato, le imprese pubbliche e i monopoli di Stato, l'adozione dell' "acquis" comunitario ha carattere di priorità. Sul piano istituzionale gli organi e le procedure esistenti vanno perfezionati e deve essere istituita un'autorità di controllo degli aiuti di Stato.

Nella sua relazione dell'ottobre 1999, la Commissione valutava che pochi progressi erano stati compiuti durante l'anno 1999. Non era stato istituito alcun sistema per il controllo delle concentrazioni e degli aiuti di Stato. Inoltre, Malta doveva ancora elaborare delle relazioni annuali sugli aiuti di Stato volte ad assicurare una totale trasparenza in materia e istituire un'autorità per il controllo degli aiuti di Stato. Infine, avrebbero dovuto essere adottati provvedimenti al fine di assoggettare alle regole di concorrenza i monopoli di Stato e le imprese pubbliche e private che beneficiavano di diritti speciali.

La relazione 2000 riteneva che Malta avesse realizzato pochi progressi in questo settore, pur riconoscendo che con l'istituzione del Consiglio per il controllo degli aiuti di Stato era stato fatto un passo avanti nella giusta direzione.

La relazione 2001 La relazione 2001 riconosceva che erano stati realizzati taluni progressi. In materia di intese, era stata modificata la legge sulla concorrenza, mentre nel settore degli aiuti di Stato, era entrata in vigore una nuova legge sulla promozione delle imprese.

La relazione 2002 riteneva che Malta avesse compiuto progressi nel settore. Deve tuttavia migliorare ulteriormente i risultati in materia d'applicazione ed esecuzione della legislazione sugli aiuti di Stato.

La relazione 2003 ritiene che la normativa maltese sia, in generale, conforme agli impegni assunti in vista dell'adesione nel settore delle intese e degli aiuti di Stato. La relazione constata tuttavia un preoccupante ritardo nell'attuazione del piano di ristrutturazione del settore della riparazione e della costruzione navale.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

La normativa sulla concorrenza della Comunità europea deriva dall'articolo 3, lettera (g) del Trattato che istituisce la Comunità europea, in base al quale l'azione della Comunità comporta "un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno". I principali campi d'applicazione sono quelli riguardanti le intese tra imprese, gli abusi di posizione dominante e gli aiuti di Stato, previsti agli articoli 81, 82 e 87 del Trattato (ex-articoli 85, 86 e 92).

Malta dovrebbe dunque applicare progressivamente le disposizioni contenute nel regolamento sulle concentrazioni (4064/89) e negli articoli 31 e 86 del Trattato (ex-artt. 37 e 90), relative ai monopoli e ai diritti speciali.

VALUTAZIONE

Nel complesso, la legislazione maltese sulla concorrenza è già ampiamente conforme all'acquis, con l'eccezione dell'esenzione per le imprese pubbliche, e Malta ha ottenuto ragionevoli risultati in materia di esecuzione. A tutt'oggi, l'esenzione di talune imprese dall'applicazione della legge sulla concorrenza è giustificabile solo per ragioni di tutela dell'interesse pubblico.

A livello amministrativo, l'"Office for Fair Competition", autorità preposta al rispetto della legislazione antitrust, e il Consiglio per il controllo degli aiuti di stato registrano risultati positivi.

In tema di aiuti di Stato, Malta riprende il sistema in vigore nella Comunità europea. Tuttavia, devono ancora essere compiuti degli sforzi al fine di garantire un'attuazione effettiva della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Malta beneficia inoltre di un regime transitorio, fino al 2008, concernente la concessione di aiuti di Stato a favore dell'industria della costruzione e riparazione navale. La Commissione ha tuttavia seri dubbi circa l'attuazione corretta di tale regime e richiede l'urgente adozione di misure correttive al fine di permettere a Malta di conformarsi alle norme comunitarie e soddisfare le condizioni di adesione.

I negoziati relativi al presente capitolo sono tuttora in corso. Malta dovrebbe compiere sforzi supplementari nell'applicazione e nell'esecuzione della legislazione sugli aiuti di stato.

Ultima modifica: 04.03.2004

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