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Extrastat: statistiche relative al commercio con i paesi extra-UE

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche del commercio estero con i paesi al di fuori dell’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Istituisce norme armonizzate relative alla produzione di statistiche riguardanti lo scambio di merci tra i paesi dell’UE e i paesi extra-UE.

Abroga il regolamento (CE) n. 1172/95.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Le statistiche del commercio riguardano l’importazione e l’esportazione di merci*. In linea con il codice doganale dell’UE, il presente regolamento stabilisce che:

  • le merci che escono dal territorio statistico dell’UE* sono registrate come esportazioni;
  • le merci che entrano nel territorio statistico dell’UE sono registrate come importazioni.

Alcune merci o movimenti (come ad esempio alcune apparecchiature industriali, gli aeromobili, le merci militari, i materiali di rifiuto o l’energia elettrica e il gas) necessitano di norme specifiche.

Fonte dei dati

La dichiarazione in dogana* delle merci importate o esportate costituisce la principale fonte di registrazione dei dati statistici.

I paesi dell’UE possono tuttavia continuare a utilizzare fonti di dati diverse per la compilazione delle loro statistiche nazionali.

Dati statistici

Per ciascun periodo di riferimento mensile, i paesi dell’UE compilano statistiche relative al commercio estero delle merci. Tali statistiche sono espresse in termini di valore e di quantità secondo:

Ogni anno, i paesi dell’UE compilano statistiche del commercio estero di beni, secondo le caratteristiche delle imprese, conformemente al regolamento (CE) n. 177/2008 in termini di:

  • attività economica dell’impresa conformemente alla sezione della classificazione statistica delle attività economiche dell’UE (NACE*);
  • numero di dipendenti.

Le statistiche sono compilate collegando i dati sulle caratteristiche delle imprese e quelli su importazioni ed esportazioni.

Ogni due anni i paesi dell’UE compilano statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione delle merci importate o esportate. Tali statistiche sono compilate utilizzando un campione rappresentativo di registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni ricavate dalle dichiarazioni in dogana. Se per le esportazioni tale valuta non è disponibile nella dichiarazione in dogana, si procede alla rilevazione dei dati necessari effettuando un’indagine.

Nel caso in cui i relativi dati siano disponibili nella dichiarazione in dogana i paesi dell’UE possono compilare statistiche complementari a scopi nazionali.

Scambio di dati

I dati delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni depositati presso le autorità doganali vanno trasmessi entro un mese alle autorità statistiche nazionali. Tali registrazioni devono contenere un minimo di dati statistici.

Trasmissione delle statistiche del commercio estero alla Commissione europea (Eurostat)

Le statistiche mensili del commercio estero devono essere trasmesse a Eurostat entro quaranta giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento mensile. I paesi dell’UE trasmettono statistiche aggiornate a Eurostat allorché le statistiche già trasmesse siano oggetto di revisione.

Valutazione della qualità

Le statistiche trasmesse a Eurostat devono essere accurate, tempestive, pertinenti, chiare e accessibili agli utenti.

I paesi dell’UE devono fornire a Eurostat una relazione sulla qualità delle statistiche trasmesse nonché sulle modifiche metodologiche eventualmente effettuate, affinché Eurostat ne valuti la qualità.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 1° gennaio 2010.

CONTESTO

Il presente regolamento è volto a migliorare la trasparenza del sistema statistico dell’UE.

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Merci: tutti i beni mobili, compresa l’elettricità.
Territorio statistico dell’UE: il territorio doganale dell’UE come definito nel codice doganale, con l’aggiunta dell’isola di Helgoland al territorio della Repubblica federale di Germania.
Dichiarazione in dogana: la «dichiarazione in dogana» come definita nel codice doganale.
NACE: l’acronimo deriva dal francese Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. Ne sono state redatte varie versioni a partire dal 1970.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi extra-UE e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 471/2009 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha solo valore documentario.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.07.2018

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