EUR-Lex Access to European Union law
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Informazioni chiare
In tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un eventuale contratto, l’operatore deve fornire informazioni chiare, accurate e sufficienti, gratuitamente, mediante un formulario informativo, in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’Unione europea (Unione) del consumatore.
Il formulario informativo (come da modelli allegati alla direttiva) deve in particolare includere informazioni sul prodotto (nel caso di un contratto di multiproprietà, di un contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine o di un contratto di scambio) o sul servizio (nel caso di un contratto di rivendita), sui diritti del consumatore e su tutti i costi da sostenere. Deve indicare l’esistenza del diritto di recesso e le condizioni alle quali può essere esercitato. Tali informazioni sono parte integrante del contratto.
Eventuali pubblicità devono indicare dove si possono ottenere le suddette informazioni. Inoltre, la multiproprietà o i prodotti per le vacanze di lungo termine non devono essere commercializzati come investimenti
Nel caso di promozione o di iniziativa di vendita:
Diritto di recesso
Prima della conclusione del contratto, l’operatore è tenuto ad attirare esplicitamente l’attenzione del consumatore sull’esistenza del diritto di recesso, sulla durata del periodo di recesso e sul divieto di versare acconti durante tale periodo. Tali clausole vengono firmate separatamente. Il contratto deve includere un formulario di recesso separato, inteso ad agevolare l’esercizio del diritto di recesso dal contratto.
Il consumatore ha il diritto di recesso, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni a partire dalla firma o dal ricevimento del contratto. Questo periodo di riflessione viene esteso di tre mesi qualora il pacchetto di informazioni non sia stato fornito al consumatore, o di un ulteriore anno qualora non sia stato fornito il formulario di recesso.
Se il consumatore esercita il diritto di recesso, qualsiasi altro contratto collegato al contratto principale è automaticamente risolto senza alcuna spesa aggiuntiva.
Pagamento
Il pagamento anticipato, la fornitura di garanzie o l’imputazione di riconoscimento di debito a favore dell’operatore o di terzi non può avvenire prima della fine del termine di recesso. Per quanto concerne i contratti di rivendita, non deve essere corrisposto nessun pagamento anticipato all’operatore prima che la vendita abbia effettivamente avuto luogo.
I pagamenti dovuti nel quadro di contratti di vacanze di lungo termine sono ripartiti in rate annuali di pari valore. A partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dandone preavviso entro 14 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento.
Provvedimenti risarcitori
Gli Stati membri devono informare i consumatori delle possibilità di ricorso (risarcimento) stabilite dalle disposizioni nazionali e incoraggiare procedure di risoluzione extragiudiziali.
La direttiva è in vigore dal 23 febbraio 2009 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 23 febbraio 2011.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).
Ultimo aggiornamento: 03.02.2022