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Tutela dei consumatori in materia di contratti di multiproprietà e contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine

 

SINTESI DI:

Direttiva 2008/122/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva rafforza la tutela dei consumatori in caso di contratti di vendita, rivendita* e scambio* di prodotti di multiproprietà* e prodotti per le vacanze di lungo termine*. Il settore si è effettivamente evoluto e nuovi prodotti per le vacanze non contemplati dalla legislazione precedente hanno fatto la loro comparsa sul mercato. Questa direttiva aggiorna e chiarisce le norme in materia di tutela dei consumatori e contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno.
  • Stabilisce norme sulla pubblicità, sulle informazioni precontrattuali e contrattuali, sul diritto di recesso e il divieto di pagamenti anticipati durante il periodo di recesso.

PUNTI CHIAVE

Informazioni chiare

In tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un eventuale contratto, l’operatore deve fornire informazioni chiare, accurate e sufficienti, gratuitamente, mediante un formulario informativo, in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’Unione europea (Unione) del consumatore.

Il formulario informativo (come da modelli allegati alla direttiva) deve in particolare includere informazioni sul prodotto (nel caso di un contratto di multiproprietà, di un contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine o di un contratto di scambio) o sul servizio (nel caso di un contratto di rivendita), sui diritti del consumatore e su tutti i costi da sostenere. Deve indicare l’esistenza del diritto di recesso e le condizioni alle quali può essere esercitato. Tali informazioni sono parte integrante del contratto.

Eventuali pubblicità devono indicare dove si possono ottenere le suddette informazioni. Inoltre, la multiproprietà o i prodotti per le vacanze di lungo termine non devono essere commercializzati come investimenti

Nel caso di promozione o di iniziativa di vendita:

  • l’invito deve indicare chiaramente lo scopo commerciale dell’iniziativa;
  • il pacchetto di informazioni deve essere a disposizione del consumatore in qualsiasi momento nel corso dell’evento.

Diritto di recesso

Prima della conclusione del contratto, l’operatore è tenuto ad attirare esplicitamente l’attenzione del consumatore sull’esistenza del diritto di recesso, sulla durata del periodo di recesso e sul divieto di versare acconti durante tale periodo. Tali clausole vengono firmate separatamente. Il contratto deve includere un formulario di recesso separato, inteso ad agevolare l’esercizio del diritto di recesso dal contratto.

Il consumatore ha il diritto di recesso, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni a partire dalla firma o dal ricevimento del contratto. Questo periodo di riflessione viene esteso di tre mesi qualora il pacchetto di informazioni non sia stato fornito al consumatore, o di un ulteriore anno qualora non sia stato fornito il formulario di recesso.

Se il consumatore esercita il diritto di recesso, qualsiasi altro contratto collegato al contratto principale è automaticamente risolto senza alcuna spesa aggiuntiva.

Pagamento

Il pagamento anticipato, la fornitura di garanzie o l’imputazione di riconoscimento di debito a favore dell’operatore o di terzi non può avvenire prima della fine del termine di recesso. Per quanto concerne i contratti di rivendita, non deve essere corrisposto nessun pagamento anticipato all’operatore prima che la vendita abbia effettivamente avuto luogo.

I pagamenti dovuti nel quadro di contratti di vacanze di lungo termine sono ripartiti in rate annuali di pari valore. A partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dandone preavviso entro 14 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento.

Provvedimenti risarcitori

Gli Stati membri devono informare i consumatori delle possibilità di ricorso (risarcimento) stabilite dalle disposizioni nazionali e incoraggiare procedure di risoluzione extragiudiziali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 23 febbraio 2009 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 23 febbraio 2011.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Contratto di rivendita: un contratto in base al quale un operatore è pagato per assistere un consumatore a vendere o comprare una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine.
Contratto di scambio: un contratto con il quale un consumatore entra in un sistema di scambio che permette di scambiare temporaneamente i benefici derivanti da un contratto di multiproprietà con un altro consumatore.
Contratto di multiproprietà: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquista il diritto di utilizzare un alloggio in più di un’occasione, di solito per una o due settimane ogni anno.
Contratto relativo ai prodotti per le vacanze di lungo termine: un contratto di una durata superiore a un anno che dà al consumatore il diritto a sconti per l’alloggio o prestazioni correlate, a volte in combinazione con viaggi o altri servizi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).

Ultimo aggiornamento: 03.02.2022

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