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Esenzione per accordi di specializzazione

Il presente regolamento prevede un’esenzione per categoria e, attraverso tale esenzione, si propone di garantire una protezione efficace della concorrenza e offrire la necessaria certezza del diritto per le parti che contraggono accordi di specializzazione.

ATTO

Regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione.

SINTESI

L’articolo 101, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) non è applicabile agli accordi di specializzazione * (compresi gli accordi di produzione comune), purché l’accordo non preveda restrizioni fondamentali della concorrenza e la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 %. L’esenzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2821/71 si estende anche agli accordi di specializzazione che contengono disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale, purché tali disposizioni non costituiscano l’oggetto principale di tali accordi, ma siano invece direttamente collegate e necessarie all’esecuzione degli stessi. Inoltre, il presente regolamento prevede un’esenzione laddove le parti assumano obblighi di acquisto esclusivo o di fornitura esclusiva dei prodotti che fabbricano nel contesto dell’accordo di specializzazione o di produzione comune.

La quota di mercato è calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili tali dati, la quota di mercato detenuta dalle parti può essere determinata usando stime basate su altre informazioni di mercato attendibili. Se, dopo un certo periodo, la quota di mercato supera la soglia del 20 % senza tuttavia eccedere il 25 %, l’esenzione continua ad applicarsi per due anni. Tuttavia, se la quota di mercato supera il 25 %, l’esenzione si applica per tutto l’anno successivo.

Restrizioni fondamentali

L’esenzione non si applica agli accordi di specializzazione che, direttamente o indirettamente, hanno per oggetto:

  • la fissazione dei prezzi;
  • la limitazione della produzione o delle vendite;
  • la ripartizione di mercati o clienti.

Termini chiave dell'atto

  • Accordo di specializzazione:

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (UE) n. 1218/2010

1.1.2011 – 31.12.2022

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GU L 335, 18.12.2010

Ultimo aggiornamento: 25.05.2011

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