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Assistenza medica a bordo delle navi

 

SINTESI DI:

Direttiva 92/29/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Essa punta a garantire che siano in essere sistemi minimi di sicurezza e salute per migliorare l’assistenza medica a bordo delle navi.

PUNTI CHIAVE

Ciascuno Stato membro dell’Unione europea (Unione) dovrebbe garantire che le navi registrate in quello Stato o battente la bandiera di quello Stato abbia a bordo le dotazioni mediche. I requisiti specifici dipendono dalla categoria alla quale la nave appartiene e dai dettagli specificati negli allegati alla direttiva. Inoltre:

  • ogni nave deve disporre, per ciascuna delle scialuppe di salvataggio, di una cassetta di medicinali a tenuta d’acqua;
  • ogni nave di più di 500 tonnellate di stazza lorda, il cui equipaggio comprenda 15 o più lavoratori e che effettui in viaggio di durata superiore a tre giorni, deve disporre di un locale adatto alla somministrazione di cure mediche;
  • ogni nave il cui equipaggio comprenda 100 o più lavoratori e che effettui un tragitto internazionale di più di tre giorni deve avere un medico a bordo.

Tutte le navi che trasportano sostanze pericolose devono disporre degli antidoti adeguati. Le navi del tipo trasbordatore dispongono a bordo di un minimo di antidoti (di cui all’allegato II della direttiva), considerato che l’eventualità del trasporto di materie pericolose può non essere nota con anticipo, a meno che la traversata abbia una durata inferiore a due ore su una linea regolare. Tutti gli antidoti e le dotazioni mediche disponibili devono essere indicati in un documento di controllo.

Altri obblighi

  • L’armatore è responsabile della fornitura della dotazione medica. Il capitano, o un rappresentante delegato, è responsabile della gestione della dotazione medica, che deve essere mantenuta in buono stato e completata sistematicamente a spese esclusivamente dell’armatore.
  • La dotazione medica deve essere accompagnata dalle istruzioni relative alle modalità di impiego, comprese le informazioni relative all’impiego degli antidoti richiesti.
  • La formazione professionale marittima deve comprendere una formazione di base relativa alle misure di primo soccorso da adottare in caso di infortunio o di emergenza medica comportante pericolo di vita. Il capitano, o il lavoratore da questo delegato all’uso della dotazione medica, deve ricevere una formazione specifica, aggiornata almeno ogni cinque anni.

Consultazioni mediche via radio

Gli Stati membri devono designare dei centri destinati a fornire gratuitamente ai lavoratori assistenza medica via radio, anche da parte di medici che abbiano ricevuto una formazione in merito alle particolari condizioni che regnano a bordo delle navi.

Ispezioni annuali

Gli Stati membri devono garantire lo svolgimento di ispezioni annuali volte a controllare che la dotazione medica sia conforme alla direttiva.

Atti delegati

Il regolamento (UE) 2019/1243 modifica la direttiva 92/29/CEE conferendo alla Commissione il potere, a partire dal 26 luglio 2019, di adottare atti delegati per apportare modifiche strettamente tecniche ai suoi allegati per tener conto del progresso tecnico o delle modifiche dei regolamenti o delle specifiche internazionali e nuove scoperte riguardanti le cure mediche a bordo delle navi.

Emendamenti

  • La direttiva 2007/30/CE modifica la direttiva 92/29/CEE per quanto riguarda il rapporto di attuazione che deve essere predisposto dagli Stati membri.
  • La direttiva (UE) 2019/1834 modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE per quanto riguarda gli adeguamenti strettamente tecnici.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva 92/29/CEE è entrata in vigore a partire dal 10 aprile 1992 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 31 dicembre 1994.

CONTESTO

In seguito all’epidemia di COVID-19 e della necessità di introdurre misure per far fronte all’impatto della crisi, la Commissione ha adottato orientamenti sulla tutela della salute, il rimpatrio e le modalità di viaggio per i marittimi, i passeggeri e le altre persone a bordo delle navi.

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

Le successive modifiche alla direttiva 92/29/CEE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 12.11.2021

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