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Navi da pesca: sicurezza e salute per chi lavora a bordo

 

SINTESI DI:

Direttiva 93/103/CE - prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Delinea le misure e le responsabilità necessarie per migliorare la salute e la sicurezza a bordo delle navi da pesca.

PUNTI CHIAVE

I proprietari di navi da pesca devono assicurarsi che l’utilizzo di queste ultime non metta in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto delle condizioni meteorologiche prevedibili. Ai sensi della direttiva 89/391/CEE, devono inoltre considerare tutti i pericoli che i lavoratori che restano si trovano ad affrontare quando i loro colleghi lasciano i posti di lavoro per reagire a situazioni pericolose.

Le navi da pesca nuove, così come le riparazioni e le alterazioni di grande entità si sono dovute conformare ai requisiti minimi di sicurezza e salute imposti dal 23 novembre 1995, mentre alle navi esistenti è stato concesso un periodo aggiuntivo di sette anni per adeguarsi.

Gli eventi in mare che possono avere un effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo devono essere segnalati all’autorità competente e registrati sul libro di bordo.

I paesi dell’Unione europea (UE) devono garantire che le navi da pesca vengano collaudate regolarmente da autorità preposte a tale scopo, per assicurare la conformità con questa direttiva.

Obblighi dei proprietari

I proprietari devono garantire la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi e devono attenersi ai requisiti dettagliati elencati negli allegati alla direttiva relativi ai seguenti ambiti:

  • navigabilità e stabilità;
  • impianto meccanico ed elettrico;
  • sistema di radiocomunicazione;
  • vie e uscite di sicurezza;
  • rilevazione incendio e lotta antincendio;
  • aerazione dei posti di lavoro chiusi;
  • temperatura dei locali;
  • illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro;
  • pavimenti, pareti e soffitti;
  • porte;
  • vie di circolazione - zone di pericolo;
  • struttura dei posti di lavoro;
  • alloggi;
  • impianti sanitari;
  • pronto soccorso;
  • scale e passerelle d’imbarco;
  • rumore.

Occorre tenere a bordo mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati.

Formazione e consultazione

I lavoratori devono essere tenuti informati in merito a tutte le misure di salute e sicurezza e devono ricevere una formazione adeguata, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti e l’utilizzo dei dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza. Tutte le persone che possono essere chiamate a comandare devono ricevere una formazione approfondita riguardante la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo, la stabilità della nave e il mantenimento della stabilità in tutte le condizioni prevedibili e la navigazione e le comunicazioni via radio.

I lavoratori, o i loro rappresentanti, devono essere consultati in merito alle misure relative alla sicurezza e alla salute, in conformità con la direttiva 89/391/CEE. I rappresentanti devono avere a disposizione i mezzi necessari per svolgere tali attività, comprese le dispense dal lavoro senza perdita della retribuzione e non devono essere penalizzati per questo. Devono avere l’opportunità di esporre le proprie osservazioni durante le visite di ispezione, conformemente con i termini di partecipazione dei lavoratori stabiliti nella direttiva 89/391/CEE.

Attuazione

I paesi dell’UE devono inviare resoconti alla Commissione europea ogni cinque anni per quanto riguarda l’attuazione pratica della direttiva, includendo anche i punti di vista di datori di lavoro e lavoratori.

Una relazione del 2009 emessa dalla Commissione valuta l’attuazione pratica di questa direttiva, nonché della direttiva del 1992 riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 2 gennaio 1994. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 23 novembre 1995.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1-17)

Le modifiche successive alla direttiva 93/103/CE sono state incorporate nel testo originario. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul posto di lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1-8)

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19-36)

Si veda la versione consolidata.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro 93/103/CE (navi da pesca) e 92/29/CEE (assistenza medica a bordo delle navi) [COM(2009) 599 def. del 29.10.2009]

Ultimo aggiornamento: 18.08.2016

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