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Lavoro su cantieri temporanei e mobili

 

SINTESI DI:

Direttiva 92/57/CEE — prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa punta a promuovere migliori condizioni di lavoro nei cantieri in cui i lavoratori sono esposti a rischi particolarmente elevati.
  • La direttiva impone:
    • l’integrazione della sicurezza e della salute nelle fasi di progettazione e organizzazione del progetto e dell’opera.
    • la creazione di una catena di responsabilità che colleghi tutti i soggetti coinvolti, in modo da prevenire ogni rischio.
  • È l’ottava direttiva particolare ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE che introduce norme generali per incoraggiare il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a cantieri temporanei o mobili* n tutti i settori di attività, privati o pubblici, comprese attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali e di svago.

Essa non è applicabile alle attività di perforazione e di estrazione nelle industrie estrattive.

Piano di sicurezza e di salute

Il committente* o il responsabile dei lavori* deve

  • designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute per un cantiere in cui sono presenti più imprese. Il coordinatore garantisce che venga redatto un piano di sicurezza e di salute prima dell’apertura del cantiere;
  • comunicare una notifica preliminare (elaborata conformemente all’allegato III della direttiva) per quanto riguarda un cantiere in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e che occupa contemporaneamente più di 20 lavoratori o la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni.

Progettazione dell’opera

Il committente o il responsabile dei lavori applica i principi generali di prevenzione previsti dalla direttiva quadro 89/391/CEE e il piano di sicurezza nelle fasi di:

  • progettazione del progetto di cantiere;
  • delle scelte architettoniche e organizzative;
  • nelle varie fasi di lavoro.

I coordinatori devono:

  • garantire che vengano attuati i principi generali di prevenzione;
  • elaborare un piano di sicurezza e di salute;
  • approntare un fascicolo che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi.

Attuazione del progetto

Nella fase di attuazione i coordinatori devono:

  • controllare l’applicazione delle misure di prevenzione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi* quando è necessario;
  • organizzare la cooperazione tra i datori di lavoro in materia di sicurezza e di salute;
  • controllare la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
  • assicurare che soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere.

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori e dei datori di lavoro

Quando viene designato un coordinatore, il committente o il responsabile dei lavori conserva comunque le proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza:

  • il datore di lavoro avrà l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni minime di sicurezza/salute applicabili ai cantieri, riportate nell’allegato IV (relative a impianti di distribuzione di energia, le vie e uscite di emergenza, l’aerazione, la temperatura, le vie di circolazione-zone di pericolo, i servizi sanitari, ecc.). Egli deve tenere conto delle indicazioni del coordinatore in materia di sicurezza e di salute;
  • i lavoratori autonomi dovranno conformarsi alle prescrizioni di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle attrezzature di lavoro e la protezione individuale.

Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

Conformemente alla direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti devono essere:

  • informati di tutte le misure prese per la loro sicurezza e salute nel cantiere;
  • consultati sulle materie contemplate dalla presente direttiva ogni qualvolta ciò sia necessario.

Direttiva di modifica

La direttiva 2007/30/CE ha semplificato i requisiti delle relazioni alla Commissione europea sull’attuazione della direttiva 89/391/CEE e delle sue varie direttive particolari. Gli Stati membri preparano un’unica relazione ogni cinque anni sull’attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva,

Nel 2017 è stato pubblicato uno studio sull’attuazione della direttiva.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica dal venerdì 17 luglio 1992 con l’intento di diventare legge nei Paesi dell’UE entro il venerdì 31 dicembre 1993.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Cantieri temporanei o mobili: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile (elenco non esauriente all’allegato I della direttiva).
Committente: qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l’opera viene realizzata.
Responsabile dei lavori: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o della realizzazione e/o del controllo dell’esecuzione dell’opera per conto del committente.
Lavoratore autonomo: qualsiasi persona diversa dal lavoratore dipendente e dal datore di lavoro la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6).

Modifiche successive alla direttiva 92/57/CEE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTO CORRELATO

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Cfr. la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 26.11.2018

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