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Statistiche sulle retribuzioni e il costo del lavoro

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 530/1999 – dati UE comparabili sulle retribuzioni e il costo del lavoro

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso mira ad assistere l'UE nella formulazione delle sue politiche in base a statistiche affidabili e comparabili di tutta l'UE, per tutte le regioni e per tutti i settori economici e sociali.
  • A tal fine, il regolamento (CE) n. 530/199 stabilisce quali siano le autorità dei dati statistici in tutta l'Europa che devono raccogliere tali dati e in che modo.

PUNTI CHIAVE

  • Le autorità nazionali dei paesi dell'UE ed Eurostat cooperano per produrre statistiche europee finalizzate a comparare il costo del lavoro e le retribuzioni.
  • Infatti, ogni quattro anni Eurostat pubblica dati e analisi alternando l'argomento ogni due anni, ad es.:
    • nel 2014 - retribuzioni
    • nel 2016 - costo del lavoro
    • nel 2018 - retribuzioni, ecc.
  • Tali analisi sono utilizzati per sviluppare le politiche dell'UE destinate alle imprese e ai lavoratori, nonché per valutare la crescita dell'UE e la sua coesione sociale ed economica.

Tipi di informazioni raccolte

Costo del lavoro

  • In relazione al livello e alla composizione del costo del lavoro, le informazioni devono consentire di elaborare statistiche riguardanti:
    • l’impresa o l’unità produttiva da cui dipendono i lavoratori e, in particolare, la regione di ubicazione, la dimensione e il settore di attività;
    • il costo del lavoro annuale complessivo (retribuzioni, contributi sociali, spese per la formazione professionale, ecc.);
    • il numero medio annuale di dipendenti, compresi i lavoratori a tempo parziale e gli apprendisti;
    • il numero annuale di ore lavorate e retribuite.

Retribuzioni

  • In relazione alla struttura e alla ripartizione delle retribuzioni, le informazioni da raccogliere devono comprendere dati riguardanti:
    • l’impresa o l’unità locale da cui dipendono i lavoratori e, in particolare, elementi quali il tipo di controllo economico e finanziario, il tipo di contratto collettivo applicato nell’impresa, ecc.;
    • i lavoratori (sesso, età, professione, livello di formazione, anzianità di servizio, tempo pieno o tempo parziale, tipo di contratto);
    • la retribuzione lorda e il numero di ore pagate.

Raccolta dei dati ed elaborazione dei risultati

  • Le rilevanti autorità nazionali stabiliscono i metodi appropriati per la raccolta delle informazioni e vigilano affinché i datori di lavoro rispettino l’obbligo di fornire informazioni entro i termini prescritti. Tuttavia, le indagini condotte presso le imprese sono facoltative in presenza di altre fonti appropriate che consentano di produrre stime precise.
  • Le autorità nazionali devono elaborare le risposte in modo uniforme, per consentire la comparabilità delle indagini.
  • Tali risultati sono trasmessi a Eurostat entro un periodo di 18 mesi decorrente dal termine dell’anno di riferimento.
  • I dettagli su come debbano essere raccolti i dati e il formato in cui debbano essere trasmessi a Eurostat sono delineati in due documenti attuativi (regolamenti CE n. 1726/1999 e 1916/2000).

Qualità

  • Le autorità nazionali devono garantire che i loro risultati offrano una rappresentazione precisa della situazione del proprio paese.
  • In seguito a ogni periodo di riferimento, essi invieranno una relazione a Eurostat sull'attuazione del regolamento nel loro paese in modo che Eurostat possa valutare la qualità dei dati.
  • Il contenuto e i criteri di valutazione della relazione sono stabiliti nel Regolamento (CE) n. 698/2006.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o aprile 1999.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio del 9 marzo 1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6–10)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 530/1999 sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione del 27 luglio 1999 recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28-40)

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzione e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3-13).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 698/2006 del 5 maggio 2006 che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del consiglio per quanto concerne la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30-35)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 27.07.2016

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