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Parità di trattamento per i lavoratori autonomi (fino al 2012)

La presente direttiva è intesa ad assicurare l'attuazione del principio della parità di trattamento per le persone che esercitano un'attività autonoma (compresa l’attività nel settore agricolo), e per i loro coniugi che partecipano a questa attività. La direttiva mira anche a tutelare le lavoratrici in caso di maternità.

ATTO

Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità [Gazzetta ufficiale L 359 del 19.12.1986].

SINTESI

La direttiva si applica ai lavoratori autonomi * e ai coniugi dei medesimi, non salariati né soci, che partecipano abitualmente all'attività del lavoratore autonomo. La presente direttiva è applicabile fino al 5 agosto 2012, data in cui essa dovrà essere sostituita dalla nuova direttiva 2010/41/UE.

Il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso.

Le disposizioni contrarie a tale principio devono essere soppresse dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la costituzione o l'ampliamento di un'impresa o di qualsiasi altra forma di attività autonoma.

Le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi sono le stesse di quelle tra persone non coniugate.

Qualora esista un sistema contributivo di previdenza sociale per i lavoratori autonomi, i coniugi non tutelati da tale regime possono aderire ad un regime di previdenza sociale su base volontaria e contributiva.

Gli Stati membri si impegnano ad esaminare tutte le iniziative volte a riconoscere il lavoro svolto dai coniugi.

Gli Stati membri si impegnano ad esaminare se e a quali condizioni le lavoratrici che svolgono un'attività autonoma e le mogli di lavoratori che svolgono un'attività autonoma, possano, nel corso di interruzioni di attività per gravidanza o per maternità, avere accesso a servizi di sostituzione o a servizi sociali o ricevere prestazioni in denaro (nell'ambito di un regime di previdenza sociale oppure di un altro sistema di tutela sociale pubblica).

Qualsiasi persona che si ritenga lesa dalla mancata applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne, nell'esercizio di un'attività autonoma, deve poter far valere i propri diritti in sede giudiziaria.

Le misure adottate in applicazione della direttiva nonché le disposizioni già in vigore sono portate a conoscenza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori autonomi e dei centri di formazione professionale.

Termini chiave

  • Lavoratore autonomo: chiunque eserciti, nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto, compresi i conduttori di aziende agricole e i liberi professionisti.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 86/613/CEE

17.12.1986

30.6.1991

GU L 359 del 19.12.1986

Ultima modifica: 13.09.2010

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