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Accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale

La presente direttiva mira a garantire la parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

ATTO

Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia. Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà di escludere dal campo di applicazione della direttiva le attività professionali, per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante.

La direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna (gravidanza, maternità) né le misure volte a porre rimedio alle disparità che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori previsti dalla direttiva.

L'applicazione del principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro a tutti i livelli della gerarchia professionale.

Il principio si applica per quanto riguarda l’accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento, di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali.

L'applicazione del principio per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni.

A tal fine, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

  • le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano soppresse o riesaminate se originariamente sono state ispirate da motivi di protezione non più giustificati;
  • le disposizioni contrarie al principio, contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali di lavoro, nei regolamenti interni delle imprese nonché negli statuti delle professioni indipendenti, possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate.

Le parti sociali sono sollecitate a procedere alle revisioni delle disposizioni contrattuali di analoga natura.

Tutti coloro che si ritengano lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di trattamento devono poter far valere i propri diritti per via giudiziaria.

I lavoratori sono protetti contro i licenziamenti che rappresentino una reazione del datore di lavoro ad una rimostranza presentata a livello aziendale o ad un’azione giudiziaria volta a far osservare il principio della parità di trattamento.

Le misure adottate in applicazione della presente direttiva e le disposizioni già vigenti in materia sono portate a conoscenza dei lavoratori in forme appropriate.

Gli Stati membri esaminano periodicamente le attività professionali che hanno escluso dal campo di applicazione della direttiva al fine di valutare se sia giustificato, tenuto conto dell’evoluzione sociale, mantenere le esclusioni in questione. Essi comunicano alla Commissione, entro il termine previsto, tutti i dati utili per permetterle di redigere una relazione sull’applicazione della presente direttiva.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 76/207/CEE

9.2.1976

12.8.1978

GU L 39 del 14.2.1976

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2002/73/CE [adozione: codecisione COD/2000/0142]

23.9.2002

5.10.2005

GU L 269 del 5.10.2002

Direttiva 2006/54/CE che abroga la direttiva 76/2087/CEE al 14.8.2009 [adozione: codecisione COD/2004/0084]

15.8.2006

15.8.2008

GU L 204 del 26.7.2006

Le modifiche e correzioni successive al regolamento sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 29 luglio 2009 - «Relazione sull’applicazione della direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro» [COM(2009) 409 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La Commissione ha redatto la presente relazione sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. La maggior parte degli Stati membri ha compiuto progressi nell’applicazione della direttiva 2002/73/CE. Le principali modifiche legislative devono garantire:

  • l’accessibilità ai procedimenti giudiziari e amministrativi, prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
  • il diritto di iniziare un procedimento giudiziario per qualsiasi organizzazione avente un legittimo interesse ad agire per conto o a sostegno della vittima della discriminazione;
  • la protezione della vittima da rappresaglie e dei terzi che la assistono.

Ciononostante, in alcuni Stati membri sono ancora necessarie profonde modifiche legislative, soprattutto in tema di indennizzo o riparazione dei danni e di regimi sanzionatori. La direttiva prevede l’istituzione o lo sviluppo di organismi volti a garantire e a promuovere la parità di trattamento. Tuttavia, occorre migliorare la loro visibilità nella maggior parte degli Stati membri.

La relazione sottolinea l’importanza della partecipazione di tutti i soggetti interessati, dai datori di lavoro, ai sindacati, alle organizzazioni della società civile. L'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007), nonché i finanziamenti dei Fondi strutturali hanno anch’essi notevolmente contribuito a promuovere la parità.

Ultima modifica: 07.01.2010

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