EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Orario di lavoro della gente di mare

 

SINTESI DI:

Direttiva 1999/63/CE: accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Colloca all’interno di una normativa l’accordo sull’orario di lavoro della gente di mare* concluso tra l’Associazione armatori* della Comunità europea e la Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea, il 30 settembre 1998.
  • Tiene conto della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, dell’Organizzazione internazionale del lavoro relativamente all’orario di lavoro della gente di mare.

PUNTI CHIAVE

  • Tutte le navi marittime, sia di proprietà pubblica che privata, registrate nel territorio di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea (Unione) normalmente destinate a operazioni di marina mercantile, devono rispettare la normativa.
  • La direttiva specifica un numero massimo di ore di lavoro o un numero minimo di ore di riposo su un dato periodo.
  • Orario di lavoro
    • una giornata di lavoro standard è di 8 ore, con un giorno di riposo e riposo nei giorni festivi;
    • il numero massimo di ore di lavoro non deve superare 14 ore su un periodo di 24 ore o 72 ore su un periodo di 7 giorni.
  • Periodo di riposo:
    • non deve essere inferiore a 10 ore su un periodo di 24 ore o 77 ore su un periodo di 7 giorni;
    • può essere ripartito in non più di due periodi, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore;
    • l’intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare 14 ore;
    • deve essere disturbato il meno possibile da esercitazioni di sicurezza, quali appelli, esercitazioni antincendio e di salvataggio;
    • deve includere un adeguato risarcimento per i marittimi chiamati a lavorare a riposo.
  • Si devono tenere registri su cui riportare le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo della gente di mare.
  • La gente di mare di età inferiore a 18 anni non deve svolgere lavoro di notte* con l’eccezione di compiti specifici o attività di formazione.
  • L’assunzione o il lavoro dei minori di 18 anni non è consentito se può potenzialmente mettere a rischio la loro salute e la loro sicurezza.
  • Il comandante della nave ha il diritto di richiedere il lavoro dell’equipaggio se necessario per garantire la sicurezza immediata della nave, delle persone imbarcate, del carico e di altri in difficoltà.
  • I dettagli sull’organizzazione del lavoro a bordo e le disposizioni normative devono essere accessibili e visualizzati.
  • Il numero degli effettivi dell’equipaggio deve evitare o ridurre al minimo orari eccessivi di lavoro al fine di garantire riposo sufficiente e limitare l’affaticamento.
  • Tutta la gente di mare:
    • deve essere in possesso di un certificato medico attestante l’idoneità al lavoro per il quale è impiegata in mare. La direttiva stabilisce i dettagli di tali certificati, comprese le regole di rilascio, la validità e la natura della valutazione sanitaria. Sono ammesse alcune eccezioni;
    • ha diritto a ferie annuali retribuite. Queste si basano su un minimo di 2,5 giorni per ciascun mese di lavoro e su una quantità proporzionale per i mesi incompleti.
  • Gli Stati membri possono
    • consentire deroghe alle ore di lavoro specificate e di riposo, a determinate condizioni;
    • applicare condizioni più, ma non meno, favorevoli per i marittimi rispetto a quelle contenute nella direttiva.

Modifiche alla direttiva 1999/63/CE

  • La direttiva è stata modificata dalla direttiva 2009/13/CE in seguito alla firma della Convenzione sul lavoro marittimo nel 2006.
  • La direttiva 2009/13/CE è stata a sua volta modificata dalla direttiva (UE) 2018/131, a seguito delle modifiche apportate alla Convenzione sul lavoro marittimo nel 2014, che si concentrano sui diritti della gente di mare in caso di abbandono in porti esteri e contiene norme aggiornate in materia di rimpatrio, sicurezza finanziaria e responsabilità degli armatori.

Legislazione correlata

L’applicazione della direttiva è disciplinata da una normativa separata (direttiva 1999/95/EC) sull’applicazione dell’orario di lavoro a bordo delle navi che fanno scalo nei porti comunitari, e dalla direttiva 2013/54/UE sul rispetto generale e sull’applicazione della Convenzione sul lavoro marittimo (si veda la sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 22 luglio 1999 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 30 giugno 2002.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Gente di mare. Chiunque sia impiegato a qualsiasi titolo a bordo di una nave marittima.
Armatore. Il proprietario della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona che assume tale responsabilità.
Notte. Un periodo di almeno 9 ore consecutive, che inizi non più tardi di mezzanotte e che termini non prima delle cinque del mattino.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) — Allegato: Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33).

Le modifiche successive alla direttiva 1999/63/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329, del 10.12.2013, pag. 1).

Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità (GU L 14 del 20.1.2000, pag. 29).

Ultimo aggiornamento: 10.12.2021

Top