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Protezione dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro

 

SINTESI DI:

Direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa mira a garantire il versamento dei salari ai lavoratori dipendenti, in caso di insolvenza del datore di lavoro.
  • Obbliga infatti i paesi dell’UE ad istituire organismi di garanzia e stabilisce le modalità da seguire in caso di insolvenza dei datori di lavoro transfrontalieri.

PUNTI CHIAVE

La direttiva protegge i lavoratori dipendenti che hanno spettanze pendenti rispetto a un datore di lavoro che risulta in stato di insolvenza.

Lo stato di insolvenza fa seguito ad un’istanza di procedimento giudiziario che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro e la designazione di un curatore, nel caso in cui l’autorità giudiziaria competente:

  • ha deciso l’apertura del procedimento; oppure
  • ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile.

I paesi dell’UE possono, in via eccezionale, escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, qualora esistano altre forme di garanzia che assicurino agli interessati un livello di tutela equivalente. I paesi dell’UE possono escludere i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica.

Tuttavia, al di fuori delle eccezioni di cui sopra, tutti i lavoratori possono avvalersi della presente direttiva, a prescindere dalla durata del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro. Pertanto essa si applica ai lavoratori a tempo parziale, ai lavoratori con contratto a tempo determinato e ai lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale.

Organismi di garanzia

I paesi dell’UE devono istituire organismi di garanzia che assicurano il pagamento dei diritti dei lavoratori comprese, eventualmente, le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro. Tali massimali non devono essere inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l’obiettivo sociale della direttiva.

Il periodo minimo di retribuzione da parte dell’organismo di garanzia deve essere calcolato in funzione di:

  • un periodo minimo di riferimento di sei mesi, che dà luogo al pagamento dei diritti per almeno tre mesi;
  • un periodo di riferimento di almeno 18 mesi, che dà luogo al pagamento dei diritti per almeno otto settimane. In tal caso, per il calcolo del periodo minimo sono presi in considerazione i periodi più favorevoli ai lavoratori.

I datori di lavoro devono contribuire al finanziamento di tali organismi, salvo il caso in cui il finanziamento non sia garantito integralmente dalle autorità pubbliche.

Sicurezza sociale

I paesi dell’UE possono prevedere che la garanzia di pagamento non si applichi ai contributi:

  • di sicurezza sociale;
  • dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali di sicurezza sociale.

Inoltre, se il datore di lavoro non ha pagato i contributi obbligatori di sicurezza sociale ma questi sono stati trattenuti sui salari versati, i lavoratori godono pienamente dei loro diritti presso gli organismi assicurativi.

Gli interessi dei lavoratori dipendenti sono protetti in materia di prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, previste dai regimi complementari di previdenza. Tale protezione si applica anche ai lavoratori che hanno lasciato l’azienda prima dell’insorgere dell’insolvenza.

Situazioni transnazionali

Se l’attività del datore di lavoro insolvente veniva esercitata sul territorio di almeno due paesi dell’UE, l’autorità competente per il pagamento dei diritti è quella del paese sul cui territorio il lavoratore esercitava abitualmente il suo lavoro.

Parimenti, la portata dei diritti dei lavoratori presso gli organismi di garanzia è determinata dal diritto nazionale cui è soggetto l’organismo di garanzia.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica dal 17 novembre 2008. La direttiva 2008/94/CE ha codificato e sostituito la direttiva 80/987/CEE e successive modifiche. La direttiva originale 80/987/CEE doveva essere recepita nei paesi dell’UE entro il 1983.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (Versione codificata) (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36).

Le modifiche successive alla direttiva 2008/94/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e l’applicazione di determinate disposizioni della direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro [COM(2011) 84 def. del 28.2.2011].

Ultimo aggiornamento: 27.11.2020

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