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Verso un mercato unico per le pensioni complementari

1) OBIETTIVO

Nella prospettiva della creazione di un mercato unico per le pensioni complementari, migliorare i regimi di pensione complementare in funzione dei risultati della consultazione iniziata con il Libro verde sulle pensioni complementari (es de en fr), del 10 giugno 1997. Consentire inoltre ai regimi di pensione complementare di approfittare ulteriormente dei vantaggi offerti dal mercato unico e dalla moneta unica.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Comunicazione della Commissione, dell'11 maggio 1999: Verso un mercato unico per le pensioni complementari (risultato della consultazione relativa al Libro verde sulle pensioni complementari nel mercato unico).

3) CONTENUTO

Il mantenimento di un elevato livello di protezione sociale costituisce un obiettivo condiviso da tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Una delle più importanti sfide da sostenere riguarda il controllo del costo di tale protezione, garantendo la coesione economica e sociale e svolgendo un ruolo positivo sulla crescita economica.

Le prestazioni erogate per le pensioni rappresentano una componente fondamentale dei sistemi di protezione sociale. Le spese sostenute per i regimi di pensionamento pubblici rappresentano infatti circa la metà del totale delle spese per la protezione sociale, pari a 9-15% dei prodotti interni lordi degli Stati membri e tale percentuale rischia di aumentare a causa dell'invecchiamento della popolazione.

I sistemi di pensionamento poggiano generalmente su tre pilastri:

  • il primo comprende i regimi relativi alla previdenza sociale;
  • il secondo riguarda i regimi professionali;
  • il terzo comprende i piani di pensionamento sottoscritti a livello individuale.

I regimi complementari sono costituiti dai regimi del secondo e del terzo pilastro. La loro funzione è quella di completare i regimi pubblici.

Il Libro verde relativo ai regimi di pensione complementare ha suscitato un centinaio di risposte provenienti dalle istituzioni europee, segnatamente dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale, ma anche dagli Stati membri, dalle parti sociali e dal settore finanziario.

La Commissione ha anche tratto profitto delle concertazioni che hanno portato all'elaborazione del Piano d'azione per i Servizi finanziari, dell'11 maggio 1999, che affronta anche la questione delle pensioni [COM(99) 232 def.].

Pur è compito degli Stati membri organizzare come lo desiderano i loro sistemi di pensionamento, la Commissione è chiamata a sorvegliare che i regimi complementari traggano profitto dalle libertà concesse dal mercato unico (il che non è attualmente ancora vero).

Infatti:

  • i fondi delle pensioni professionali sono frequentemente sottoposti a norme di investimento e di gestione che, senza migliorare la protezione dei beneficiari, impediscono ai fondi di utilizzare efficacemente i mercati di capitali e l'euro per riciclare i contributi incassati. Ciò ha l'effetto di limitare i rendimenti degli investimenti e quindi di aumentare il costo delle prestazioni;
  • la mobilità professionale è ostacolata dall'organizzazione attuale dei regimi complementari. I diritti alla pensione sono spesso di difficile acquisizione e soprattutto difficili da trasferire da uno Stato membro ad un altro;
  • la libera prestazione di servizi non funziona in pratica in materia di pensioni complementari data la disparità dei regimi fiscali.

La Commissione auspica quindi che si possa disporre di un quadro comunitario per le pensioni complementari che potrebbe articolarsi attorno a tre direttrici distinte:

- L'adozione di una proposta di direttiva relativa alla regolamentazione prudenziale dei fondi delle pensioni professionali

Tale direttiva, una volta adottata, dovrà:

  • assicurare la migliore protezione possibile dei beneficiari;
  • permettere ai fondi per le pensioni di approfittare pienamente del mercato unico e dell'euro;
  • garantire la parità di trattamento fra gli organismi erogatori di pensioni complementari collegate al posto di lavoro ed evitare distorsioni di concorrenza tra questi ed altri servizi, quali le imprese di assicurazione-vita;
  • permettere il riconoscimento reciproco dei regimi previdenziali applicati negli Stati membri (affiliazione transfrontaliera).

- La rimozione degli ostacoli che impediscono la mobilità professionale

L'assenza di un sistema di coordinamento per le pensioni complementari costituisce un vero ostacolo alla mobilità dei lavoratori nell'Unione europea.

La Commissione ritiene che sia importante:

  • semplificare le condizioni di acquisizione dei diritti alla pensione complementare e di limitare i periodi di stage;
  • stabilire norme comuni circa le modalità di trasferimento dei diritti;
  • realizzare un migliore coordinamento dei regimi fiscali ed un riconoscimento reciproco dei regimi;
  • creare un "forum delle pensioni" per discutere delle poste in palio legate alla mobilità professionale nell'Unione.

- Il coordinamento dei regimi fiscali degli Stati membri

Le disparità nazionali nel trattamento fiscale dei prodotti assicurazione-vita e pensione, la loro complessità e la loro specificità, rappresentano gravi ostacoli alla mobilità dei lavoratori. Pur scartando l'ipotesi di un'armonizzazione e avendo cura di tutelare le entrate fiscali degli Stati membri, la Commissione ritiene che sia necessario adoperarsi per eliminare le discriminazioni fiscali nazionali nei riguardi dei prodotti di organismi di altri Stati membri (compagnie di assicurazione, fondi di pensionamento).

In tale prospettiva, la Commissione e gli Stati membri hanno avviato una cooperazione al fine di esaminare gli strumenti necessari per eliminare gli ostacoli principali. Uno dei problemi prioritari è costituito dal trattamento fiscale dei contributi e dei premi versati a organismi ubicati in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede l'affiliato ovvero il titolare della polizza. Tale argomento è oggetto di discussioni presso il Gruppo di politica fiscale, gruppo di dialogo ad alto livello fra la Commissione e gli Stati membri nel settore fiscale.

4) termine ultimo per l'attuazione della normativa comunitaria negli stati membri

Non applicabile

5) data d'entrata in vigore (se diversa da quella del punto precedente)

6) riferimenti

Comunicazione della Commissione COM(99) 134 def./2Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

7) altri lavori

8) disposizioni d'applicazione della commissione

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