EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea
Il presente regolamento stabilisce l'ordinamento interno della Corte di giustizia dell'Unione europea. Esso descrive inoltre lo svolgimento dei procedimenti giudiziari e ne definisce le modalità.
ATTO
Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea.
SINTESI
Il regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea stabilisce il suo ordinamento e le sue modalità di funzionamento. Esso fissa la sua composizione e i diversi collegi giudicanti.
Il regolamento di procedura affronta anche i procedimenti giudiziari che possono essere proposti dinanzi alla Corte. Nello specifico, stabilisce le fasi dei procedimenti e le loro modalità.
Composizione
La Corte di giustizia è composta da 27 giudici e otto avvocati generali, nominati di comune accordo dagli Stati membri per sei anni. Gli avvocati generali sono responsabili della presentazione, con assoluta imparzialità e indipendenza, dei pareri legali sui casi per i quali sono interpellati.
Inoltre, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il ruolo del presidente è di dirigere i lavori della Corte e di presiedere le udienze e le deliberazioni dei principali collegi giudicanti.
La Corte deve nominare anche un cancelliere per un periodo di 6 anni. Il cancelliere è il segretario generale dell'istituzione.
Collegi giudicanti
La Corte si riunisce nei collegi giudicanti seguenti:
Procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia
I procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia prevedono diverse fasi.
Le cause prevedono innanzitutto una fase scritta. La Corte di giustizia deve essere adita mediante un ricorso depositato al cancelliere. In seguito a notifica del ricorso alla parte avversa, essa dispone di un mese per presentare un controricorso. Per integrare i loro argomenti, il ricorrente ha diritto di replica, e successivamente il convenuto a una controreplica.
Dopo la conclusione della fase scritta del procedimento, la Corte decide se la causa richiede mezzi istruttori. Tali mezzi possono comprendere:
La procedura prevede successivamente una fase orale. Questa fase prevede soprattutto l'audizione, da parte della Corte di giustizia, degli agenti, degli avvocati e se del caso dei testimoni e dei periti, così come la lettura delle conclusioni dell'avvocato generale.
Le cause sono pronunciate in pubblica udienza, davanti al collegio giudicante e all'avvocato generale. Gli Stati membri e le istituzioni europee sono rappresentate da un agente nominato per ciascuna causa, le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.
Procedimento accelerato
La Corte può eccezionalmente decidere di sottoporre una causa a un procedimento accelerato, in caso di grave emergenza. Questo tipo di procedimento permette di ridurre al minimo i tempi e di dare priorità assoluta a una causa.
Altri procedimenti
Il presente regolamento definisce anche procedimenti specifici per taluni tipi di cause, tra cui:
Le spese del procedimento
Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia è gratuito. Tuttavia, le spese per gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte non sono supportate dalla Corte di giustizia.
Se una parte non è in grado di far fronte a questi costi, può chiedere il beneficio del gratuito patrocinio. La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni da cui risulti che il richiedente si trova in stato di bisogno.
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea |
1.9.1991 |
- |
GU L 176, 4.7.1991 |
Le modifiche e correzioni successive al regolamento sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
Ultima modifica: 14.10.2011