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Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea

Il presente regolamento stabilisce l'ordinamento interno della Corte di giustizia dell'Unione europea. Esso descrive inoltre lo svolgimento dei procedimenti giudiziari e ne definisce le modalità.

ATTO

Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea.

SINTESI

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea stabilisce il suo ordinamento e le sue modalità di funzionamento. Esso fissa la sua composizione e i diversi collegi giudicanti.

Il regolamento di procedura affronta anche i procedimenti giudiziari che possono essere proposti dinanzi alla Corte. Nello specifico, stabilisce le fasi dei procedimenti e le loro modalità.

Composizione

La Corte di giustizia è composta da 27 giudici e otto avvocati generali, nominati di comune accordo dagli Stati membri per sei anni. Gli avvocati generali sono responsabili della presentazione, con assoluta imparzialità e indipendenza, dei pareri legali sui casi per i quali sono interpellati.

Inoltre, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il ruolo del presidente è di dirigere i lavori della Corte e di presiedere le udienze e le deliberazioni dei principali collegi giudicanti.

La Corte deve nominare anche un cancelliere per un periodo di 6 anni. Il cancelliere è il segretario generale dell'istituzione.

Collegi giudicanti

La Corte si riunisce nei collegi giudicanti seguenti:

  • la seduta plenaria, che comprende tutti i giudici. La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita per una causa che riveste un'importanza eccezionale, oppure qualora la Corte debba pronunciarsi sulle dimissioni del Mediatore europeo, di un membro della Commissione o di un membro della Corte dei conti;
  • la grande sezione, che comprende 13 giudici. La Corte siede in grande sezione su richiesta di uno Stato membro o di un'istituzione o per le cause particolarmente complesse o importanti;
  • le sezioni di cinque o tre giudici per gli altri casi.

Procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia

I procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia prevedono diverse fasi.

Le cause prevedono innanzitutto una fase scritta. La Corte di giustizia deve essere adita mediante un ricorso depositato al cancelliere. In seguito a notifica del ricorso alla parte avversa, essa dispone di un mese per presentare un controricorso. Per integrare i loro argomenti, il ricorrente ha diritto di replica, e successivamente il convenuto a una controreplica.

Dopo la conclusione della fase scritta del procedimento, la Corte decide se la causa richiede mezzi istruttori. Tali mezzi possono comprendere:

  • la comparizione personale delle parti;
  • la richiesta di informazioni e la produzione di documenti;
  • la prova testimoniale;
  • la perizia;
  • il sopralluogo.

La procedura prevede successivamente una fase orale. Questa fase prevede soprattutto l'audizione, da parte della Corte di giustizia, degli agenti, degli avvocati e se del caso dei testimoni e dei periti, così come la lettura delle conclusioni dell'avvocato generale.

Le cause sono pronunciate in pubblica udienza, davanti al collegio giudicante e all'avvocato generale. Gli Stati membri e le istituzioni europee sono rappresentate da un agente nominato per ciascuna causa, le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Procedimento accelerato

La Corte può eccezionalmente decidere di sottoporre una causa a un procedimento accelerato, in caso di grave emergenza. Questo tipo di procedimento permette di ridurre al minimo i tempi e di dare priorità assoluta a una causa.

Altri procedimenti

Il presente regolamento definisce anche procedimenti specifici per taluni tipi di cause, tra cui:

  • le domande di rinvio pregiudiziale, qualora la Corte sia adita per questioni relative all'interpretazione o sulla validità delle disposizioni dei trattati;
  • le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale. Le impugnazioni esercitate dinanzi alla Corte di giustizia sono limitate alle questioni di diritto;
  • il riesame delle decisioni del Tribunale. Il riesame viene proposto dal primo avvocato generale qualora sussista un serio rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione europea. La Corte decide poi se si deve riesaminare la decisione o meno.

Le spese del procedimento

Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia è gratuito. Tuttavia, le spese per gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte non sono supportate dalla Corte di giustizia.

Se una parte non è in grado di far fronte a questi costi, può chiedere il beneficio del gratuito patrocinio. La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni da cui risulti che il richiedente si trova in stato di bisogno.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea

1.9.1991

-

GU L 176, 4.7.1991

Le modifiche e correzioni successive al regolamento sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

See also

Ultima modifica: 14.10.2011

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