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Cooperazioni rafforzate

INTRODUZIONE

Le cooperazioni rafforzate sono organizzate dagli Stati membri nel quadro delle politiche europee. Esse permettono agli Stati che vi partecipano di organizzare una cooperazione più approfondita, rispetto a quella inizialmente prevista dai trattati, nel settore politico interessato. Le cooperazioni rafforzate si instaurano nel quadro dell’Unione europea tramite le istituzioni e procedure europee.

Le cooperazioni rafforzate sono quindi volte ad accelerare la costruzione europea per gli Stati membri più ambiziosi. La porta viene tuttavia lasciata aperta agli altri Stati che decidono di aderirvi in un secondo tempo.

Le cooperazioni rafforzate possono essere organizzate nel quadro di tutte le politiche europee, eccetto quelle per cui l’UE dispone di competenza esclusiva.

PRINCIPI GENERALI

Le cooperazioni rafforzate devono rafforzare il processo d'integrazione dell'Unione senza danneggiare il mercato interno e la coesione economica e sociale. Il trattato di Lisbona fissa una soglia minima di nove Stati membri per una cooperazione rafforzata.

Le cooperazioni rafforzate, al momento della loro instaurazione, sono aperte alla partecipazione di tutti gli Stati membri. Esse lo sono in qualsiasi altro momento purché lo Stato membro in questione si conformi alle decisioni prese nel quadro della cooperazione rafforzata. La Commissione e gli Stati membri fanno in modo che una cooperazione rafforzata coinvolga il maggior numero possibile di Stati membri.

Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata non fanno parte integrante dell'"acquis" dell'Unione. Essi saranno applicati unicamente dagli Stati membri partecipanti.

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata con le altre politiche e azioni dell'Unione.

Il trattato di Lisbona consente di applicare le «clausole passerella» alle cooperazioni rafforzate, fatte salve le decisioni con implicazioni militari o nel settore della difesa. Queste clausole passerella permettono di passare dall’unanimità alla maggioranza qualificata o da una procedura legislativa speciale alla procedura legislativa ordinaria.

PROCEDURA DI AVVIO DELLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

Questa procedura riguarda tutte le cooperazioni rafforzate eccetto quelle attuate nel quadro della politica estera e di sicurezza comune.

Gli Stati membri che prevedono di avviare una cooperazione rafforzata inoltrano la loro domanda alla Commissione, che presenta successivamente una proposta al Consiglio. Previa approvazione del Parlamento, il Consiglio può autorizzare l’instaurazione della cooperazione rafforzata.

Uno Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso deve presentarne domanda alla Commissione e al Consiglio. La Commissione decide in primo luogo se autorizzare o meno lo Stato membro a partecipare alla cooperazione rafforzata. In caso di rifiuto reiterato della Commissione, lo Stato membro può rivolgersi al Consiglio affinché si pronunci sulla sua domanda.

PROCEDURA SPECIFICA APPLICABILE ALLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)

Contrariamente alla procedura generale, le cooperazioni rafforzate nel settore della PESC non sono oggetto di una proposta della Commissione né di un’approvazione da parte del Parlamento europeo. L’avvio di tali cooperazioni è essenzialmente deciso in sede di Consiglio. Quest’ultimo autorizza o meno la cooperazione rafforzata richiesta dagli Stati membri interessati deliberando all’unanimità. Inoltre, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza devono esprimere il proprio parere. Il Parlamento europeo invece, viene semplicemente informato sulla richiesta.

LE COOPERAZIONI RAFFORZATE APPLICABILI IN MATERIA DI DIFESA

Il trattato di Lisbona ha introdotto tre tipi di cooperazione specifici per il settore della difesa.

Gli Stati membri che lo desiderano possono instaurare una cooperazione strutturata permanente, impegnandosi a partecipare a programmi europei di equipaggiamento militare e a fornire unità di combattimento per le missioni intraprese nel quadro dell’UE. La procedura in questo campo è molto flessibile: non è richiesta alcuna soglia minima di Stati membri e il Consiglio autorizza la cooperazione strutturata permanente a maggioranza qualificata.

Gli Stati membri possono anche partecipare a talune missioni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. Tali missioni sono quelle previste all’articolo 43 del trattato sull’UE. Si tratta, ad esempio, delle missioni umanitarie o di mantenimento della pace. Tali cooperazioni tra Stati membri devono essere oggetto di una decisione del Consiglio deliberante all’unanimità.

Infine, la nuova Agenzia europea per la difesa offre un quadro di cooperazione agli Stati membri che desiderano migliorare le loro capacità militari. Questa agenzia è aperta a tutti gli Stati membri che vogliono parteciparvi.

CLAUSOLE DI ACCELERAZIONE IN MATERIA PENALE E DI POLIZIA

Il trattato di Lisbona agevola il ricorso alle cooperazioni rafforzate nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. La procedura di avvio è quindi resa più flessibile quando uno Stato membro ricorre alla «clausola con freno di emergenza» per opporsi all’adozione di un atto legislativo in questo settore. In tal caso, una cooperazione rafforzata è instaurata d’ufficio sulla base del progetto legislativo in questione, se almeno nove Stati membri vi partecipano. Questa clausola, detta di «accelerazione», va quindi a compensare la clausola «con freno d’emergenza».

Due altre clausole di accelerazione sono state introdotte per l’istituzione di una procura europea e per la cooperazione di polizia. Nei due casi, almeno nove Stati membri possono instaurare una cooperazione rafforzata. L’autorizzazione di tale cooperazione non richiede una proposta della Commissione né una votazione in sede di Consiglio.

TAVOLA RIASSUNTIVA

Articolo

Argomento

Trattato sull’UE

20

Definizione di una cooperazione rafforzata

44

Cooperazione nel quadro di una missione europea in materia di difesa

45

Cooperazione nel quadro dell’Agenzia europea di difesa

46

Cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa

Trattato sul funzionamento dell’UE

326 a 328

Principi generali di una cooperazione rafforzata

329

Procedure di avvio delle cooperazioni rafforzate

330

Regole di voto nell’ambito di una cooperazione rafforzata

331

Partecipazione di uno Stato membro a una cooperazione rafforzata già in corso

332

Costi relativi all’instaurazione di una cooperazione rafforzata

333

Clausole passerella nel quadro di una cooperazione rafforzata

334

Ruolo della Commissione e del Consiglio nell’instaurazione delle cooperazioni rafforzate

82 e 83

Cooperazione rafforzata in materia penale

86

Cooperazione rafforzata sulla creazione di una procura europea

87

Cooperazione rafforzata in materia di polizia

Ultima modifica: 15.03.2010

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