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Vigilanza sulla solidità delle banche: responsabilità e trasparenza della BCE

La Banca centrale europeaè responsabile nei confronti del Parlamento europeo nell'ambito dell'esercizio del suo potere di vigilanza bancaria europea.

ATTO

Accordo interistituzionale 2013/694/UE tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell’esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull’esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico.

SINTESI

La Banca centrale europea (BCE), quale autorità di vigilanza delle banche della zona euro, ha l'obbligo di essere trasparente e responsabile dinanzi al Parlamento europeo (PE). Questo nuovo compito le è stato assegnato in risposta alla crisi del 2008, al fine di garantire che la vigilanza bancaria europea sia meno legata a considerazioni nazionali (per ulteriori dettagli, fare riferimento alla legislazione dell’Unione che istituisce un «meccanismo di vigilanza unico»).

Ciò è fondamentale per la legittimità della sua funzione di vigilanza. Per la prima volta poteri sostanziali di vigilanza delle banche sono stati trasferiti dal livello nazionale a quello europeo. Si tratta di decisioni molto delicate, dal momento che valutano la solidità finanziaria delle banche. Ad esempio, la BCE può richiedere a una banca di detenere più capitale.

Per contro, la BCE rimane totalmente indipendente nell'esercizio della sua funzione iniziale quale responsabile della politica monetaria nella zona euro. In questo caso, l'obiettivo principale è quello di garantire la stabilità dei prezzi.

Gli aspetti pratici che disciplinano il controllo democratico del nuovo compito di vigilanza della BCE da parte del Parlamento europeo sono stabiliti in un accordo interistituzionale raggiunto tra le due istituzioni nel 2013. Gli elementi chiave sono:

1.

Audizioni e discussioni

La BCE deve partecipare regolarmente alle audizioni pubbliche dinanzi al Parlamento europeo. Entrambe le istituzioni possono tenere colloqui orali a porte chiuse. In questo caso, i partecipanti sono soggetti a obblighi di riservatezza. La BCE deve presentare una relazione sull'esecuzione del suo nuovo compito di vigilanza al Parlamento europeo ogni anno.

2.

Accesso alle informazioni

La BCE fornisce al Parlamento europeo un resoconto completo e significativo delle discussioni nelle riunioni del consiglio di vigilanza della BCE.

3.

Inchiesta

Il Parlamento europeo può avviare inchieste su possibili errori da parte della BCE nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza. In tale situazione, la BCE deve cooperare pienamente con il Parlamento europeo.

4.

Nomine

Il Parlamento europeo è coinvolto nella nomina del presidente e del vicepresidente del consiglio di vigilanza della BCE.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Accordo interistituzionale 2013/694/UE

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GU L 320 del 30.11.2013

ATTO COLLEGATO

Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013).

Ultima modifica: 15.06.2014

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