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Regolamento (CEE) n. 2137/85 – il gruppo europeo di interesse economico
Un GEIE deve essere costituito conformemente alle disposizioni che seguono.
Lo scopo del gruppo è di facilitare e sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività e competenze al fine di raggiungere risultati migliori rispetto a quanto potrebbero fare agendo singolarmente i suoi membri
Un GEIE non potrà impiegare più di 500 persone.
Gli estremi della costituzione o dello scioglimento di un GEIE dovranno essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
La sede legale di un gruppo dovrà situarsi all'interno dell’UE e potrà essere trasferita da un paese dell'UE ad un altro subordinatamente a certe condizioni.
Ogni membro di un GEIE avrà almeno un voto, sebbene il contratto di gruppo possa dare a certi membri più di un voto, purché nessun membro ne detenga la maggioranza. Il regolamento indica le decisioni per le quali è richiesta l'unanimità.
Il GEIE dovrà avere almeno due organi:
Ciascuno degli amministratori, quando agisce a nome del gruppo, impegna il GEIE nei confronti dei terzi, anche se i suoi atti non rientrano nell'oggetto del gruppo.
Il suo obiettivo non è quello di realizzare utili per se stesso. Gli utili del GEIE saranno considerati utili dei membri e ripartiti tra questi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo, o, nel silenzio del contratto, in quote uguali. I profitti o le perdite di un GEIE saranno tassabili solo in capo ai suoi membri.
In contropartita della dell'autonomia contrattuale, che è alla base del GEIE, e del fatto che non si richiede ai membri un capitale obbligatorio, ogni membro del GEIE è solidalmente e illimitatamente responsabile delle obbligazioni del GEIE.
Il regolamento risponde all'esigenza di uno sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta l’UE e a quella di istituire un mercato comune che offra condizioni analoghe a quelle del mercato nazionale.
Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del , relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del , pag. 1–9)
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