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Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) — Garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nell’UE

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 178/2002 — Principi e ‘requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e indicazione di procedure nel campo della sicurezza alimentare

Regolamento (UE) 2019/1381 — Trasparenza e sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Noto come regolamento generale sulla legislazione alimentare, esso consolida le regole sulla sicurezza di alimenti e mangimi nell’Unione europea (UE).
  • Istituisce inoltre l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che fornisce assistenza per le prove scientifiche e la valutazione di alimenti e mangimi.
  • Il regolamento non riguarda la produzione per uso privato o la manipolazione di alimenti destinati al consumo domestico.

PUNTI CHIAVE

  • È vietato mettere in vendita alimenti pericolosi per la salute o non adatti al consumo umano. Occorre tenere in considerazione i seguenti fattori:
    • le condizioni d’uso normali degli alimenti da parte del consumatore;
    • le informazioni fornite al consumatore;
    • l’effetto sulla salute, a breve e a lungo termine;
    • gli effetti tossici cumulativi;
    • la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l’alimento sia destinato ad essa.
  • Se un alimento o mangime a rischio fa parte di una partita, si presume che l’intera partita sia a rischio.
  • La legislazione alimentare si applica a tutte le fasi della catena alimentare, dalla produzione alla trasformazione e al trasporto, fino alla distribuzione e alla fornitura. In particolare le aziende alimentari devono:
    • garantire la tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare in tutte le fasi della produzione e della distribuzione;
    • ritirare immediatamente gli alimenti e i mangimi dal mercato o richiamare i prodotti già forniti, nel caso in cui vengano considerati dannosi per la salute;
    • informare le autorità preposte e i consumatori, se necessario.
  • L’EFSA offre assistenza tecnica e scientifica alla Commissione europea e ai paesi dell’Unione in tutte le aree che hanno un impatto sulla sicurezza alimentare. Essa si occupa inoltre di coordinare le valutazioni del rischio, di identificare i rischi emergenti e di fornire consulenze sulla gestione delle crisi.
  • Qualora un’analisi del rischio sanitario evidenzi un rischio, i paesi dell’Unione e la Commissione possono adottare misure cautelari provvisorie tali da garantire un elevato livello di tutela della salute.
  • Il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) che coinvolge i paesi dell’Unione, la Commissione e l’EFSA, si occupa della condivisione delle informazioni relative a:
    • le misure atte a limitare la circolazione degli alimenti o a procedere al ritiro di questi ultimi dal mercato;
    • azioni intraprese per prevenire, limitare o imporre condizioni specifiche all’immissione sul mercato o all’eventuale uso di alimenti o mangimi;
    • il respingimento di una partita di alimenti importati.
  • Inoltre, se del caso, queste informazioni devono essere rese disponibili al pubblico.
  • Nel caso in cui l’alimento o il mangime in questione rappresenti un rischio serio o incontenibile per la salute o l’ambiente, le misure cautelari di emergenza della Commissione potranno comprendere la sospensione del commercio o dell’importazione del prodotto. I paesi dell’Unione potranno adottare misure simili qualora la Commissione non prenda provvedimenti.
  • Insieme all’EFSA e agli Stati membri, la Commissione deve elaborare un piano generale per la gestione della crisi riguardante le situazioni in cui le tradizionali misure cautelari di emergenza risultano insufficienti. Qualora venga identificato un caso simile, la Commissione dovrà formare immediatamente un’unità di crisi incaricata di identificare tutte le opzioni per proteggere la salute umana.
  • L’Unione intende tutelare i consumatori dalle pratiche fraudolente o ingannevoli nel commercio dei prodotti alimentari, come ad esempio l’adulterazione degli alimenti (ad esempio, carne equina nei prodotti a base di carne bovina), e fornire ai consumatori le basi per prendere decisioni informate sugli alimenti.

Il regolamento (UE) 2019/1381 sulla trasparenza e la sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare modifica principalmente il regolamento (CE) n. 178/2002. Esso mira a quanto segue.

  • Garantire maggiore trasparenza: Il pubblico avrà accesso automatico a tutti gli studi e alle informazioni presentate a sostegno di qualsiasi richiesta indirizzata all’EFSA, ad es. a tutti gli studi a sostegno di una richiesta di autorizzazione da parte di un operatore del settore alimentare, all’inizio del processo di analisi del rischio. Le informazioni riservate debitamente giustificate non verranno rivelate. Anche i soggetti interessati e il grande pubblico verranno consultati su tali studi presentati. Il riscontro ricevuto consentirà all’EFSA di avere accesso alla più ampia base di prove possibile prima di formulare il proprio parere scientifico.
  • Aumento dell’indipendenza e della solidità degli studi scientifici presentati: L’EFSA viene notificata riguardo a tutti gli studi, ove commissionati, in vista di una futura procedura di domanda, durante la fase precedente la presentazione. Ciò garantirà che le aziende che presentano domanda di autorizzazione trasmettano tutte le informazioni pertinenti e non trattengano studi sfavorevoli. L’EFSA fornirà inoltre consulenza generale ai richiedenti, in particolare alle piccole e medie imprese, prima della presentazione del fascicolo. La Commissione può chiedere all’EFSA di commissionare ulteriori studi a fini di verifica in circostanze eccezionali di controversie gravi o risultati contrastanti. La Commissione effettuerà inoltre missioni di accertamento dei fatti per verificare la conformità dei laboratori con le norme applicabili nella realizzazione di studi presentati all’EFSA. I risultati di tali missioni di accertamento dei fatti sono presentati in una relazione di esame.
  • Rafforzare la governance e la cooperazione scientifica: Gli Stati membri, la società civile e il Parlamento europeo saranno coinvolti nella governance di EFSA attraverso una rappresentanza adeguata nel consiglio di amministrazione. Gli Stati membri agevolano lo sviluppo della capacità scientifica di EFSA, ad esempio tramite di progetti comuni e la condivisione delle migliori pratiche, e intraprendono attività di promozione per garantire la selezione dei migliori esperti indipendenti nel lavoro dell’EFSA.
  • Sviluppare una comunicazione globale del rischio: verrà adottato un piano generale per la comunicazione del rischio mediante un atto di esecuzione per garantire un quadro globale di comunicazione del rischio durante l’intero processo di analisi del rischio, combinato con un dialogo aperto tra tutte le parti interessate.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (CE) n. 178/2002 si applica dal 21 febbraio 2002.

Le nuove regole contenute nel regolamento di modifica (UE) 2019/1381 si applicano a partire dal 27 marzo 2021.

CONTESTO

Il regolamento (UE) 2019/1381 modifica inoltre altri otto atti settoriali (ovvero atti su settori specifici collegati), per quanto riguarda gli aspetti relativi alla trasparenza:

Per maggiori informazioni, si consulti:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

Successive modifiche al regolamento (CE) n. 178/2002 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha solo un valore documentale.

Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Consultare la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 01.07.2022

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